20 Marzo 2019

Nomina dell’organo di controllo: decorrenza dei nuovi obblighi

di Fabio Garrini
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La nuova formulazione dell’articolo 2477 cod. civ., in vigore dal 16 marzo, rivoluziona le logiche relativa alla necessità di prevedere l’organo di controllo nelle società: è prevista una specifica disposizione in merito alla decorrenza delle previsioni relative alla necessità di adeguare lo statuto sociale, con un differimento al 16 dicembre che non è detto riguardi anche la nomina del sindaco o del revisore.

Sul punto, comunque, la relazione di accompagnamento sembrerebbe consentire il rinvio al 16 dicembre.

Decorrenza dei nuovi obblighi

Lo scorso 16 marzo 2019 sono entrate in vigore le nuove previsioni contenute nell’articolo 379 D.Lgs. 14/2019, che sono intervenute a modificare l’articolo 2477 cod. civ., disposizione che regolamenta l’obbligo di istituzione dell’organo di controllo nelle società (il codice della crisi entra effettivamente in vigore il 15 agosto 2020, ma per alcune previsioni, come quella in commento, viene espressamente fissata l’efficacia al 16 marzo 2019).

L’articolo 379 D.Lgs. 14/2019 revisiona in molte parti la disciplina del controllo societario.

In particolar modo viene modificato il presupposto che innesca l’obbligo di nomina del sindaco o del revisore (quello dimensionale, previsto alla lett. c) dell’articolo 2477 cod. civ.): mentre in precedenza era disposto un rinvio all’articolo 2435-bis cod. civ. (quindi l’obbligo di nomina ricorreva quando la società sforava i limiti per l’utilizzo del bilancio in forma abbreviata, diventando conseguentemente soggetta all’obbligo di redazione del bilancio in forma ordinaria), oggi vengono individuati dei parametri del tutto autonomi da quelli riguardanti la scelta della forma di bilancio.

Si tratta infatti di verificare il limite di 2 milioni di euro per attivo o ricavi, o ancora il numero medio di 10 dipendenti, ma, soprattutto, la norma afferma che è sufficiente il superamento anche solo di uno dei parametri citati, per due periodi consecutivi.

L’articolo 379, comma 3, D.Lgs. 14/2019 contiene una disciplina transitoria e dispone quanto segue: “Le società a responsabilità limitata e le società cooperative costituite alla data di entrata in vigore del presente articolo, quando ricorrono i requisiti di cui al comma 1, devono provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore e, se necessario, ad uniformare l’atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni di cui al predetto comma entro nove mesi dalla predetta data. Fino alla scadenza del termine, le previgenti disposizioni dell’atto costitutivo e dello statuto conservano la loro efficacia anche se non sono conformi alle inderogabili disposizioni di cui al comma 1. Ai fini della prima applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 2477 del codice civile, commi secondo e terzo, come sostituiti dal comma 1, si ha riguardo ai due esercizi antecedenti la scadenza indicata nel primo periodo”.

Il primo elemento da segnalare è il fatto che, per valutare l’applicazione delle nuove previsioni in sede di prima applicazione, occorre osservare i bilanci 2017 e 2018, quindi di fatto il problema si pone immediatamente.

Il punto centrale è però il rinvio di 9 mesi, che pone la scadenza degli adempimenti al 16 dicembre 2019.

Proprio su questo punto occorre proporre un’osservazione: non pare affatto scontato che la formulazione normativa riportata consenta di rinviare a dicembre la nomina del revisore, ma piuttosto parrebbe riferirsi solo alla necessità dell’adeguamento dello statuto e dell’atto costitutivo.

Letteralmente, infatti, la previsione pare divisa in due parti autonome e, si potrebbe concludere, il differimento contenuto al termine del periodo in commento dovrebbe riguardare solo l’adeguamento degli statuti e non la nomina del sindaco o del revisore.

Se questa fosse la lettura corretta, ricordando che fino all’aggiornamento degli statuti l’attuale contenuto mantiene validità anche se non conforme alle previsioni dell’attuale articolo 2477 cod. civ., in taluni casi occorrerebbe già da subito preoccuparsi della nomina del revisore. In particolare:

  • se lo statuto oggi richiama i limiti previsti dall’articolo 2435-bis cod. civ. quella previsione statutaria mantiene validità, almeno sino al momento in cui sarà adeguato lo statuto, quindi al più tardi entro il 16 dicembre. Pertanto, sino al 16 dicembre, l’assemblea può procrastinare la nomina dell’organo di controllo;
  • al contrario, nei casi in cui lo statuto facesse un generico richiamo all’articolo 2477 cod. civ., in sede di approvazione del bilancio 2018 (al superamento dei limiti) si sarebbe già nelle condizioni di nominare l’organo di controllo/revisore, nomina che dovrà avvenire a cura dell’assemblea entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio stesso.

Va però segnalato che, a commento dell’articolo 379, la relazione accompagnatoria al D.Lgs. 14/2019 afferma: “Il comma 3, sulla base di un’osservazione della II Commissione (Giustizia) della Camera, fissa in nove mesi il termine entro il quale le società interessate all’intervento dovranno provvedere alla compiuta costituzione degli organi di controllo. Un termine più ampio non garantirebbe il pieno funzionamento degli organi alla data di entrata in vigore della riforma e, soprattutto, dei sistemi di allerta. L’ultimo comma allinea l’articolo 92 delle disposizioni di attuazione del codice civile alla modifica concernente l’ambito applicativo dell’articolo 2409 c.c. prevista dal comma 2”.

La relazione accompagnatoria, quindi, pare rendere applicabile il differimento di 9 mesi anche all’obbligo di nomina dell’organo di controllo.

Sul punto vale comunque la pena osservare che, se già la società ha coscienza di aver superato i limiti fissati dall’articolo 2477 cod. civ., forse vale la pena provvedere già da subito alla nomina del revisore; questo, oltre a essere un atteggiamento cauto nella interpretazione della disposizione richiamata, certamente facilita anche l’attività del revisore designato, che ha quindi la possibilità di iniziare la propria attività di controllo con le verifiche periodiche già nel corso del 2019, piuttosto che trovarsi a dover valutare a posteriori il bilancio relativo ad una annualità sostanzialmente già chiusa.

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