Pagamento al legale della parte vittoriosa in giudizio e obbligo di ritenuta
di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365Con la risoluzione n. 35/E di ieri 15 marzo, l’Agenzia delle entrate si è soffermata su un caso di notevole interesse pratico, riguardante l’applicabilità delle ritenute in caso di pagamento dei compensi ai legali della controparte vittoriosa in giudizio.
Più precisamente, il chiarimento in esame trae origine da un quesito posto dall’Agenzia delle Entrate Riscossione, la quale ha chiesto se quanto corrisposto al legale non distrattario, ma che comunque richieda di incassare le somme liquidate in sentenza alla controparte vittoriosa, sia da assoggettare a ritenuta d’acconto Irpef, ai sensi dell’articolo 25 D.P.R. 600/1973.
Il legale della parte vittoriosa, infatti, pur non essendo stato nominato distrattario, potrebbe, in forza di un mandato all’incasso, rilasciato dalla parte sua assistita nella forma della delega all’incasso, chiedere direttamente il pagamento delle somme liquidate in sentenza.
Anche in questo caso, a parere dell’Agenzia delle entrate, si rende necessario applicare la ritenuta d’acconto ai sensi dell’articolo 25 D.P.R. 600/1973. D’altra parte, come chiarito nella citata risoluzione, la ritenuta d’acconto è finalizzata all’anticipata riscossione dell’imposta dovuta dalla persona fisica che riceve un pagamento che configura reddito di lavoro autonomo.
Al fine di stabilire se deve essere applicata la ritenuta d’acconto si rende quindi necessario unicamente verificare se il compenso corrisposto configuri tale tipologia di reddito, essendo al contrario irrilevante distinguere i casi in cui il compenso sia stato corrisposto dal soggetto al quale la prestazione è resa o da un soggetto terzo.
Giova tra l’altro sottolineare che, al fine di individuare la natura del reddito corrisposto, “ciò che rileva non è la ragione per cui il terzo esegue il pagamento, ma la ragione che costituisce fonte del credito che con il pagamento resta estinto”.
Il chiarimento offerto con la risoluzione in esame è dunque conforme a quanto in passato chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, essendo già stato precisato che “l’articolo 25 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, a norma del quale i soggetti indicati nell’articolo 23 dello stesso decreto sono tenuti ad operare una ritenuta d’acconto sulle somme da loro pagate a titolo di compenso per prestazioni di lavoro autonomo è applicabile nel caso in cui il pagamento sia eseguito da terzo debitore pignorato in base ad ordinanza di assegnazione, se il credito del creditore procedente verso il debitore diretto derivi da rapporto di lavoro autonomo” (Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 9332 del 25.10.1996).
Gli unici casi al ricorrere dei quali il soggetto soccombente è quindi esonerato dall’effettuazione della ritenuta prevista dall’articolo 25 D.P.R. 600/1973 sono i seguenti:
- le somme erogate al difensore della parte vittoriosa non costituiscono per quest’ultimo reddito di lavoro autonomo,
- il legale produce copia della fattura emessa, nei confronti del proprio cliente, per la prestazione professionale resa (come chiarito dalla risoluzione, “in tal caso, infatti, è da ritenersi che quanto erogato dall’istante al difensore munito di delega all’incasso vada a ristorare la parte vittoriosa delle spese legali sostenute”).
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