Esterometro sotto la lente di Assonime
di Marco PeiroloI soggetti stabiliti all’estero, ma identificati in Italia, possono esercitare la detrazione dell’Iva con la fattura elettronica depositata nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, mentre vanno comunicate con l’esterometro soltanto le fatture soggette a registrazione.
Sono queste le principali indicazioni che Assonime, nella circolare n. 10/2019, ha fornito nell’analizzare alcuni chiarimenti resi dall’Agenzia delle Entrate in merito all’ambito applicativo della comunicazione delle operazioni transfrontaliere prevista dall’articolo 1, comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015 (c.d. “esterometro”).
Nel ricordare che il 30 aprile 2019 scadrà il termine per la trasmissione dei dati relativi ai primi tre mesi dell’anno, dopo la proroga disposta dal D.P.C.M. 27.02.2019 per le operazioni dei mesi di gennaio e febbraio 2019, l’Associazione esamina innanzi tutto il contenuto della risposta all’interpello n. 67/2019, riguardante le operazioni intercorse con soggetti esteri identificati ai fini Iva in Italia.
L’interpello è diretto a sapere se i soggetti stabiliti in Italia abbiano l’obbligo di emettere fattura elettronica nei confronti dei soggetti soltanto identificati nel territorio dello Stato e l’Agenzia risponde in senso affermativo, siccome l’articolo 1, comma 3, D.Lgs. 127/2015 – dopo la modifica operata dall’articolo 15 D.L. 119/2018 – dispone che i soggetti obbligati a tale adempimento sono esclusivamente quelli stabiliti nel territorio dello Stato.
Per effetto del rinvio al comma 3, contenuto nel successivo comma 3-bis dello stesso articolo 1 D.Lgs. 127/2015, gli operatori coinvolti nell’esterometro sono gli stessi per i quali è previsto l’obbligo di emettere e ricevere fatture in formato elettronico, vale a dire i soggetti passivi stabiliti in Italia.
Pertanto, questi ultimi sono tenuti ad emettere fattura elettronica per le operazioni, attive e passive, che hanno come controparte soggetti stabiliti in Italia; i medesimi soggetti devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati delle operazioni che hanno come controparte soggetti non stabiliti nel territorio nazionale.
Dalle disposizioni in esame si desume, inoltre, che i soggetti soltanto identificati in Italia, direttamente o mediante rappresentante fiscale, non sono tenuti ad emettere fatture elettroniche e, quindi, non sono obbligati neppure alla trasmissione dell’esterometro.
Sempre in merito ai rapporti tra fattura elettronica ed esterometro, l’Agenzia ha ribadito che i soggetti passivi stabiliti in Italia che effettuano operazioni nei confronti di soggetti soltanto identificati nel territorio dello Stato possono evitare l’esterometro se decidono di emettere le fatture in formato elettronico.
La risposta n. 67/2019 fornisce anche chiarimenti in merito alla documentazione necessaria per esercitare la detrazione dell’Iva da parte dei soggetti non stabiliti, ma identificati in Italia.
In caso di emissione della fattura elettronica, tuttavia, l’Agenzia ha precisato che deve essere assicurata al cessionario/committente non stabilito la possibilità di ottenere copia cartacea della fattura, ove lo stesso ne faccia richiesta. Ai fini del rilascio di tale copia è richiesto l’intervento di un pubblico ufficiale che ne attesti la conformità all’originale ai sensi dell’articolo 23 del Codice dell’amministrazione digitale (CAD).
Assonime individua una soluzione alternativa, considerando rilevante, ai fini della detraibilità dell’imposta, la fattura elettronica emessa dal cedente/prestatore, con decorrenza dei termini per l’esercizio della detrazione a partire dalla data di presa in visione del documento nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia in cui la fattura è stata depositata.
Tale soluzione, peraltro, troverebbe conferma nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 89757/2018 e nei chiarimenti resi con la Faq n. 30 del 27 novembre 2018, laddove – per le operazioni poste in essere dai soggetti stabiliti in Italia nei confronti di soggetti soltanto identificati nel territorio dello Stato – è prevista un’apposita procedura di fatturazione elettronica, con inserimento nel file XML del valore predefinito “0000000” nel campo “codice destinatario”, salvo che il cessionario/committente comunichi uno specifico indirizzo telematico (PEC o codice destinatario).
Assonime esamina anche il contenuto della risposta all’interpello n. 85/2019, riguardante le operazioni intercorse con soggetti esteri rientranti nel regime di franchigia delle piccole imprese.
L’interpello è volto a sapere se i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato siano tenuti ad indicare nell’esterometro gli acquisti di beni e servizi presso operatori esteri privi di partita Iva (nella specie, si è trattato di un fornitore inglese).
L’Agenzia ha ritenuto che l’esterometro sia obbligatorio anche per le predette operazioni, in quanto riferito alle operazioni, attive e passive, poste in essere con soggetti non stabiliti in Italia, senza che assumano rilevanza ulteriori requisiti.
Ai fini dell’obbligo in esame, nella risposta si afferma che non rileva neppure che l’operazione sia effettuata nel territorio dello Stato e, sul punto, tale circostanza può ricavarsi anche dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento n. 89757/2018: in merito alla compilazione del campo “natura” delle operazioni effettuate con soggetti non stabiliti è, infatti, previsto il codice “N2” per le operazioni non soggette a Iva per carenza del presupposto territoriale.
L’Associazione non condivide la conclusione cui giunge l’Agenzia delle Entrate, in quanto dal punto 4.1.3 delle specifiche tecniche allegate al provvedimento n. 89757/2018 si evince che, per gli acquisti di beni e servizi presso soggetti esteri, i dati da trasmettere sono quelli relativi alle fatture ricevute soggette a registrazione e questa circostanza non necessariamente si verifica in casi analoghi a quello che ha formato oggetto della risposta all’interpello n. 85/2019.