Associazioni professionali partecipate solo da persone fisiche
di Alessandro BonuzziCon il Pronto Ordini n. 169/2018 dello scorso 18 marzo il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ha fornito il proprio parere su un quesito formulato dall’Ordine di Busto Arstizio riguardante la possibilità per un’associazione professionale di essere partecipata da un’altra associazione professionale o da una Stp.
Preliminarmente, il Cndcec osserva come l’articolo 10 della legge istitutiva (L. 183/2011) delle Stp nulla preveda circa la possibilità, da parte di una Stp, di partecipare ad altra Stp o a un’associazione professionale. La normativa, infatti, non reca una disciplina dettagliata della Stp, agganciandosi, invece, alle regole di funzionamento del tipo di società prescelto in sede di costituzione.
Tuttavia, dal combinato disposto dall’articolo 10, comma 6, L. 183/2011 e dall’articolo 6 D.M. 34/2013 si evince che il socio di una Stp non può che partecipare a una sola Stp, fintanto che la società risulta iscritta all’Ordine. Non potendo il socio professionista e non professionista partecipare a più di una Stp, dovrebbe essere conseguentemente esclusa la possibilità che una Stp partecipi ad un’altra Stp; diversamente, verrebbe elusa la regola che vieta la “multipartecipazione”. Non vi è alcun ostacolo, invece, all’esercizio, da parte del socio di una Stp, della professione in forma individuale oppure in forma associata.
Con particolare riguardo alla possibilità per una Stp o un’associazione professionale di partecipare ad altra associazione professionale, il Cndcec avvia l’analisi ricordando che la L. 183/2011 ha, da una parte, abrogato la L. 1815/1939, recante tra le altre cose anche la disciplina applicabile in materia di associazioni professionali, e, dall’altra, fatte salve proprio le associazioni professionali, “nonché i diversi modelli societari già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Per comprendere appieno il significato della revisione normativa, il Consiglio si rifà all’interpretazione della L. 1815/1939 fornita dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 10942/1993. Ebbene, secondo la Cassazione la legge del ’39 “aveva avuto il pregio di individuare precipui criteri da osservarsi per l’esercizio in forma associata della professione, senza prevedere alcunché in ordine alla disciplina applicabile”. In particolare, il disposto normativo consentiva “l’individuazione dell’associato in possesso del titolo abilitante necessario per esercitare la professione”, dovendo esplicitarsi nella denominazione dell’associazione il nome e il titolo del professionista.
Quindi, all’indomani dell’entrata in vigore della L. 183/2011, “si poteva concludere che l’abrogazione definitiva della legge n. 1815/1939 … comportava null’altro fuorché l’abbandono di rigide formalità da impiegare per l’individuazione della denominazione dell’associazione professionale”. In altri termini, la riforma del 2011, e le successive modifiche recate dal D.L. 1/2012, hanno portato con sé la sola abrogazione della formalità connessa all’obbligo di indicare nella denominazione dell’associazione il nome e il titolo del professionista associato. Sicché, oggi non occorre osservare alcuna regola convenzionale nell’attribuire la denominazione ad una associazione professionale.
Ciò considerato, il Cndcec conclude ritenendo che, in un’ottica prudenziale, la partecipazione ad una associazione professionale debba rappresentare una prerogativa dei professionisti persone fisiche che risultino iscritti in albi o elenchi tenuti da Ordini o Collegi; pertanto, né un’associazione professionale né una Stp può partecipare ad altre associazioni professionali costituite tra tali professionisti.