Credito Iva infrannuale: nuovo modello Iva TR e regole di utilizzo
di Clara PolletSimone DimitriCon il Provvedimento n. 64421/2019 del 19 marzo 2019 è stato aggiornato il modello Iva TR per la richiesta di rimborso o utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale, oltre alle relative istruzioni.
Il modello accoglie le novità riguardanti il Gruppo Iva, ossia le disposizioni contenute nel titolo V-bis del D.P.R. 633/1972 (articoli da 70-bis a 70-duodecies) che consentono l’unione di più soggetti passivi d’imposta stabiliti nel territorio dello Stato sotto un’unica partita Iva; tali soggetti, strettamente vincolati da rapporti finanziari, economici ed organizzativi, devono manifestare un’esplicita opzione vincolante per un triennio e rinnovabile automaticamente.
Sono stati, pertanto, rivisti i rispettivi campi del modello IVA TR. Così, ad esempio, nel caso in cui l’istanza venga presentata da un Gruppo Iva, il frontespizio deve essere compilato riportando nel riquadro “Dati del contribuente” il numero di partita Iva del Gruppo, il codice dell’attività svolta in via prevalente dal medesimo e il codice natura giuridica 61.
Restano ferme, invece, le condizioni per l’utilizzo del credito Iva infrannuale. Il modello TR può essere utilizzato esclusivamente dai contribuenti che hanno realizzato nel trimestre di riferimento un’eccedenza d’imposta detraibile d’importo superiore a 2.582,28 euro (importo esposto nel rigo TC7).
L’eccedenza di credito Iva infrannuale può essere richiesta a rimborso ovvero utilizzata in compensazione (articolo 38-bis, comma 2, D.P.R. 633/1972) al verificarsi di determinate condizioni, riepilogate nel quadro TD del modello Iva TR:
- Rigo TD1 – Aliquota media – riservato ai contribuenti che effettuano esclusivamente o prevalentemente operazioni attive soggette ad aliquote inferiori rispetto a quelle gravanti sugli acquisti e sulle importazioni. Il diritto al rimborso o all’utilizzo in compensazione del credito Iva spetta se l’aliquota mediamente applicata sugli acquisti e sulle importazioni supera quella mediamente applicata sulle operazioni attive maggiorata del 10% (articolo 30, comma 2, lettera a);
- Rigo TD2 – Operazioni non imponibili – riservato ai contribuenti che hanno effettuato nel trimestre operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis e 9, nonché le altre operazioni non imponibili indicate nel rigo TA30, per un ammontare superiore al 25% dell’ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate nello stesso periodo (articolo 30, comma 2, lettera b);
- Rigo TD3 – Acquisto di beni ammortizzabili – riservato ai contribuenti che hanno effettuato nel trimestre acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti e delle importazioni imponibili (articolo 30, comma 2, lett. c);
- Rigo TD4 – Soggetti non residenti – riservato ai contribuenti che si sono identificati direttamente in Italia ai sensi dell’articolo 35-ter o che hanno formalmente nominato un rappresentante fiscale nello Stato (articolo 30, comma 2, lett. e);
- Rigo TD5 – Operazioni non soggette – riservato ai contribuenti che hanno effettuato nei confronti di soggetti passivi non stabiliti, per un importo superiore al 50% dell’ammontare di tutte le operazioni effettuate, prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali, prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizi accessorie ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione, ovvero prestazioni di servizi di cui all’articolo 19, comma 3, lett. a-bis).
Il modello deve essere presentato entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento in via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati (invio entro il 30 aprile 2019 per il primo trimestre 2019).
I soggetti interessati possono richiedere in tutto (o in parte) il rimborso di tale eccedenza ovvero optare per l’utilizzo in compensazione con F24.
Nel primo caso l’ammontare del credito richiesto a rimborso deve essere esposto nel rigo TD6. Le modalità di erogazione dei rimborsi sono disposte dall’articolo 38-bis D.P.R. 633/1972:
- fino a 30.000 euro i rimborsi sono eseguibili senza prestazione di garanzia e senza ulteriori adempimenti;
- oltre 30.000 euro è possibile presentare l’istanza munita di visto di conformità o sottoscrizione alternativa da parte dell’organo di controllo e una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali;
- la prestazione della garanzia è obbligatoria per i rimborsi superiori a 30.000 euro solo nelle ipotesi di situazioni di rischio.
Nel secondo caso, invece, l’ammontare del credito richiesto in compensazione deve essere esposto nel rigo TD7 tenendo conto che:
- tale ammontare partecipa al limite annuo di 700.000 euro (articolo 9, comma 2, D.L. 35/2013);
- l’utilizzo del credito Iva infrannuale di importo fino a 5.000 euro può essere effettuato liberamente senza attendere il giorno 10 del mese successivo a quello di presentazione del modello TR dal quale emergono;
- al superamento del limite di 5.000 euro annui (riferito all’ammontare complessivo dei crediti trimestrali maturati nell’anno d’imposta) subentra l’obbligo di utilizzare in compensazione i predetti crediti a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell’istanza;
- i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione il credito per importi superiori a 5.000 euro annui (elevato a 50.000 euro per le start-up innovative) hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità, o, in alternativa, la sottoscrizione da parte dell’organo di controllo;
- la compensazione richiede l’utilizzo dei canali telematici dell’Agenzia delle entrate ed è vietata in caso di somme iscritte a ruolo di ammontare superiore a 1.500 euro.
Si ricorda, infine, che il credito d’imposta (annuale o infrannuale) maturato dal Gruppo Iva non può essere utilizzato in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 D.lgs. 241/1997, con i debiti relativi ad altre imposte e contributi dei partecipanti (ai sensi dell’articolo 4, comma 4, D.M. 06.04.2018).