17 Aprile 2019

Approvazione del bilancio d’esercizio 2018 e termine per il pagamento delle imposte

di Federica Furlani
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Ai sensi dell’articolo 17 D.P.R. 435/2001, per determinare il termine entro cui le società di capitali ed enti equiparati devono effettuare il pagamento delle imposte, è necessario fare riferimento:

  • alla data di chiusura dell’esercizio;
  • alla data di approvazione del bilancio.

Approvazione del bilancio nei termini ordinari

Se il bilancio viene approvato nei termini ordinari (entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio e quindi entro il 30 aprile 2019), il ver­samento deve essere effettuato entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta, ovvero entro il trentesimo giorno successivo a tale data con una maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Di conseguenza ipotizzando una società con esercizio coincidente con l’anno solare 2018 (1.1.2018 – 31.12.2018) e con approvazione del bilancio in data 26 aprile 2018, il versamento del saldo Ires 2018, e prima rata di acconto 2019, va effettuato entro il 1° luglio 2019 (il 30 giugno cade di domenica), ovvero entro il 31 luglio 2019 con la maggiorazione dello 0,40%.

Approvazione del bilancio oltre i termini ordinari

Se il bilancio non viene approvato nei termini ordinari, ma il contribuente si avvale della proroga di approvazione dello stesso entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio (quindi entro il 29 giugno 2019), il versamento deve essere effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio, ovvero entro il trentesimo giorno successivo a tale data con una maggiorazione dello 0,40%.

La stessa società di cui sopra che si avvalga del maggior termine di approvazione del bilancio, fissato al 28 maggio 2019, dovrà effettuare il versamento del saldo Ires sempre entro il 1° luglio 2019, ovvero entro il 31 luglio 2019 con la maggiorazione dello 0,40%; se invece l’Assemblea di approvazione del bilancio è fissata al 26 giugno, il relativo versamento deve essere fatto entro il 31 luglio 2019, ovvero entro il 30 agosto 2019 con la maggiorazione dello 0,40%.

Mancata approvazione del bilancio

L’ultima ipotesi riguarda la mancata approvazione del bilancio, cui deve comunque seguire il versamento delle imposte.

In tal caso, se l’approvazione doveva avvenire nei termini ordinari, ossia entro 120 giorni dalla chiusura dell’eserci­zio, il versamento deve essere effettuato entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo alla chiusura del periodo di imposta; se invece ci si era avvalsi del maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, il versamento deve essere effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello entro il quale vi sarebbe dovuta essere l’approvazione del bilancio.

In entrambi i casi c’è la possibilità di differimento del termine di 30 giorni con il versamento della maggiorazione dello 0,40%.

Una volta identificato il termine di versamento delle imposte a saldo 2018 (e primo acconto 2019), le stesse possono essere versate in un’unica so­luzione o possono essere rateizzate in un numero definito di rate di pari importo scelto dal contribuente; rateizzazione che deve in ogni caso concludersi entro il mese di novembre dell’anno di presentazione della dichiarazione (quindi il numero massimo di rate è 6) e può riguardare anche solo alcuni importi (ad esempio è possibile rateizzare il saldo Ires e versare invece in un’unica soluzione il primo acconto).

Per identificare il numero di rate e le varie scadenze, si deve partire dalla data in cui il contribuente intende effettuare il pagamento del saldo e del primo acconto: 1° luglio 2019, ovvero 31 luglio 2019 con la maggiorazione dello 0,40%.

Le rate successive vanno versate entro il giorno 16 di ogni mese con applicazione degli interessi dello 0,33% in misura forfetaria per ogni mese a prescindere dal giorno di versamento. Pertanto:

  • se la prima rata di versamento scade il 1° luglio 2019, la seconda scade il successivo 16 luglio con l’applicazione degli interessi dello 0,17%, la terza il 20 agosto con l’applicazione degli interessi dello 0,50% e così via;
  • se la prima rata di versamento scade il 31 luglio 2019, la seconda scade il 20 agosto 2019 con l’applicazione degli interessi dello 0,18%, la terza il 16 settembre con l’applicazione degli interessi dello 0,51% e così via.

Si riporta di seguito il prospetto delle possibili rate, con scadenze ed interessi dovuti, di cui alle Istruzioni generali del Modello Redditi SC 2019.

La compilazione del quadro RW 2022