26 Aprile 2019

Decreto crescita: da aprile torna il super ammortamento

di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365
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Nella notte tra il 23 e il 24 aprile il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto crescita, dopo la prima approvazione “salvo intese” dello scorso 4 aprile; le principali misure sono state oggetto di analisi nell’ambito del comunicato stampa n. 84 del Mef, pubblicato lo stesso 24 aprile.

Il comunicato si focalizza in particolar modo su una misura del provvedimento ritenuta centrale: l’istituzione del Fondo Indennizzo Risparmiatori, per il quale sono stati stanziati complessivamente 1,5 miliardi di euro nel triennio 2019-2021.

Concentrando invece l’attenzione sulle misure fiscali, giova sottolineare che il nuovo decreto prevede, tra le varie novità introdotte, la reintroduzione del c.d. super ammortamento, nella misura del 130%, per gli investimenti effettuati dal 1° aprile 2019 con consegna fino al 30 giugno 2020: restano quindi esclusi dell’agevolazione in esame tutti gli investimenti effettuati nel primo trimestre dell’anno 2019.

Come previsto con riferimento al super ammortamento fino al 2018, sono esclusi dall’agevolazione i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all’articolo 164, comma 1, Tuir (quindi, anche le autovetture utilizzate esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa); trovano inoltre applicazione tutte le altre disposizioni della Legge di stabilità 2016 (L. 208/2015).

Rispetto al passato, però, è prevista un’importante novità, in quanto il nuovo super ammortamento può essere utilizzato solo per la quota di investimenti di importo fino a 2,5 milioni di euro: oltre tale soglia non spetta invece alcuna maggiorazione.

Un’altra importante previsione del Decreto crescita riguarda l’aumento della percentuale di deducibilità dell’Imu nell’ambito del reddito d’impresa e del reddito di lavoro autonomo.

Si ricorda, a tal proposito, che già la Legge di bilancio 2019 aveva incrementato la misura della deduzione, portandola al 40% per il 2019.

Con il Decreto crescita vengono invece previste le seguenti misure di deducibilità:

  • 50% per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018;
  • 60% per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019;
  • 60% per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020;
  • 70%, a regime, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 (per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, dal 2022).

Novità sono previste anche con riferimento ai contribuenti forfettari, per i quali viene introdotto l’obbligo di effettuare le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente: in tal modo vengono semplificati gli adempimenti per i lavoratori, i quali non saranno costretti a presentare la dichiarazione dei redditi.

Nel richiamare le principali novità introdotte non possono, infine, essere ignorate la nuova Mini-Ires e la definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali.

Il Decreto crescita introduce infatti la possibilità, per gli enti territoriali, di disporre la definizione agevolata delle proprie entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale, stabilendo l’esclusione delle sanzioni (senza nessuno sgravio, invece, per gli interessi).

Più precisamente, potranno essere oggetto di definizione agevolata i provvedimenti di ingiunzione fiscale notificati negli anni dal 2000 al 2017, dagli enti stessi e dai concessionari privati della riscossione.

La definizione agevolata delle ingiunzioni, tuttavia, non sarà automaticamente disposta per tutte le ingiunzioni fiscali potenzialmente rientranti nel suo campo di applicazione, essendo lasciata agli enti la facoltà, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, di prevedere l’esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate.

Saranno inoltre gli enti territoriali a stabilire:

a) il numero di rate e la relativa scadenza, che non potrà superare il 30 settembre 2021;

b) le modalità con cui il debitore dovrà manifestare la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;

c) i termini per la presentazione dell’istanza;

d) il termine entro il quale l’ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmetterà ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l’ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.

Il nuovo codice della crisi e dell’insolvenza