27 Marzo 2019

Proseguono le modifiche alla riforma del terzo settore – I° parte

di Luca Caramaschi
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Dopo l’approvazione del D.Lgs. 105/2018, recante disposizioni correttive all’originario D.Lgs. 117/2017 (nuovo codice del terzo settore), il Legislatore è nuovamente intervenuto con il D.L. 119/2018, convertito nella L. 136/2018, per apportare una serie ulteriore di “ritocchi” in preparazione del successivo avvio della riforma, che, come è noto, attende ancora l’emanazione di diversi decreti attuativi oltre che della fondamentale istituzione del registro unico nazionale del terzo settore nel quale, appunto, i nuovi ETS dovranno confluire.

È in particolare con l’articolo 24-ter inserito in occasione della conversione in legge del citato D.L. 119/2018 che il legislatore riforma talune previsioni del codice del terzo settore con l’obiettivo di migliorarne l’operatività e in taluni casi, ampliarne i contenuti.

Vediamo, prima in forma di rappresentazione schematica e poi nel dettaglio, di cosa si tratta.

 

Articolo 33, comma 3, D.Lgs. 117/2017

 

Risorse ODV

dopo le parole: «delle spese effettivamente sostenute e documentate» sono aggiunte le seguenti: «, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all’articolo 6 ».

Articolo 77 D.Lgs. 117/2017

 

Titoli solidarietà

a) al comma 1, le parole: «non commerciali di cui all’articolo 79, comma 5,» sono soppresse;

b) al comma 5, le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «non commerciali di cui all’articolo 79, comma 5»;

c) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le somme raccolte con l’emissione dei titoli e non impiegate a favore degli enti del Terzo settore entro dodici mesi dal loro collocamento sono utilizzate per la sottoscrizione o per l’acquisto di titoli di Stato italiani aventi durata pari a quella originaria dei relativi titoli»;

d) il comma 15 è abrogato.

Articolo79 D.Lgs. 117/2017

 

Attività non commerciali ETS

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Le attività di cui al comma 2 si considerano non commerciali qualora i ricavi non superino di oltre il 5 per cento i relativi costi per ciascun periodo d’imposta e per non oltre due periodi d’imposta consecutivi».

Articolo 83, comma 1, D.Lgs. 117/2017

 

Erogazioni liberali

al secondo periodo, le parole: «in denaro» sono soppresse.

Articolo 101, comma 10, D.Lgs. 117/2017

 

Norme transitorie

le parole: «articoli 77, comma 10» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 77, 79, comma 2-bis».

 

 

Nuove risorse per le ODV

Le organizzazioni di volontariato possono trarre le risorse economiche necessarie al loro funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali:

  • quote associative;
  • contributi pubblici e privati;
  • donazioni e lasciti testamentari;
  • rendite patrimoniali;
  • attività di raccolta fondi;
  • attività diverse previste dall’articolo 6 D.Lgs. 117/2017;
  • attività di interesse generale di cui all’articolo 5 D.Lgs. 117/2017.

Per queste ultime attività l’articolo 33, comma 3, D.Lgs. 117/2017 (codice del terzo settore) prevede che le organizzazioni di volontariato possano ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

A seguito della modifica apportata dalla L. 136/2018 sarà invece possibile superare detto limite e richiedere pertanto un corrispettivo, qualora l’attività di interesse generale sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all’articolo 6 D.Lgs. 117/2017.

È bene ricordare che il decreto che ha il compito di stabilire i limiti delle attività di cui al citato articolo 6 ad oggi non risulta ancora emanato e pertanto se ne auspica la rapida pubblicazione.

Vale solo la pena osservare, in questa sede, come la modifica normativa in commento abbia fornito qualche indicazione circa l’individuazione di queste attività “diverse” in relazione alle quali l’articolo 6, comma 1, D.Lgs. 117/2017 afferma che “Gli enti del Terzo settore possono esercitare attività diverse da quelle di cui all’articolo 5, a condizione che l’atto costitutivo o lo statuto lo consentano e siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze”.

Contrariamente a quanto afferma la predetta disposizione, infatti, secondo la quale le attività diverse sarebbero “diverse da quelle di cui all’articolo 5”, nel successivo articolo 33 si ammette lo svolgimento di “attività di interesse generale svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all’articolo 6”.

La diversità, pertanto, come confermato dalla bozza di decreto recentemente discussa nella Cabina di Regia lo scorso 6 marzo, sembra più essere collegata all’entità dei proventi derivanti dallo svolgimento di una determinata attività piuttosto che dalla natura della medesima, posto che la stessa, come previsto dalla novellata disposizione, potrebbe anche coincidere con quelle di attività di interesse generale elencate nell’articolo 5.

 

Titoli di solidarietà anche per gli ETS commerciali

Al fine di favorire il finanziamento ed il sostegno delle attività di interesse generale svolte dagli enti del Terzo settore gli istituti di credito autorizzati ad operare in Italia possono emettere specifici titoli definiti di “solidarietà” su cui gli emittenti non applicano le commissioni di collocamento.

Si tratta di obbligazioni ed altri titoli di debito, non subordinati, non convertibili e non scambiabili, e che non conferiscono il diritto di sottoscrivere o acquisire altri tipi di strumenti finanziari e non sono collegati ad uno strumento derivato, nonché certificati di deposito consistenti in titoli individuali non negoziati nel mercato monetario.

I predetti titoli hanno scadenza non inferiore a 36 mesi, possono essere nominativi ovvero al portatore e corrispondono interessi con periodicità almeno annuale, in misura almeno pari al maggiore tra il tasso rendimento lordo annuo di obbligazioni dell’emittente, aventi analoghe caratteristiche e durata, collocate nel trimestre solare precedente la data di emissione dei titoli e il tasso di rendimento lordo annuo dei titoli di Stato con vita residua similare a quella dei titoli.

Per questa disciplina, la cui attuazione è demandata a un decreto del Mef (ad oggi non ancora approvato), il Legislatore ha previsto un trattamento di favore sia per chi sottoscrive i titoli (non rilevando gli stessi, ad esempio, alla formazione dell’attivo ereditario né ai fini della determinazione dell’imposta di bollo dovuta per le comunicazioni relative ai depositi titoli) sia per gli istituti emittenti (riconoscendo agi stessi un credito d’imposta pari al 50% delle erogazioni liberali in danaro effettuate a favore degli enti del Terzo settore; credito d’imposta utilizzabile tramite compensazione orizzontale nel modello F24 e irrilevante ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive).

Questa disciplina, in precedenza limitata ai soli ETS aventi natura non commerciale di cui all’articolo 79, comma 5, D.Lgs. 117/2017 viene ora estesa a tutti gli ETS, indipendentemente dalla loro natura.

Potranno quindi godere della predetta disciplina, ad esempio, anche le imprese sociali, ETS commerciali per definizione, che avranno pertanto a disposizione uno strumento in più per reperire risorse da destinare allo svolgimento delle loro attività di interesse generale.

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