Deducibilità delle spese di regia: valutazione del set documentale
di Marco BargagliCome noto, le norme generali sui componenti del reddito d’impresa prevedono precise condizioni per la deducibilità dei costi sostenuti.
In particolare, sulla base del noto principio di inerenza, le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi.
Nell’ambito dei rapporti infragruppo, rilevanti ai fini della normativa conosciuta tra gli addetti ai lavori come transfer price, ai sensi dell’articolo 110, comma 7, Tuir, i componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa, sono determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili, se ne deriva un aumento del reddito.
Come illustrato dalla prassi operativa (cfr. Manuale operativo in materia di contrasto all’evasione e alle frodi fiscali, circolare n. 1/2018 del Comando Generale della Guardia di Finanza – volume III – parte V – capitolo 11 “Il contrasto all’evasione e alle frodi fiscali di rilievo internazionale”, pag. 380), una particolare attenzione, in tema di politiche sui prezzi di trasferimento, va posta alla verifica delle condizioni commerciali/finanziarie in caso di prestazioni di servizio infragruppo.
Nello specifico, bisogna procedere alla verifica della congruità dei corrispettivi riconosciuti a consociate per servizi di interesse comune ad una pluralità di entità appartenenti al medesimo gruppo (cost share agreement).
In particolare, deve essere valutato se il servizio reso in favore dell’impresa verificata sia stato di effettiva utilità e che:
- il prezzo convenuto non includa margini di utile, quando si tratti di servizi che non rientrano nell’attività istituzionale dell’impresa;
- il costo di tali servizi non sia già ricompreso nel prezzo di vendita dei prodotti eventualmente acquisiti dall’impresa italiana;
- l’addebito dei servizi sia documentato ed avvenga in modo analitico, ovvero in base a criteri forfettari prestabiliti mediante apposite formule (ad esempio, in percentuale al fatturato di ciascuna affiliata);
- esista un contratto scritto da cui risultino i criteri di riaddebito.
Con la sentenza n. 25025 del 10.10.2018, la Corte di cassazione ha confermato che, per dedurre un costo infragruppo dal reddito d’impresa, non è sufficiente esibire la pertinente documentazione di dettaglio (es. contratti e fatture registrate in contabilità) essendo, in ogni caso, necessario individuare l’inerenza e la congruità dell’onere iscritto in bilancio.
Gli ermellini hanno affermato che, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, l’onere della prova dei presupposti di costi ed oneri deducibili concorrenti alla determinazione del reddito di impresa, ivi compresa la loro inerenza e la loro diretta imputazione ad attività produttive di ricavi incombe sul contribuente il quale è tenuto, altresì, a dimostrare la coerenza economica dei costi sostenuti nell’attività di impresa, qualora sia contestata dall’Amministrazione finanziaria anche la congruità dei dati relativi a costi e ricavi esposti nel bilancio e nelle dichiarazioni.
Infatti, in mancanza di tale prova, è ritenuta legittima la negazione della deducibilità di parte del costo sproporzionato ai ricavi o all’oggetto dell’impresa (cfr. ex multis Corte di cassazione, sentenza n. 2935/2015; Corte di cassazione, sentenza n. 7701/2013).
Inoltre, con particolare riferimento ai costi c.d. “infragruppo”, costituisce ius receptum il principio secondo cui l’onere della prova in ordine all’esistenza ed all’inerenza dei costi sopportati incombe sulla società che affermi di aver ricevuto il servizio.
Infine, affinché il corrispettivo riconosciuto alla capogruppo sia deducibile ai fini delle imposte dirette e l’Iva assolta sull’acquisto possa essere portata in detrazione, occorre che la controllata tragga dal servizio remunerato un’effettiva utilità, obiettivamente determinabile e adeguatamente documentata.
In ordine a quanto sopra illustrato possiamo concludere che, per poter dedurre dal reddito d’impresa i costi per i servizi infragruppo addebitati da parte di una consociata, occorre reperire tutti gli elementi necessari a dimostrare l’effettività e l’inerenza dei costi sostenuti ai sensi dell’articolo 109 Tuir quali, a titolo esemplificativo:
- il contratto stipulato tra le parti, da cui risultino i servizi prestati e le modalità di effettuazione delle prestazioni;
- le fatture del fornitore che attestino l’ammontare dei costi sostenuti e i relativi pagamenti;
- tutta la documentazione necessaria a comprovare l’effettività del servizio reso e, simmetricamente, il reale beneficio ottenuto da parte della società che ha usufruito delle prestazioni.