Piccole imprese comunitarie ed esterometro
di Clara PolletSimone DimitriNegli altri Stati membri dell’Unione esistono regimi agevolati definiti delle “piccole imprese”, analoghi al regime forfettario italiano; tali soggetti fruiscono di numerose semplificazioni ai fini Iva al punto che, in alcuni Stati, non è neanche prevista l’apertura di una posizione Iva in loco.
I soggetti di imposta italiani che intrattengono rapporti con tali imprese, devono distinguere il trattamento ai fini Iva secondo quanto indicato dalla circolare 36/E/2010 (paragrafo 1.4):
- acquisti di beni o servizi presso un operatore di altro Stato membro sottoposto al regime delle piccole imprese – il cessionario/committente italiano (IT1) non effettua un acquisto intracomunitario, in quanto si deve supporre che trattasi di operazione rilevante ai fini Iva nello Stato membro di origine. IT1, se non ha ricevuto dal proprio dante causa un’apposita documentazione rappresentativa dell’operazione, emette comunque autofattura senza applicazione dell’imposta per documentare l’acquisto e non compila l’elenco riepilogativo Intrastat;
- cessione di beni o servizi resi ad un operatore di altro Stato membro sottoposto al regime delle piccole imprese – il cedente/prestatore italiano (IT2) effettua un’operazione intracomunitaria, per la quale l’imposta è dovuta nello Stato membro di destinazione del bene (cessione di beni) o di stabilimento del committente (prestazioni di servizi). IT2, quindi, emette fattura senza addebito d’imposta (operazione non imponibile articolo 41 D.L. 331/1993 per le cessioni di beni e articolo 7-ter D.P.R. 633/1972 inversione contabile per le prestazioni di servizi generiche) e compila l’elenco riepilogativo Intrastat.
Il tema torna di attualità con la risposta all’istanza di interpello n. 85/E/2019 riguardante un’operazione di acquisto di servizi da soggetto inglese “piccola impresa” privo di Vat number e la rispettiva compilazione dell’esterometro.
La richiesta riguarda la possibilità di escludere l’operazione dall’esterometro dal momento che non deve essere compilato l’elenco Intrastat. Secondo l’Agenzia delle entrate “l’invio in esame (esterometro) riguarda tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, senza ulteriori limitazioni. Ai fini, infatti, dell’adempimento di detto obbligo comunicativo: – è rilevante solo la circostanza che il soggetto non sia stabilito in Italia, indipendentemente dalla natura dello stesso; – non è significativo il fatto che l’operazione sia o meno rilevante, ai fini IVA, nel territorio nazionale. Pertanto, non risultando applicabili i chiarimenti forniti con la circolare n. 36/E del 2010, si è dell’avviso che, nel caso prospettato, i soggetti passivi d’imposta italiani siano tenuti alla comunicazione prevista dal citato articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 127 del 2015 (cfr., per le relative modalità, l’“Allegato A – Specifiche Tecniche” al provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 89757/2018 del 30 aprile 2018, punto 3 e ss”.
A parere di chi scrive la risposta lascia qualche perplessità.
Ricordiamo che le operazioni descritte (punto 1), possono essere registrate sul registro Iva acquisti come operazioni fuori campo Iva oppure solo in contabilità generale. A prescindere dalla registrazione nel registro Iva acquisti, tali operazioni non sono inserite tra quelle passive della dichiarazione annuale Iva e neanche nelle operazioni passive della comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva (modello Lipe).
Per quanto riguarda l’esterometro gli operatori Iva residenti devono riportare con riferimento alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato le seguenti informazioni, secondo le specifiche tecniche allegate al provvedimento 89757/2018:
- i dati identificativi del cedente/prestatore,
- i dati identificativi del cessionario/committente,
- la data del documento comprovante l’operazione,
- la data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione),
- il numero del documento, la base imponibile, l’aliquota Iva applicata e l’imposta ovvero, ove l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione.
La trasmissione telematica è effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione. Per data di ricezione si intende la data di registrazione dell’operazione ai fini della liquidazione dell’Iva (provvedimento 89757 del 30 aprile 2018, paragrafo 9.3).
Pertanto, si ritiene che solo a seguito della registrazione di queste fatture nel registro Iva acquisti, le operazioni andranno inserite nella comunicazione delle operazioni transfrontaliere (esterometro), con indicazione della natura operazione N2. Restano problemi pratici di compilazione del file e di superamento dei controlli per l’invio, in presenza di un prestatore Ue privo di partita Iva, non affrontati nella risposta fornita dall’Agenzia delle entrate.
L’Agenzia, inoltre, sembra non tener conto dell’ipotesi in cui il cessionario nazionale scelga di registrare l’operazione passiva esclusivamente in contabilità, senza passare dal registro Iva acquisti: in tal caso, a nostro avviso, non è necessario inserire l’operazione nella comunicazione delle operazioni transfrontaliere.
L’onere di comunicare anche le operazioni passive registrate solo in contabilità dovrebbe passare da apposita previsione normativa, così come avvenne, ad esempio, in occasione della comunicazione Iva delle operazioni black list. Con la circolare 2/E/2011, paragrafo 1.8, era stato precisato quanto segue con riferimento agli acquisti di carburante effettuati all’estero: “in quanto operazioni non soggette all’imposta sul valore aggiunto, non sono soggette all’obbligo di registrazione ai fini Iva e, quindi, neppure alla comunicazione in esame. L’obbligo …. per quanto concerne le operazioni non soggette a registrazione ai fini Iva, riguarda solo le prestazioni di servizi territorialmente non rilevanti nello Stato agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, in virtù di espressa previsione contenuta nell’articolo 3 del D.M. 5 agosto 2010.”
Per quanto riguarda, infine, le operazioni attive (ipotesi 2), resta sempre l’obbligo di comunicare le operazioni transfrontaliere. In alternativa il contribuente può emettere una fattura elettronica in formato xml, da inviare al Sistema di Interscambio, indicando nel codice destinatario “XXXXXXX”.