Novità sui servizi di trasporto e di spedizione di beni in importazione
di Marco PeiroloLe condizioni di non imponibilità Iva dei servizi di spedizione e di trasporto di beni in importazione, previste dall’articolo 9 D.P.R. 633/1972, sono state oggetto di un duplice intervento normativo, volto ad adeguare la disciplina interna a quella unionale.
Con la Legge europea 2018, approvata in via definitiva dal Senato il 16 aprile 2019, sono stati modificati i n. 2), 4) e 4-bis) dell’articolo 9, comma 1, D.P.R. 633/1972, riferiti, rispettivamente, ai servizi di trasporto, ai servizi di spedizione e ai servizi accessori alle spedizioni.
La novità è che tali prestazioni, se relative a beni in importazione, beneficiano del trattamento di non imponibilità, a condizione che il loro valore sia compreso nella base imponibile dell’Iva all’importazione, anziché essere assoggettato ad imposta in dogana.
In tal modo, si archivia la procedura di infrazione n. 2018/4000, con la quale la Commissione europea ha evidenziato la difformità delle disposizioni nazionali e della prassi amministrativa (si veda la circolare 9 aprile 1981, n. 12/370205) rispetto agli articoli 86, par. 1, lett. b), e 144 della Direttiva n. 2006/112/CE, alla luce anche della sentenza Federal Express Europe (causa C-273/16 del 4 ottobre 2017).
Quest’ultima previsione, in particolare, nello stabilire che “gli Stati membri esentano le prestazioni di servizi connesse con l’importazione di beni e il cui valore è compreso nella base imponibile, conformemente all’articolo 86, paragrafo 1, lettera b)”, rende palese che la detassazione dei servizi di trasporto e di spedizione, nonché di quelli accessori alle spedizioni – ove riguardanti beni in importazione – non può essere subordinata alla condizione precedentemente richiesta dalla normativa italiana, laddove il richiamato articolo 86, par. 1, lett. b), dispone che “devono essere compresi nella base imponibile, ove non vi siano già compresi, (…) le spese accessorie quali le spese di commissione, di imballaggio, di trasporto e di assicurazione, che sopravvengono fino al primo luogo di destinazione dei beni nel territorio dello Stato membro d’importazione (…)”.
A seguito delle modifiche operate dall’articolo 11 della Legge europea 2018, la non imponibilità si applica, a norma:
- del n. 2), per “i trasporti relativi a beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea, nonché i trasporti relativi a beni in importazione i cui corrispettivi sono inclusi nella base imponibile ai sensi del primo comma dell’articolo 69”;
- del n. 4), per “i servizi di spedizione relativi ai trasporti di cui al precedente n. 1), ai trasporti di beni in esportazione, in transito o in temporanea importazione nonché ai trasporti di beni in importazione sempreché i corrispettivi dei servizi di spedizione siano inclusi nella base imponibile ai sensi del primo comma dell’articolo 69 (…)”;
- del n. 4-bis), per “i servizi accessori relativi alle spedizioni, sempreché i corrispettivi dei servizi accessori abbiano concorso alla formazione della base imponibile ai sensi dell’articolo 69 del presente decreto e ancorché la medesima non sia stata assoggettata all’imposta”.
La modifica del n. 4-bis) dell’articolo 9 D.P.R. 633/1972 si pone come completamento di quella operata dalla L. 115/2015 (Legge europea 2014), finalizzata – a suo tempo – ad ottenere l’archiviazione della procedura di infrazione n. 2012/2088.
Dopo tale intervento normativo, la non imponibilità, per i servizi accessori alle spedizioni, era limitata “alle piccole spedizioni di carattere non commerciale e alle spedizioni di valore trascurabile di cui alle direttive 2006/79/CE del Consiglio, del 5 ottobre 2006, e 2009/132/CE del Consiglio, del 19 ottobre 2009, sempreché i corrispettivi dei servizi accessori abbiano concorso alla formazione della base imponibile ai sensi dell’articolo 69 del presente decreto e ancorché la medesima non sia stata assoggettata all’imposta”.
La condizione di non imponibilità risultava, pertanto, allineata alle disposizioni unionali di riferimento, in precedenza richiamate, ma – come desumibile dalla successiva procedura di infrazione n. 2018/4000 – la limitazione della detassazione alle importazioni di beni di modico valore e alle piccole spedizioni si poneva ancora in contrasto con gli articoli 86, par. 1, lett. b), e 144 Direttiva 2006/112/CE.
La Legge europea 2018, nell’eliminare il riferimento alle piccole spedizioni e a quelle di valore trascurabile, supera quindi il rilievo della Commissione.
L’entrata in vigore delle nuove disposizioni coincide con il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ma le novità in esame hanno effetto retroattivo per gli operatori, ove interessati ad avvalersene. Essi, infatti, possono validamente applicare le norme unionali sopra richiamate, che, essendo incondizionate e sufficientemente dettagliate e precise, hanno efficacia diretta nell’ordinamento nazionale, sicché – in caso di controversia – possono essere invocate in giudizio contro lo Stato che non le ha recepite in modo corretto.