Corrispettivi telematici: l’obbligo della certificazione dei processi
di Alessandro BonuzziCon la risposta all’istanza di consulenza giuridica n. 13 dello scorso 20 marzo l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti sull’obbligo della certificazione dei processi conseguente alla nuova trasmissione telematica dei corrispettivi.
È noto, infatti, che, ai sensi dell’articolo 2 D.Lgs. 127/2015, i soggetti che effettuano cessioni di beni in locali aperti al pubblico sono obbligati dal 1° luglio 2019, se hanno un volume d’affari superiore a 400.000 euro, oppure dal 1° gennaio 2020, se hanno un volume d’affari fino a 400.000 euro, a memorizzare elettronicamente e a trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri.
Ebbene, il documento di prassi ha evidenziato come le specifiche tecniche – versione 6.0 Agosto 2018, che definiscono gli strumenti tecnologici attraverso cui operare la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica, l’identificazione delle informazioni da trasmettere nonché il loro formato, prevedano, tra le altre cose, che:
- “Gli esercenti che operano con più punti cassa per singolo punto vendita e che effettuano la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi dei singoli punti cassa mediante un unico RT o un Server-RT devono fare certificare annualmente il proprio bilancio di esercizio e devono altresì dotarsi del processo di controllo di cui al presente paragrafo, che deve essere coerente con il sistema di controllo interno adottato in base al “Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo” del decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, laddove previsto”;
- “Il processo di controllo interno deve essere dichiarato conforme alle prescrizioni indicate nel presente paragrafo sia con riferimento ai processi amministrativi e contabili sia con riferimento ai sistemi informatici dell’azienda coinvolti nella memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi. La conformità dei processi amministrativi e contabili deve essere effettuata da una Società di Revisione; per la conformità dei sistemi informatici coinvolti nella memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, gli esercenti possono rivolgersi sia a Società di Revisione che agli Enti (Istituti Universitari e CNR) abilitati a rilasciare le certificazioni di cui al punto 2.2 delle presenti specifiche tecniche. Le predette verifiche di conformità sono eseguite almeno ogni 3 anni”;
- “Qualora i punti vendita dell’esercente adottino, per i sistemi informatici coinvolti nella memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, i medesimi server RT nonché software di colloquio e software applicativo relativi alla gestione e trasmissione dei dati fiscali funzionalmente equivalenti, l’esercente può limitare la verifica di conformità dei sistemi ad un solo punto vendita e tale controllo varrà anche per gli altri punti vendita con le medesime caratteristiche. A tal fine l’esercente autocertifica i punti vendita che adottano la medesima configurazione del punto vendita già dotato di certificazione di conformità”.
Insomma, nonostante il linguaggio tecnico utilizzato, ben si capisce che la certificazione dei processi connessi alla nuova trasmissione telematica dei corrispettivi rappresenta un adempimento tutt’altro che light, soprattutto se dovesse essere osservato dai negozi, dalle botteghe, dalle farmacie, notoriamente esercizi meno strutturati rispetto alla grande distribuzione. Peraltro, esso deve essere posto in essere preventivamente o, al più tardi, contestualmente rispetto all’avvio dell’obbligo di invio telematico; quindi, entro il 1° luglio 2019 ovvero il 1° gennaio 2020.
Ecco che allora è fondamentale comprendere chi è effettivamente tenuto alla certificazione dei processi. A tal riguardo va tenuto conto che ricadono nell’obbligo gli esercenti:
- che sono dotati di più punti cassa (ossia di più casse) per singolo punto vendita e
- che effettuano la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi dei singoli punti cassa mediante un unico RT (Registratore telematico) o un Server-RT.
Sembrerebbe, quindi, che debbano essere soddisfatti, allo stesso tempo, entrambi i presupposti. Pertanto, l’esercente dotato di una sola cassa dovrebbe essere escluso di “diritto” dalla certificazione dei processi.
Per quanto concerne il secondo requisito, sempre dalle specifiche tecniche si ricava che l’RT e il Server-RT costituiscono un “punto di raccolta”, poiché servono per effettuate la memorizzazione e la trasmissione di tutti i corrispettivi relativi ai diversi punti cassa del singolo punto vendita.
E si noti che possono effettuare la memorizzazione e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi mediante un unico “punto di raccolta” solamente gli esercenti che operano con un numero non inferiore a tre punti cassa per singolo punto vendita.
Ne dovrebbe derivare che anche i negozi, le botteghe, le farmacie, eccetera, di dimensioni contenute, dotati di due casse, non dovranno essere comunque tenuti alla certificazione dei processi.
Inoltre, l’esclusione dovrebbe valere anche per i medio-piccoli esercenti che, pur avendo 3 o 4 punti cassa all’interno dei locali di vendita, effettueranno la memorizzazione e la trasmissione dei dati dei corrispettivi per singola cassa e non attraverso un unico punto di raccolta.
I risvolti pratico-operativi della questione sono tutt’altro che agevoli da comprendere. Siccome è coinvolto un numero considerevole di operatori, è auspicabile che l’Agenzia delle entrate torni più compiutamente sul tema fornendo ulteriori linee guida.
27 Marzo 2019 a 6:22
ricordo che l’installazione di server-RT o unico RT è possibile solo da tre punti cassa in poi presenti nella medesima unità locale. Naturalmente è una possibilità: attrezzandosi con tre registratori telematici nulla ci sarà da certificare. E naturalmente nulla dovrà certificare chi avrà solo due punti cassa, perché l’unica soluzione sarà quella di avere due nuovi RT