29 Marzo 2019

Operazioni con la stabile organizzazione e fattura elettronica

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
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Le operazioni intercorse con la stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente devono essere certificate con la fattura elettronica e non devono essere incluse nell’esterometro, a differenza di quanto accade nelle ipotesi in cui il soggetto non residente abbia nominato un rappresentante fiscale o si sia identificato direttamente in Italia.

Per i soggetti non residenti che effettuano nel territorio dello Stato operazioni ivi rilevanti ai fini Iva gli adempimenti richiesti sono differenti a seconda della modalità con cui gli stessi sono “identificati” in Italia.

In particolare, ai sensi dell’articolo 17, commi 2 e 3, D.P.R. 633/1972, è possibile individuare due situazioni:

  • il soggetto non residente ha una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, con conseguente acquisizione dello status di soggetto stabilito ai fini Iva in Italia;
  • il soggetto non residente ha nominato un rappresentante fiscale o si è identificato direttamente in Italia ai sensi dell’articolo 35-ter D.P.R. 633/1972 (tale ultima possibilità è consentita solamente per i soggetti residenti in uno Stato Ue).

La presenza di una delle due situazioni delineate comporta differenti conseguenze in termini di applicazione dell’imposta per le operazioni rilevanti territorialmente in Italia, poste in essere (o ricevute) dal soggetto non residente.

Più in particolare, laddove il soggetto non residente abbia una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, l’acquisizione della qualifica di soggetto stabilito comporta l’obbligo di applicazione dell’imposta nei modi ordinari.

Ad esempio, la cessione di una bene mobile che si trova in Italia da parte della stabile organizzazione del soggetto non residente a favore di altro soggetto passivo residente comporta l’obbligo di emissione della fattura con applicazione dell’Iva (se il bene resta in Italia) con rivalsa dell’imposta nei confronti dell’acquirente ai sensi dell’articolo 17, comma 1, D.P.R. 633/1972.

Al contrario, la stessa operazione effettuata dal soggetto non residente, identificato nel territorio dello Stato (tramite rappresentante fiscale o direttamente), comporta l’obbligo da parte dell’acquirente soggetto passivo d’imposta di integrare il documento del fornitore Ue (o di emettere autofattura in presenza di controparte extraUe) con applicazione dell’imposta.

In tale ultimo caso, infatti, l’articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972, non consente alla posizione Iva identificata del soggetto non residente la possibilità di esercitare la rivalsa, fermo restando tale obbligo in presenza di controparti non soggetti passivi d’imposta (ad esempio per le operazioni effettuate nei confronti di privati).

La distinzione proposta presenta importanti differenze anche in relazione agli obblighi di emissione della fattura elettronica, poichè, secondo quanto stabilito dall’articolo 1, comma 3, D.Lgs. 127/2015:

  • la presenza di una stabile organizzazione, quale soggetto passivo stabilito in Italia, richiede l’obbligo di emettere o ricevere la fattura elettronica per le operazioni scambiate con controparti soggetti passivi a loro volta stabiliti in Italia o ivi residenti;
  • la nomina di un rappresentante fiscale, o l’identificazione diretta di cui all’articolo 35-ter, non richiede alcun obbligo di emissione o ricezione della fattura elettronica per le operazioni scambiate con controparti stabilite ai fini Iva o residenti in Italia, in quanto il soggetto non residente non acquisisce lo status di soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato. In tale ultimo caso vi sarà la necessità, per il soggetto residente, di includere nell’esterometro le operazioni scambiate con tali posizioni Iva dei soggetti non residenti.
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