La mancata trasmissione all’Enea non comporta la perdita della detrazione
di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365Con la risoluzione 46/E/2019, pubblicata nella giornata di ieri, 18 aprile, l’Agenzia delle entrate ha finalmente chiarito quali sono gli effetti derivanti dalla mancata trasmissione all’Enea delle informazioni sugli interventi di ristrutturazione edilizia, espressamente escludendo che il mancato o tardivo invio dei dati possa comportare la perdita del diritto alle detrazioni.
Sul punto, infatti, non era chiaro se la mancata trasmissione delle informazioni potesse comportare la revoca dell’agevolazione, come tra l’altro attualmente previsto per gli interventi di riqualificazione energetica: tale applicazione estensiva delle conseguenze del mancato invio è stata tuttavia esclusa dall’Agenzia delle entrate, in considerazione dell’assenza di una disposizione normativa che preveda la suddetta revoca.
Invero, né l’articolo 4 del decreto interministeriale n. 41 del 1998 (il quale reca l’elencazione tassativa dei casi di diniego della detrazione), né l’articolo 16 D.L. 63/2013 prevedono la perdita del diritto alla detrazione in caso di mancata o tardiva trasmissione.
Giova a tal proposito ricordare che, con l’articolo 1, comma 3, lett. b), n. 4), L. 205/2017, il Legislatore ha aggiunto nell’articolo 16 D.L. 63/2013 il comma 2-bis, in forza del quale: “Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse per via telematica all’Enea le informazioni sugli interventi effettuati. L’Enea elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell’economia e delle finanze, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nell’ambito delle rispettive competenze territoriali.”
Il sito internet è stato reso disponibile dall’Enea soltanto in data 21.11.2018, prevedendo che, per tutti gli interventi dal 01.01.2018 al 21.11.2018, la trasmissione dovesse essere effettuata entro 90 giorni dalla suddetta data. In considerazione delle richieste avanzate dagli operatori è stata tuttavia concessa una proroga dei termini previsti per la trasmissione dei dati per l’anno 2018, fino al 01.04.2019.
A regime (ovvero per gli interventi terminati nel 2019) la trasmissione dovrà invece avvenire entro il termine di 90 giorni a partire dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo. Tuttavia, se la data di fine lavori è compresa tra il 01.01.2019 e l’11.03.2019, il termine di 90 giorni decorre dall’11.03.2019, giorno di messa on line del sito.
Non tutti gli interventi di ristrutturazione edilizia devono essere oggetto di comunicazione, essendo prevista esclusivamente la trasmissione dei dati riguardanti gli interventi edilizi e tecnologici che comportano risparmio energetico e/o utilizzo delle fonti rinnovabili.
Più precisamente, gli interventi soggetti all’obbligo della comunicazione all’Enea sono i seguenti:
Strutture edilizie:
- riduzione della trasmittanza delle pareti verticali che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno, dai vani freddi e dal terreno,
- riduzione delle trasmittanze delle strutture opache orizzontali e inclinate (coperture) che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno e dai vani freddi,
- riduzione della trasmittanza termica dei pavimenti che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno, dai vani freddi e dal terreno.
Infissi:
- riduzione della trasmittanza dei serramenti comprensivi di infissi che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno e dai vani freddi.
Impianti tecnologici
- installazione di collettori solari (solare termico) per la produzione di acqua calda sanitaria e/o il riscaldamento degli ambienti,
- sostituzione di generatori di calore con caldaie a condensazione per il riscaldamento degli ambienti (con o senza produzione di acqua calda sanitaria) o per la sola produzione di acqua calda per una pluralità di utenze ed eventuale adeguamento dell’impianto,
- sostituzione di generatori con generatori di calore ad aria a condensazione ed eventuale adeguamento dell’impianto,
- pompe di calore per climatizzazione degli ambienti ed eventuale adeguamento dell’impianto,
- sistemi ibridi (caldaia a condensazione e pompa di calore) ed eventuale adeguamento dell’impianto,
- microcogeneratori (Pe<50kWe),
- scaldacqua a pompa di calore,
- generatori di calore a biomassa,
- installazione di sistemi di contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati per una pluralità di utenze,
- installazione di sistemi di termoregolazione e building automation,
- teleriscaldamento,
- installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo (limitatamente ai sistemi di accumulo i dati vanno trasmessi per gli interventi con data di fine lavori a partire dal 1° gennaio 2019).
Elettrodomestici (di classe energetica minima prevista A+, ad eccezione dei forni la cui classe minima è la A. Piani cottura e lavasciuga non classificati)
- forni, frigoriferi, lavastoviglie, piani cottura elettrici, lavasciuga, lavatrici, asciugatrici.
17 Maggio 2019 a 17:35
Buongiorno. La mancanza o la tardività dell’Enea non comporta la perdita della detrazione solo per i lavori anno 2018 o anche per chi esegue i lavori nel 2019? Grazie