27 Aprile 2019

Forfettari: nuovi chiarimenti dalle Entrate – II° parte

di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365
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Proseguendo l’analisi, avviata con il precedente contributo, delle 14 risposte alle istanze di interpello pubblicate dall’Agenzia delle entrate lo scorso 23 aprile, si riportano, di seguito le tabelle di sintesi relative alle risposte dalla n. 121 alla n. 127.

 

La Srl controllata in liquidazione

Risposta all’istanza di interpello n. 121/2019

Il caso

Il parere dell’Agenzia delle entrate

Un contribuente è titolare di un’impresa individuale ed è liquidatore di due società (di una delle quali detiene una partecipazione al 60%).

La sua impresa individuale e le due società sono registrate con lo stesso codice Ateco (pur operando in ambiti commerciali differenti).

Il contribuente non ha mai percepito  un compenso come liquidatore della società.

Nell’anno 2019 il contribuente potrà beneficiare del regime forfettario.

Nel 2020, tuttavia, decadrà dall’agevolazione in esame se, durante la fase di liquidazione, effettuerà cessioni di beni o prestazioni di servizi alla s.r.l. controllata.

 

Il professionista socio di una Srl

Risposta all’istanza di interpello n. 122/2019

Il caso

Il parere dell’Agenzia delle entrate

Un professionista, che intende beneficiare del regime forfettario, detiene una quota di partecipazione in una Srl pari al 50%.

Tale partecipazione può rappresentare una causa ostativa all’accesso al regime in esame?

Con riferimento al quesito prospettato l’Agenzia delle entrate torna a ribadire un importante concetto: ai fini della verifica della causa ostativa in esame rileva “l’anno di applicazione del regime e non l’anno precedente, dal momento che solo nell’anno di applicazione del regime può essere verificata la riconducibilità diretta o indiretta delle attività economiche svolte dalla Srl a quelle esercitate dal contribuente in regime forfetario”. Pertanto, il contribuente può comunque aderire per il 2019 al regime forfettario potendo la causa ostativa in esame comportare la decadenza solo nell’anno 2020.

In ogni caso, il possesso della partecipazione non comporterà la decadenza nemmeno nel 2020, se il professionista non emetterà alcuna fattura alla Srl.

 

La partecipazione ceduta

Risposta all’istanza di interpello n. 123/2019

Il caso

Il parere dell’Agenzia delle entrate

Un contribuente detiene una partecipazione in una società di persone (più precisamente, una Sas). Intende tuttavia cedere la quota nel corso del 2019.

Può accedere al regime forfettario?

Come chiarito dalla circolare 9/E/2019, in considerazione della pubblicazione della Legge di bilancio 2019 nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31.12.2018 e in ossequio a quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, L. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), se alla predetta data il contribuente si trovava in una delle condizioni tali da far scattare l’applicazione della causa ostativa in esame già a partire dal 2019, lo stesso può comunque applicare nell’anno 2019 il regime forfetario e non decadere dallo stesso nel periodo d’imposta 2020, solo a condizione che provveda a rimuovere la causa ostativa entro la fine del 2019.

Il contribuente potrà quindi beneficiare del regime forfettario nel 2019, e, se cederà la partecipazione, anche nel 2020.

Chiarimenti della medesima portata sono stati offerti anche nella risposta all’istanza di interpello n. 124/2019.

La donazione dell’usufrutto sulla partecipazione

Risposta all’istanza di interpello n. 125/2019

Il caso

Il parere dell’Agenzia delle entrate

Un dottore commercialista detiene una partecipazione in una Sas che svolge attività di commercio di materiale da costruzione.

Nel corso del 2019 il professionista intende donare l’usufrutto di detta partecipazione al nipote, non attualmente socio della società, rimanendo di conseguenza titolare della sola nuda proprietà.

Può beneficiare del regime forfettario?

Come chiarito dalla circolare 9/E/2019, costituisce causa ostativa all’accesso al regime forfettario il possesso di partecipazioni a titolo di nuda proprietà, non essendo lo stesso espressamente escluso dalla disposizione normativa in commento e non risultando in contrasto con la ratio legis.

Pertanto il contribuente decadrà dal regime forfetario nel periodo d’imposta 2020, anche se è rimasto titolare della nuda proprietà.

Potrebbe invece continuare a beneficiare del regime in esame se vendesse la partecipazione nella Sas entro la fine del 2019.

Chiarimenti analoghi sono stati offerti anche nella risposta all’istanza di interpello n. 127/2019.

Le fatture emesse alla società controllata prima del 10 aprile

Risposta all’istanza di interpello n. 126/2019

Il caso

Il parere dell’Agenzia delle entrate

Un dottore commercialista detiene 49% delle quote di partecipazione in una società tra professionisti costituita in forma di Srl.

Il contribuente è co-amministratore della società, con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Rispondendo al quesito in esame l’Agenzia delle entrate, dopo aver rilevato l’esistenza di una forma di controllo, è intervenuta con un chiarimento estremamente rilevante: “considerato che i chiarimenti interpretativi da cui discende, nel caso di specie, la decadenza dal regime forfetario sono sopraggiunti con la pubblicazione della circolare n. 9/E del 10 aprile 2019, al fine di salvaguardare i comportamenti tenuti dai contribuenti nelle more della pubblicazione della stessa, qualora non sia effettuata alcuna cessione di beni o prestazione di servizi da parte dell’istante alla s.r.l. controllata a decorrere dalla predetta data di pubblicazione del menzionato documento di prassi, si ritiene che lo stesso non decadrà dal regime forfetario nel periodo d’imposta 2020”.

Pertanto, il professionista potrà beneficiare del regime forfettario anche nel 2020, se non emetterà alcuna fattura alla Stp dopo il 10 aprile 2019.

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