Amministratori: azione di responsabilità e quantificazione del danno
di Massimo ConigliaroNicla CorvacchiolaIl novellato articolo 378 D.Lgs. 14/2019 ha introdotto nell’articolo 2486 cod. civ., il comma 3, contenente l’indicazione dei criteri che devono essere adottati per la quantificazione del danno risarcibile, allorquando la mala gestio degli amministratori abbia condotto alla liquidazione della società.
Nell’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, sicuramente il punto dolente è rappresentato dal quantum debeatur, ovvero dalla quantificazione del danno risarcibile.
In materia si è sempre ritenuto che il risarcimento debba essere parametrato alle conseguenze dannose casualmente collegate e conseguenti alle singole condotte illecite poste in essere dagli amministratori, secondo quanto previsto dall’articolo 1223 cod. civ..
Tale criterio però, può essere concretamente impiegato quando si tratta di addebiti puntuali e circostanziati che rendono possibile delimitare il danno subìto dalla società.
Se invece la mala gestio si è protratta per un lungo periodo, risulta difficoltoso isolare le singole condotte dannose e quantificare i danni che ne sono derivati.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha affermato che il danno è determinato dalla differenza dei netti patrimoniali rettificati o meglio, verificatasi la perdita integrale del capitale sociale, qualora non siano stati presi i rimedi di cui agli articoli 2447 e 2482-ter cod. civ., il curatore, con l’ausilio delle scritture contabili, deve individuare la data in cui si è verificata la causa di scioglimento di cui all’articolo 2484, comma 1, n. 4), cod. civ., al fine di accertare la consistenza del patrimonio netto a tale data. Tale importo deve essere poi confrontato con il patrimonio netto alla data di apertura della procedura concorsuale o se, precedente alla data di scioglimento della società.
Qualora il curatore non sia venuto in possesso delle scritture contabili ovvero la loro tenuta non sia tale da consentirgli la ricostruzione dei netti patrimoniali, in via residuale può chiedere agli amministratori il risarcimento del danno in misura parti alla differenza tra attivo e passivo del fallimento.
Il legislatore della riforma ha recepito quindi il criterio di differenziazione dei netti patrimoniali rettificati e con l’articolo 378, comma 2, D.Lgs. 14/2019, ha aggiunto dopo il comma 2 dell’articolo 2486 cod. civ. il seguente “quando è accertata la responsabilità degli amministratori a norma del presente articolo. E salva la prova di un diverso ammontare, il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l’amministratore è cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento di cui all’articolo 2484, detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione. Se è stata aperta una procedura concorsuale e mancano le scritture contabili o se a causa dell’irregolarità delle stesse o per altre ragioni i netti patrimoniali non possono essere determinati, il danno è liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura”.
In tale maniera, è stato introdotto un criterio di liquidazione dei danni conseguenti all’inosservanza dell’obbligo di gestire la società, dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, al solo fine di preservare integrità e valore del patrimonio.
Il criterio della differenza dei netti patrimoniali rettificati – vale a dire con l’estrapolazione del danno imputato agli amministratori di quei costi che la società avrebbe dovuto comunque sostenere pur se la liquidazione fosse stata aperta tempestivamente – è stato introdotto dal legislatore (se pur con qualche riserva da parte degli addetti ai lavori sulla tecnica di redazione della norma, sull’omogeneità dei criteri di valutazione nella predisposizione delle situazioni patrimoniali messe a confronto e soprattutto sull’individuazione dei termini temporali di riferimento) al fine di risolvere definitivamente, anche in funzione deflattiva, il contrasto giurisprudenziale esistente in materia e l’obiettiva difficoltà di quantificare il danno in tutti i casi, nella pratica molto frequenti, in cui mancano le scritture contabili o le stesse sono state tenute in maniera irregolare.
La norma, come rilevato, riguarda tutte le azioni di responsabilità, anche quando siano state promosse senza che si sia aperta una procedura concorsuale, per le stesse ragioni il criterio di liquidazione del danno deve trovare applicazione in caso di apertura di qualsiasi procedura regolata dal codice della crisi e dell’insolvenza.
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