23 Aprile 2019

Esterometro: gli ultimi controlli prima dell’invio

di Clara PolletSimone Dimitri
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Entro il 30 aprile occorre inviare telematicamente all’Agenzia delle entrate, la comunicazione delle operazioni transfrontaliere relative ai primi tre mesi del 2019, tenendo in considerazione la data di emissione per le fatture emesse e la data di registrazione per le fatture di acquisto.

A partire dalla trasmissione delle operazioni di aprile l’adempimento torna a cadenza mensile, con necessità di inviare la comunicazione entro la fine del mese successivo al periodo di riferimento (operazioni di aprile, comunicate entro il 31 maggio e così via).

L’ambito oggettivo ricomprende tutte le operazioni con controparti non residenti e non stabilite nel territorio dello Stato, per le quali non sia stata emessa fattura elettronica.

Le informazioni richieste sono le seguenti:

  • dati identificativi del cedente/prestatore,
  • dati identificativi del cessionario/committente,
  • data del documento comprovante l’operazione,
  • data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione),
  • numero del documento,
  • base imponibile,
  • aliquota Iva applicata e l’imposta, ovvero, ove l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta nel documento, la “Natura operazione”.

Si propone un riepilogo delle principali operazioni che richiedono l’indicazione della natura operazione.

Natura

operazione

Riferimenti Iva

N1

Operazioni

fuori campo Iva

Articolo 15 D.P.R. 633/1972 (ad esempio, somme anticipate in nome e per conto, interessi di mora, risarcimento danni)

N2

Operazioni

fuori campo Iva

Articolo 1 D.P.R. 633/1972 (mancanza del presupposto soggettivo)

Articolo 2 D.P.R. 633/1972 (somme di denaro)

Articoli da 7 a 7-septies D.P.R. 633/1972 (territorialità Iva)

N3

Operazioni non imponibili Iva

Articolo 8, comma 1, lett. a) e b), D.P.R. 633/1972 (esportazioni dirette e indirette)

Articolo 9 D.P.R. 633/1972 (servizi internazionali)

Articolo 41 D.L. 331/1993 (cessioni intracomunitarie di beni)

Articolo 71 D.P.R. 633/1972 (cessioni verso San Marino e Città del Vaticano)

Articolo 72 D.P.R. 633/1972 (cessioni verso organismi internazionali)

N4

Operazioni

Esenti Iva

Articolo 10 D.P.R. 633/1972 (ad esempio, interessi per dilazione pagamento)

N5

Articolo 36 D.L. 41/1995 (regime del margine)

Articolo 74-ter D.P.R. 633/1972 (agenzie di viaggio)

N6 Operazioni soggette a inversione contabile in acquisto (ad esempio, acquisto di beni e servizi da Ue, servizi da extra-Ue).
N7

Articolo 7-sexies, lett. f), D.P.R. 633/1972 – Iva assolta in altro stato Ue (ad esempio, servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione)

Altro dato obbligatorio del tracciato xml è il “Tipo documento” nel rispetto della seguente tabella di raccordo.

Tipo documento Descrizione
TD01 Fattura emessa o ricevuta
TD04 Nota di credito
TD05 Nota di debito
TD10 Fattura di acquisto intracomunitario di beni
TD11 Fattura di acquisto intracomunitario di servizi

La comunicazione resta facoltativa per le operazioni che hanno formato oggetto di formalità doganali come descritto nella relazione illustrativa alla L. 205/2017; pertanto, le importazioni, per le quali si registra la bolletta doganale sul registro Iva acquisti, possono essere escluse dalla comunicazione e, allo stesso modo, anche le esportazioni di beni, oggetto di formalità doganali, potrebbero non essere comunicate (sul punto continuiamo ad attendere una conferma ufficiale).

Nella comunicazione rientrano sicuramente tutte le operazioni di acquisto intracomunitario sia di beni che di servizi. Si evidenzia che l’inserimento delle relative fatture nei modelli Intra (con le semplificazioni previste dal provvedimento del 25 settembre 2017) resta un adempimento separato e indipendente rispetto all’esterometro.

Le suddette operazioni hanno le seguenti peculiarità:

  • vanno indicate esclusivamente nel lato passivo delle fatture ricevute (blocco DTR);
  • richiedono l’esposizione del tipo documento “TD10” per gli acquisti intra-Ue di beni e “TD11” per i servizi ricevuti da prestatore Ue;
  • non occorre riepilogare le fatture registrate solo in contabilità come, ad esempio, per i servizi in deroga (ad es. pernottamento o ristorante in Ue). In alternativa, se il contribuente ha scelto di registrare tali operazioni nel registro Iva acquisti come fuori campo Iva (nel nostro esempio, come fuori campo articolo 7-quater), occorre compilare l’esterometro riportando nel campo Natura operazione, il codice “N2”.

Spostandoci sul lato attivo, nella comunicazione delle operazioni transfrontaliere occorre considerare tutte le fatture emesse verso soggetti non residenti e non stabiliti in Italia, compresi i privati consumatori. L’esterometro può essere evitato se, oltre ad inviare al cliente la fattura in formato “tradizionale”, viene effettuato l’invio al Sistema di Interscambio (SdI) della fattura elettronica in formato xml, indicando nel “codice destinatario” il codice “XXXXXXX”.

Ricordiamo, infine, come gestire le operazioni attive verso soggetti esteri con identificazione diretta o un rappresentante fiscale in Italia.

Qualora l’operatore Iva residente (o stabilito) decida di emettere la fattura elettronica nei confronti dell’operatore Iva identificato, riportando in fattura il numero di partita Iva italiano di quest’ultimo, sarà possibile inviare al SdI il file della fattura inserendo il valore predefinito “0000000” nel campo codice destinatario, salvo che il cliente non comunichi uno specifico indirizzo telematico (PEC o codice destinatario) evitando, anche in questo caso, la trasmissione dell’esterometro.

L’Agenzia delle entrate ha chiarito, in occasione di Telefisco 2019, che le fatture estere elettroniche emesse in formato xml saranno considerate originali da portare in conservazione elettronica.

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