Omesso versamento: lo stato di necessità può salvare dal penale?
di Marco BargagliSotto il profilo penale tributario, l’omesso versamento di ritenute certificate e l’omesso versamento dell’Iva dovuta può comportare, come noto, l’applicazione di specifiche sanzioni a carico del contribuente.
A tale fine giova ricordare le disposizioni previste dal legislatore in subiecta materia con particolare riguardo ai differenti settori impositivi, come di seguito indicato:
- l’articolo 10-bis D.Lgs. 74/2000, rubricato “Omesso versamento di ritenute certificate”, sanziona con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta le ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione ossia risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a centocinquantamila euro per ciascun periodo d’imposta.
- l’articolo 10-ter D.Lgs. 74/2000 rubricato “Omesso versamento di Iva”, punisce con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo, l’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a duecentocinquantamila euro per ciascun periodo d’imposta.
Ciò posto, occorre valutare attentamente, ai fini dell’integrazione delle fattispecie delittuose in rassegna, la rilevanza di una sopravvenuta crisi economica che ha coinvolto l’impresa nel corso della sua attività.
Sul punto il nostro ordinamento giuridico prevede infatti precise scriminanti, al ricorrere delle quali può essere invocata la causa di forza maggiore idonea a escludere la rilevanza penale dei reati sopra illustrati, in linea con le previsioni sancite dall’articolo 45 c.p..
Infatti, per espressa disposizione normativa, non è punibile chi ha commesso il fatto per caso fortuito o per forza maggiore.
In merito, risulta dirimente la circostanza che l’impresa si trova in una situazione di vera e propria insolvenza perdurante nel tempo e, quindi, non una crisi finanziaria di carattere temporaneo.
Inoltre, è fondamentale che l’imprenditore abbia posto in essere tutte le misure possibili per gestire al meglio lo stato d’insolvenza, scongiurando il dolo specifico di evasione richiesto dalla norma.
Su questo argomento è intervenuta la giurisprudenza di legittimità che, nel corso del tempo, ha fornito autorevoli chiarimenti con particolare riferimento alla rilevanza della discriminante prevista dal richiamato articolo 45 c.p..
Recentemente la Corte di cassazione, sezione III penale, con la sentenza n. 6920 del 13.02.2019 ha specificatamente affrontato il tema della responsabilità penale dell’imprenditore, nella particolare ipotesi di un’azienda in evidente stato di crisi finanziaria.
Gli ermellini hanno annullato, con rinvio, la precedente sentenza di condanna emessa dalla Corte di Appello di Lecce, per il reato previsto e punito dall’articolo 10-ter D.Lgs. 74/2000 (omesso versamento di Iva).
Infatti, nel corso del giudizio era emerso che:
- l’impresa versava in un peculiare stato di crisi, con conseguenti problemi di liquidità;
- l’appellante aveva scelto di provvedere al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti, non ottemperando agli obblighi di versamento dell’Iva, atteso il collasso finanziario dell’impresa.
Risultava altresì evidente la mancanza dell’elemento psicologico, sotto forma del dolo specifico di evadere le imposte, anche nella considerazione dell’avvenuta effettuazione del “ravvedimento operoso”, a seguito di uno specifico piano di ammortamento del debito tributario concordato con l’amministrazione fiscale.
In particolare, l’imputato coinvolto nel “crac economico” di una grande impresa di rilievo nazionale, ha omesso di versare le imposte dovute non a causa di una sua “libera determinazione”, ma per effetto di una grave e irreversibile crisi finanziaria, a cui non è stato possibile fare fronte.
Per questo motivo, è stata riconosciuta la discriminante della “forza maggiore” ex articolo 45 c.p..
Sempre in tema di rilevanza penale della forza maggiore, quale causa soggettiva di esclusione del reato, schematizziamo, di seguito, alcune sentenze di legittimità emanate sul tema in rassegna.
Estremi | Massima |
Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza n. 14953 del 25.02.2014
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Le precarie condizioni economiche, a meno che non siano determinate da eventi eccezionali e di rilevante dimensione non costituiscono, singolarmente considerate, un caso fortuito o di forza maggiore ex articolo 45 c.p., idoneo a escludere la punibilità o quantomeno il dolo in relazione al reato di omesso versamento di Iva, previsto dall’articolo 10-ter del D.Lgs. 74/2000. |
Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza n. 51436 del 19.11.2014
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Il mero verificarsi di una situazione di crisi finanziaria non comporta automaticamente la sussistenza di una condizione riconducibile a quella contemplata dall’articolo 45 c.p., assumendo rilevanza le cause e la tempistica di una tale evenienza, nonché le scelte in concreto operate dal soggetto agente. |
Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza n. 47482 del 18.10.2018
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I supremi giudici hanno condannato un imprenditore per omesso versamento delle ritenute, anche se l’impresa versava in un evidente stato di crisi finanziaria. Al momento della commissione dei fatti la crisi d’impresa e di liquidità si trascinava già da tempo e il ricorrente ha sostanzialmente scelto di destinare le risorse disponibili non già al pagamento delle ritenute certificate, ma alla continuazione della gestione dell’azienda, pagando dipendenti e fornitori. In tal modo lo stesso ha continuato per anni ad operare con la sua società, nonostante la evidente mancanza di liquidità, “finanziandosi” con le somme incamerate a titolo di sostituto d’imposta, ragion per cui non può in alcun modo parlarsi di fatti commessi per forza maggiore. |