Adesione al servizio di memorizzazione dei dati delle fatture elettroniche
di Augusto GilioliSandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi TributariIl Garante della privacy, con i provvedimenti n. 481 del 15.11.2018 e n. 511 del 20.12.2018, ha censurato le modalità con cui i file xml delle fatture elettroniche vengono memorizzati nell’area riservata del portale fatture e corrispettivi di ogni soggetto passivo Iva.
Secondo il Garante, in assenza di specifiche misure di garanzia, la memorizzazione dei beni ceduti/acquisiti e dei servizi prestati/ricevuti, potrebbe consentire di desumere “abitudini di consumo” o altre informazioni quali “dati particolari e giudiziari”.
Con il provvedimento n. 524526 del 21.12.2018, l’Agenzia delle entrate, recependo le osservazioni del Garante, ha disposto che, in assenza di apposita adesione da parte del soggetto Iva, verranno memorizzati esclusivamente i dati fiscalmente rilevanti delle fatture elettroniche, ovvero, quelli previsti dall’articolo 21 D.P.R. 633/1972, ad eccezione di quelli relativi alla natura, qualità e quantità dei beni e servizi.
Il provvedimento disponeva che l’adesione avrebbe potuto essere esercitata nei 60 giorni successivi al 3 maggio 2019 e che i file xml delle fatture elettroniche sarebbero stati conservati per intero fino allo spirare del termine concesso per effettuare l’adesione. L’Agenzia avrebbe dovuto mettere a disposizione un’apposita funzionalità di adesione entro il 3 maggio 2019.
Con il provvedimento n. 107524 del 29.04.2019 l’Agenzia delle entrate ha prorogato al 31 maggio 2019 il debutto della nuova funzionalità di adesione. I soggetti passivi Iva potranno, pertanto, effettuare la “adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici”, che permetterà di continuare ad effettuare la conservazione integrale dei file xml delle fatture, a partire dal 31 maggio e fino al 2 settembre 2019.
In caso di mancata adesione al servizio, l’Agenzia, dopo aver recapitato la fattura al destinatario, provvederà a cancellare il file xml, memorizzandone solamente i dati fiscalmente rilevanti.
Nel caso di adesione al servizio da parte di una sola delle due parti coinvolte nel processo di fatturazione, i dati verranno memorizzati e tenuti a disposizione solo per la parte che ha aderito al servizio.
Per i consumatori finali “privati”, alla mancata adesione al servizio consegue l’indisponibilità di tutti i dati relativi alle fatture elettroniche ricevute. Di conseguenza il “privato” che deciderà di non aderire al servizio non potrà visualizzare nemmeno i dati parziali della fattura.
In caso di adesione al servizio successivamente al 2 settembre 2019, l’Agenzia delle entrate provvederà a memorizzare integralmente solamente le fatture transitate dal Sdi successivamente a tale data.
Si ricorda che attualmente i file xml completi delle fatture elettroniche sono memorizzati anche per le fatture transitate dal Sdi degli enti non commerciali, dei condomini e dei soggetti “privati” ma che per questi ultimi non è ancora disponibile la funzionalità di consultazione delle fatture elettroniche ricevute.
L’adesione al servizio potrà essere esercitata direttamente da parte del contribuente o con l’ausilio degli intermediari abilitati, qualora “appositamente delegati al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici”.
In proposito desta perplessità la posizione espressa dall’Agenzia nella Faq n. 61 del 18 aprile 2019, in merito alla necessità, per gli intermediari che avevano ricevuto delega da parte dei loro assistiti precedentemente al 21.12.2018, di farsi conferire nuova delega per poter esercitare l’adesione al servizio memorizzazione integrale delle fatture. A parere dell’Agenzia, il conferimento di una nuova delega si renderebbe necessario in quanto il provvedimento n. 524526 del 31.12.2018, intervenendo sul precedente provvedimento del 5.11.2018, ha introdotto modifiche al modello di conferimento delle deleghe ai servizi del portale fatture e corrispettivi.
Tuttavia, giova ricordare che il provvedimento del 21.12.2018, nel modificare il precedente provvedimento del 5.11.2018, non ne ha cancellato il punto 2.6 che testualmente recita: “A decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento e fino al sessantesimo giorno successivo alla predetta data è possibile utilizzare il modulo pubblicato con l’emanazione del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 13 giugno 2018”. Pertanto, ad avviso di chi scrive, le norme vigenti fanno salve non solo le deleghe su modello “nuovo” presentate prima del 21 dicembre 2018, ma anche quelle su modello “vecchio” inoltrate nei sessanta giorni successivi al 5 novembre dello scorso anno.
Pertanto, si auspica che l’Agenzia delle entrate riveda rapidamente le sue posizioni, confermando la validità di tutte le deleghe fino ad ora raccolte dagli operatori professionali, evitando cosi un inutile tour de force per la raccolta di firme e documenti di identità, per la compilazione del registro e per i nuovi invii telematici.