Estrazione dei beni dai depositi Iva “in chiaro”
di Marco PeiroloGli operatori non stabiliti in Italia che estraggono i beni da un deposito Iva non sono obbligati ad emettere autofattura in formato elettronico mediante Sistema di Interscambio e sono esonerati anche dal cd. “esterometro”.
È il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello n. 104 del 9 aprile 2019 sugli obblighi di fatturazione elettronica per l’estrazione dei beni dai depositi Iva in esecuzione di cessioni a soggetti stabiliti in Italia.
La disciplina dei depositi Iva è stata modificata dal D.L. 193/2016, che, con effetto dal 1° aprile 2017 ha ridefinito le modalità di assolvimento dell’imposta dovuta in sede di estrazione dei beni dal deposito.
Fermo restando che possono procedere all’estrazione solo i soggetti passivi Iva, identificati in Italia direttamente o per mezzo di un rappresentante fiscale, ovvero ivi stabiliti per il tramite di una stabile organizzazione, l’estrazione finalizzata all’utilizzazione o alla commercializzazione dei beni nel territorio nazionale dà luogo all’applicazione dell’Iva da parte del proprietario che procede in proprio o tramite terzi all’estrazione secondo le modalità previste dal riformulato articolo 50-bis, comma 6, D.L. 331/1993.
Dal 1° aprile 2017, il meccanismo del reverse charge continua ad essere applicabile solo per i beni precedentemente introdotti nel deposito in esecuzione di un acquisto intracomunitario o di una immissione in libera pratica, entrambi non soggetti ad imposta ai sensi delle lett. a) e b) dell’articolo 50-bis, comma 4, D.L. n. 331/1993. Per queste operazioni, quindi, l’imposta continua ad essere dovuta dal soggetto che procede all’estrazione, previa prestazione di idonea garanzia se i beni estratti hanno origine extra-unionale.
Di contro, quando i beni estratti sono di origine nazionale è previsto che il versamento dell’imposta deve essere effettuato, in nome e per conto del proprietario, entro il giorno 16 del mese successivo a quello dell’estrazione, senza possibilità di compensazione “orizzontale” e, come specificato dalla risoluzione AdE 55/E/2017, “verticale”. L’operazione è documentata dall’autofattura emessa dal soggetto che procede all’estrazione, da annotare nel registro degli acquisti unitamente agli estremi del versamento dell’imposta da parte del depositario.
L’estrazione è, invece, effettuata senza pagamento dell’Iva da parte dell’esportatore abituale che decida di avvalersi del plafond disponibile, nel qual caso la dichiarazione d’intento deve essere trasmessa all’Agenzia delle Entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica.
Nel caso oggetto della risposta all’interpello n. 104/2019, una società di diritto inglese è identificata ai fini Iva in Italia mediante un rappresentante fiscale ed opera attraverso un deposito Iva, dal quale estrae beni di origine non solo nazionale, ma anche intra e/o extra-unionale.
Il dubbio sollevato dalla società è se, ai fini dell’emissione dell’autofattura in sede di estrazione, sia obbligatorio il formato elettronico per mezzo del Sistema di Interscambio.
L’Agenzia delle Entrate ha correttamente fatto applicazione della previsione dell’articolo 1, comma 3, D.Lgs. 127/2015, secondo cui, “per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio (…)”.
In sostanza, come si desume dalla decisione di esecuzione n. 2018/593/UE, il formato elettronico è obbligatorio esclusivamente per le fatture emesse da soggetti passivi stabiliti nel territorio nazionale, fatta eccezione per quelli esonerati, come ad esempio i soggetti in franchigia.
Di contro, per le operazioni, attive e passive, di cui sia parte la posizione Iva italiana del soggetto non residente (identificazione diretta o rappresentanza fiscale), il formato elettronico con utilizzo del Sistema di Interscambio non è obbligatorio. Nel caso oggetto dell’interpello, il rappresentante fiscale della società inglese può, pertanto, procedere all’emissione dell’autofattura in modalità analogica o elettronica extra-Sistema di Interscambio.
A completamento della risposta, l’Agenzia ha ribadito che la comunicazione telematica delle operazioni transfrontaliere (cd. “esterometro”) si riferisce ai soggetti passivi stabiliti in Italia, per cui gli operatori economici identificati nel territorio nazionale direttamente o mediante rappresentante fiscale sono esclusi dall’obbligo in esame, che deve essere invece adempiuto dalle controparti, se stabilite in Italia.