29 Aprile 2019

Socio di controllo di Stp e regime forfettario

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
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Il professionista, socio di controllo di una Stp costituita nella forma di società a responsabilità limitata, è escluso dal regime forfettario se percepisce compensi quale amministratore della società controllata, da quest’ultima dedotti.

È quanto emerge dalla lettura della risposta all’istanza di interpello n. 117/2019 dell’Agenzia delle entrate con cui viene ripresa la questione del controllo di società a responsabilità limitata quale causa di esclusione dal regime forfettario (nuova lett. d dell’articolo 1, comma 57, L. 190/2014, come modificata dalla Legge di Bilancio 2019).

È bene ricordare che con la circolare 9/E/2019 l’Agenzia delle entrate ha fornito importanti chiarimenti in relazione alla nuova causa di esclusione dal regime forfettario riferita al controllo di società a responsabilità limitata che svolgono attività direttamente o indirettamente riconducibili a quella esercitata dal contribuente in forma individuale fruendo del regime agevolato.

In particolare, è stato chiarito che la causa di esclusione richiede la presenza contemporanea di tre condizioni:

  • il controllo della società, per la cui verifica si deve tener conto anche dei voti esercitabili tramite interposta persona (ossia aggiungendo a quello propri anche quelli esercitabili tramite i familiari di cui all’articolo 5 Tuir);
  • la società controllata svolge un’attività ricadente nella stessa sezione del codice attività Ateco;
  • il contribuente in regime forfettario percepisce compensi o ricavi dalla società controllata e quest’ultima deduce i relativi costi dal reddito d’impresa.

Nell’istanza oggetto di interpello all’Agenzia delle entrate il contribuente fa presente di detenere direttamente una partecipazione del 20% e tramite i genitori un’ulteriore partecipazione del 60% con la conseguenza che è integrato il requisito del controllo.

Con riferimento all’attività svolta, poiché il codice attività della Stp e quello adottato dal contribuente in regime forfettario è il medesimo (69.20.12), si realizza anche la seconda delle due condizioni ostative (riconducibilità dell’attività svolta dal contribuente forfettario a quella esercitata dalla Stp controllata).

Tuttavia, come osservato, affinché si verifichi la causa di esclusione è altresì necessario che il contribuente in regime forfettario percepisca compensi soggetti ad imposta sostitutiva dalla società controllata e che quest’ultima deduca il costo dal reddito d’impresa.

Nell’istanza presentata all’Agenzia il contribuente ha specificato di non percepire alcun compenso dalla società controllata (e che non percepirà nemmeno in futuro), ma ciò nonostante, nella sua risposta, l’Agenzia delle entrate ritiene sussistente la causa di esclusione nel presupposto che il soggetto percepisce compensi a titolo di amministratore della società (dedotti da quest’ultima).

Tuttavia, è necessario distinguere due situazioni:

  • il contribuente in regime forfettario fattura alla società controllata il compenso di amministratore (quale reddito di lavoro autonomo in quanto l’attività rientra nell’ambito della professione esercitata), con conseguente deduzione da parte della società stessa. In tal caso si realizza anche la terza condizione in precedenza descritta con conseguente esclusione dal regime forfettario (a partire dall’anno successivo);
  • il contribuente in regime forfettario non fattura alla società alcun compenso (come indicato nell’istanza), nel qual caso il professionista può restare nel regime agevolato in quanto non è integrata la causa di esclusione.

È appena il caso di precisare che, qualora il contribuente in regime agevolato percepisse compensi di amministratore qualificati come redditi assimilati al lavoro dipendente, si potrebbe realizzare la causa di esclusione di cui alla lett. d-bis) dell’articolo 1, comma 57, L. 190/2014 (anch’essa modificata dalla Legge di bilancio 2019) laddove più del 50% dei ricavi o compensi dell’attività in regime forfettario derivino da importi fatturati al “datore di lavoro”.

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