Rilascio della certificazione degli utili entro il 31 marzo
di Clara PolletSimone DimitriEntro il 31 marzo, deve essere rilasciata la certificazione (Cupe) ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti dalla partecipazione in soggetti Ires, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti nell’anno 2018. Rientra nell’obbligo di certificazione anche la distribuzione di riserve di utili.
Per effetto delle modifiche apportate dall’articolo 1, commi da 999 a 1006, L. 205/2017 (Legge di bilancio 2018), il trattamento fiscale dei redditi di capitale (dividendi e distribuzione di riserve di utili) percepiti dal 1° gennaio 2018 dalle persone fisiche, conseguiti al di fuori dell’esercizio di una attività di impresa commerciale e derivanti dal possesso e dalla cessione di partecipazioni qualificate, è stato uniformato a quello previsto per le partecipazioni di natura non qualificata, prevedendo una omogenea tassazione a titolo di imposta.
Le nuove regole di tassazione dei dividendi prevedono quindi che, gli utili percepiti, a partire dal 2018, da persone fisiche non imprenditori (indifferentemente dal possesso di una partecipazione qualificata o non qualificata), siano assoggettati ad imposta sostitutiva del 26% non a titolo di acconto ma a titolo di imposta. In quanto assoggettati ad imposta sostitutiva, tali dividendi non devono essere certificati. La disposizione si applica facendo riferimento all’anno di produzione degli utili.
Tuttavia, alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti all’imposta sul reddito delle società formatesi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, la cui distribuzione venga deliberata nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 ed il 31 dicembre 2022 continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni, come da ultimo modificate dal D.M. 26.05.2017 (articolo 1, comma 1006, Legge di bilancio 2018).
È previsto, quindi, un periodo transitorio nel quale, per quanto riguarda gli utili maturati fino al 31 dicembre 2017 la cui distribuzione è deliberata tra il 2018 ed il 2022, continuano ad applicarsi le disposizioni precedenti: gli utili percepiti nel 2018 ma maturati in anni precedenti avranno un trattamento differenziato a seconda che facciano riferimento a partecipazioni non qualificate o qualificate.
Nel primo caso gli utili sono stati assoggettati ad imposta sostitutiva del 26% sul 100% del dividendo percepito. Nel secondo caso di partecipazioni qualificate, gli utili sono assoggettati ad aliquota Irpef progressiva, ma concorrono alla formazione del reddito in misura ridotta pari a:
- 40% se prodotti fino al 2007;
- 49,72% se prodotti dal 2008 al 2016;
- 58,14% se prodotti nel 2017.
Nella certificazione CUPE occorre compilare la sezione IV – Dati relativi agli utili corrisposti e ai proventi equiparati indicando i dati nelle caselle di riferimento:
- 25 – numero azioni o quote
- 26 – (eventuale percentuale di contitolarità)
- 27 – dividendo unitario
- 28 – dividendo complessivo da utili ante 31/12/2007
- 29 – dividendo complessivo da utili post 31/12/2007 sino al 31/12/2016
- 30 – dividendo complessivo da utili post 31/12/2016
Si ribadisce che non sono soggette a certificazione le somme corrisposte in relazione agli utili e agli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva (ai sensi degli articoli 27 e 27-ter D.P.R. 600/1973). Non vi è altresì obbligo di rilascio della certificazione nel caso di utili e proventi relativi a partecipazioni detenute nell’ambito di gestioni individuali di portafoglio (di cui all’articolo 7 D.Lgs. 461/1997).
La certificazione rilasciata al percettore dei dividendi verrà utilizzata per la redazione della dichiarazione dei redditi personale del percettore.
In particolare, nel modello Redditi delle persone fisiche 2019 relativo al periodo di imposta 2018, dovranno essere indicati nel rigo RL1, gli utili e gli altri proventi equiparati in qualunque forma corrisposti da società di capitali o enti commerciali, residenti e non residenti, riportati nell’apposita certificazione.
A titolo esemplificativo si riportano le 3 casistiche sopra descritte (tassazione al 40%, 49,72% o 58,14%) e la rispettiva compilazione della dichiarazione di redditi:
- utili e altri proventi equiparati di natura qualificata corrisposti da imprese residenti in Italia formatisi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007 – “Tipo reddito” codice 1, riportando nella colonna 2 “Redditi” il 40% della somma desumibile dalla certificazione;
- utili e di altri proventi equiparati corrisposti da imprese residenti in Italia formatisi con utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016 – “Tipo reddito” codice 5, riportando nella colonna 2 “Redditi” il 49,72% della somma desumibile dalla certificazione;
- utili e di altri proventi equiparati corrisposti da imprese residenti in Italia, formatisi con utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017 – “Tipo reddito” codice 9, riportando nella colonna 2 “Redditi” il 58,14% della somma percepita.
Nella colonna 3, infine, l’eventuale importo complessivo delle ritenute d’acconto subite, rilevabile dal punto 41 della certificazione.