Ampiamento del box auto agevolabile ai fini del 50%
di Alessandro BonuzziLa detrazione del 50% ai fini dell’Irpef (cd. bonus ristrutturazione) spetta anche per gli interventi diretti alla realizzazione di nuovi posti auto e autorimesse, sempreché gli stessi siano pertinenziali ad un’unità immobiliare ad uso abitativo (ex articolo 16-bis, comma 1, lett. d), Tuir). Si tratta dell’unica fattispecie in cui le spese sostenute per interventi di nuova costruzione assumono rilevanza ai fini dell’agevolazione.
Il beneficio fiscale compete limitatamente alle spese di realizzazione del box pertinenziale che risultino documentate dal pagamento avvenuto mediante bonifico, anche se l’unità abitativa non è stata ancora ultimata; inoltre, per godere del bonus, il vincolo di pertinenzialità con l’abitazione deve risultare dalla concessione edilizia.
La Legge di Bilancio 2019 (L. 145/2018) ha prorogato la possibilità di fruire dell’agevolazione in misura potenziata anche per le spese sostenute nell’anno 2019, quindi nella misura del 50%, in luogo del 36%, su importo massimo di 96.000 euro, invece che di 48.000 euro.
L’Agenzia delle entrate, nei vari documenti di prassi, da sempre sostiene che il riferimento normativo al termine “realizzazione” di autorimesse o posti auto è da intendere come esecuzione di un intervento “ex novo” (circolare 121/1998 e circolare 7/2018).
Tale principio è stato da ultimo ribadito nella risposta all’istanza di interpello n. 6 pubblicata in data 19 settembre 2018. Nel caso analizzato in questa sede un’impresa aveva:
- dapprima, acquistato l’intera proprietà del piano terra di un fabbricato avente destinazione d’uso “civili abitazioni” e,
- successivamente, effettuato lavori di trasformazione, con conseguente frazionamento e cambio di destinazione d’uso dei locali del piano terra da “civili abitazioni” a “box auto e cantinole”, al fine di rivenderli.
L’obiettivo è stato raggiunto, tantoché quello che, a seguito dei lavori, è divenuto uno dei box auto situati al piano terra, pertinenza di un’abitazione situata nel medesimo fabbricato, è stato acquistato da un contribuente, il quale ha poi chiesto all’Agenzia, mediante interpello, di conoscere se aveva diritto a fruire della detrazione del 50%, in relazione alle spese di realizzazione sostenute.
In altri termini, il contribuente acquirente desiderava sapere se gli spettasse l’agevolazione per i lavori di trasformazione consistenti nel frazionamento e successivo cambio di destinazione d’uso dei locali del piano terra da civili abitazioni a box auto.
Ebbene, l’Agenzia delle entrate ha fornito parere negativo proprio in ragione del principio secondo cui un intervento di ristrutturazione di un immobile ad uso abitativo con cambio di destinazione d’uso non è assimilabile a un intervento di “nuova costruzione”.
Ad avviso di chi scrive si deve giungere a diversa conclusione allorquando l’intervento consiste nell’ampiamento del box pertinenziale.
Si noti che l’Agenzia delle entrate, riferendosi agli interventi di ristrutturazione di edifici, ha già chiarito che in caso di ristrutturazione con ampliamento di un box pertinenziale la detrazione del 50% spetta anche per le spese relative all’ampliamento a condizione che lo stesso sia funzionale alla creazione di un nuovo posto auto (circolare AdE 7/E/2018). Volendo essere precisi, però, l’ipotesi che si vuol prendere in considerazione è differente nel senso che si è in presenza di un ampliamento del box senza l’effettuazione di alcuna ristrutturazione del fabbricato.
Sul punto viene in soccorso sempre la circolare AdE 7/E/2018, la quale, sempre in relazione agli interventi di ristrutturazione, ha affermato che “Qualora, invece, la ristrutturazione avvenga senza demolizione dell’edificio esistente e con ampliamento dello stesso, la detrazione compete solo per le spese riferibili alla parte esistente in quanto l’ampliamento configura, comunque, una nuova costruzione”.
Ecco che allora, siccome, per detta della stessa Agenzia,
- l’ampiamento configura una nuova costruzione e
- la detrazione del 50% per la realizzazione di posti auto riguarda interventi “ex novo”,
si dovrebbe ritenere che il bonus spetti in relazione all’ampliamento del box, sempreché – attenendosi all’indicazione fornita dalla circolare AdE 7/E/2018 – l’intervento sia funzionale alla creazione di un nuovo posto auto.