Caf e professionisti: le nuove sanzioni per il visto infedele
di Gennaro NapolitanoIl D.L. 4/2019 (convertito con la L. 26/2019), oltre alle disposizioni su “reddito di cittadinanza” e “quota 100”, contiene anche alcune norme di natura fiscale. Tra queste ultime vi sono quelle relative al nuovo regime sanzionatorio in materia di infedele asseverazione o visto di conformità (articolo 7-bis, introdotto nel corso dell’iter parlamentare di conversione).
Le novità interessano Caf e professionisti che prestano assistenza fiscale: il decreto, infatti, riscrive la lett. a) dell’articolo 39, comma 1, D.Lgs. 241/1997.
Innanzitutto, il legislatore conferma che, in linea generale, nell’ipotesi di infedeltà del visto di conformità o dell’asseverazione trova applicazione la sanzione amministrativa da 258 a 2.582 euro. Tuttavia, in base alla nuova disciplina, se il visto infedele viene rilasciato rispetto a un modello 730, quest’ultima sanzione non si applica, e il Caf o il professionista sono tenuti al pagamento di una somma pari al 30% della maggiore imposta riscontrata (fatto salvo il caso in cui il visto infedele non sia stato determinato dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente).
Si ricorda che la normativa previgente stabiliva, invece, che, salva la presentazione di una dichiarazione rettificativa, Caf e professionista erano tenuti al pagamento di una somma pari all’importo dell’imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente in sede di controllo formale della dichiarazione.
In secondo luogo, si stabilisce che, qualora l’infedeltà del visto non sia già stata contestata, il Centro di assistenza fiscale (o il professionista) può trasmettere una dichiarazione rettificativa, ovvero, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, può trasmettere all’Agenzia delle entrate una comunicazione dei dati relativi alla rettifica. Al ricorrere di questa ipotesi, la somma dovuta (cioè il 30% della maggiore imposta riscontrata) può essere ridotta facendo ricorso al ricorso all’istituto del ravvedimento.
Si prevede, inoltre, che le sanzioni appena descritte non possono essere maggiorate ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 7, comma 3, D.Lgs. 472/1997, vale a dire con l’aumento fino alla metà nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole o in dipendenza di adesione all’accertamento di mediazione e di conciliazione.
Lo stesso articolo 7-bis del decreto-legge interviene anche sul comma 3 dell’articolo 5 D.Lgs. 175/2014, in materia di presentazione del 730 precompilato, anche con modifiche, effettuata mediante un Centro di assistenza fiscale o un professionista.
Innanzitutto, si conferma che, in tale ipotesi, assoggettato al controllo formale è il Caf o il professionista, anche per quanto riguarda i dati relativi agli oneri, forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata. Tuttavia, in base alla nuova versione della disposizione in esame, si prevede che il pagamento delle maggiori imposte e degli interessi resti a carico del contribuente. Rimane invariata, invece, la norma secondo cui il controllo circa la sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni è effettuato nei confronti del contribuente.
Altre novità per i Caf sono introdotte dall’articolo 6, commi 8-bis e 8-ter, D.L. 4/2019 che interviene sul D.M. 164/1999. In primo luogo, viene modificato l’articolo 7, che disciplina il procedimento per l’autorizzazione allo svolgimento dell’attività di assistenza fiscale. In tale norma, infatti, viene abrogato il comma 2-ter e, quindi, si elimina la disposizione ai sensi della quale l’Agenzia delle entrate è tenuta a verificare ogni anno che la media delle dichiarazioni validamente trasmesse da ciascun Caf nel triennio precedente sia almeno pari all’1% della media delle dichiarazioni complessivamente trasmesse dai soggetti che svolgono attività di assistenza fiscale nello stesso triennio. Di conseguenza, per esigenze di coordinamento normativo, viene eliminato ogni riferimento al requisito abrogato contenuto nell’articolo 10, comma 3, D.M. 164/1999.
Infine, il comma 8-ter dell’articolo 6 D.L. 4/2019 abroga il comma 3, dell’articolo 35 D.Lgs. 175/2014. Ne consegue che viene soppressa la norma in base alla quale, per i Caf autorizzati dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 175/2014, il requisito del numero di dichiarazioni trasmesse nei primi tre anni di attività si considerava soddisfatto se la media delle dichiarazioni validamente trasmesse dal centro nel corso del primo triennio fosse stato almeno pari all’1% della media delle dichiarazioni complessivamente trasmesse dai soggetti che svolgono attività di assistenza fiscale nel medesimo triennio, con uno scostamento massimo del 10%. Si ricorda che questa disposizione era applicabile anche ai Centri di assistenza fiscale già autorizzati alla data di entrata in vigore del D.Lgs. in esame, con riferimento alle dichiarazioni trasmesse negli anni 2015, 2016 e 2017.