La natura del pegno determina la sequestrabilità del conto corrente
di Angelo GinexIn materia di reati tributari, la sequestrabilità dei conti correnti bancari, che risultino gravati da pegno, dipende dalla natura regolare o irregolare di quest’ultimo, la quale deve essere vagliata dal giudice facendo riferimento al contratto concluso fra il presunto evasore e l’istituto di credito.
È questo l’interessante principio sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 16763 del 17.04.2019.
La vicenda trae origine dalla pronuncia di rigetto dell’appello proposto da un istituto di credito avverso l’ordinanza con cui il gip aveva negato la richiesta di revoca del sequestro preventivo di tre conti correnti, di un certificato di deposito e di alcune obbligazioni di un soggetto indagato per i reati di cui agli articoli 2 e 8 D.Lgs. 74/2000.
Detto ultimo provvedimento era, dunque, oggetto di ricorso per cassazione per plurimi profili di illegittimità tra i quali figurava, ai fini che qui rilevano, la violazione degli articoli 321 e 322-ter c.p.p., in relazione all’articolo 1851 cod. civ..
In particolare, l’istituto bancario censurava la qualificazione giuridica operata dal giudice in relazione al contratto da esso concluso con il contribuente.
Infatti, stando alle doglianze della Banca, il giudice del Tribunale della Libertà avrebbe errato nel richiamare un solo punto del suddetto contratto, non essendosi avveduto di una ulteriore e più specifica previsione, che, in relazione ai pegni costituiti sui titoli di deposito, consentiva al creditore di soddisfarsi immediatamente sulle somme portate dai titoli.
Dal contenuto di detta ultima clausola, dunque, il giudice avrebbe potuto accorgersi della presenza di un pegno irregolare, sulla scorta del quale non sarebbe stato possibile disporre il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente delle somme contenute nel conto corrente, atteso il loro immediato acquisto a titolo di proprietà da parte del creditore.
I Supremi giudici, dichiarando inammissibile il ricorso dell’istituto di credito, hanno preliminarmente osservato come il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti in materia di sequestro preventivo o probatorio possa essere presentato solo per mera violazione di legge o per apparente motivazione, vizi che mancherebbero nel caso de quo, attesa l’esaustività delle argomentazioni addotte dal giudice del riesame.
Infatti, pur partendo dal pacifico assunto secondo cui le somme costituite in pegno irregolare non possono essere sottoposte a sequestro, ad avviso dei Giudici di Piazza Cavour, i quali hanno così dato seguito ad un emergente orientamento giurisprudenziale, la natura regolare o irregolare della garanzia prescinde dal nomen iuris contrattualmente attribuito dalle parti e dalla circostanza per la quale la somma di denaro rimanga depositata nel conto corrente intestato al debitore e continui a produrre interessi.
Decisiva ai fini della legittimità del sequestro sarebbe, invece, la circostanza che, in caso di inadempimento del debitore, il creditore possa soddisfarsi direttamente sulla cosa o sulle cose date a pegno ex articolo 1851 cod. civ., ovvero possa fissare un pubblico incanto ai sensi degli articoli 2796 e 2797 cod. civ. (Cfr. Cass., sent. 19500/2015; Cass., sent. 40318/2018).
Detto disvelamento, poi, non potrà non prescindere dall’analisi del testo contrattuale da parte del giudice, con la conseguenza che, qualora quest’ultimo, interpretando la previsione contrattuale, ricavi un’ipotesi di pegno regolare, egli non potrà che dichiarare legittimo il sequestro.
Orbene, venendo alla fattispecie oggetto di disamina, dall’analisi ermeneutica della prima e più generica clausola, censurata dall’istituto di credito e che gli conferiva il diritto, in caso di inadempimento delle obbligazioni garantite, di far vendere, con preavviso, dato in forma scritta, di cinque giorni, in tutto e in parte e anche in più riprese, con o senza incanto, i titoli costituiti in pegno a mezzo di intermediari autorizzati o di altra persona autorizzata a tali atti, ovvero, in mancanza, di ufficiale giudiziario, i Giudici di Vertice hanno potuto apprezzare una forma di pegno regolare, dalla quale è conseguita la legittimità della misura ablatoria.
Inoltre, pur essendo stata disvelata la natura irregolare del pegno sulla base della ulteriore clausola, ritenuta più confacente al caso di specie dall’istituto bancario, i Supremi giudici ne hanno comunque escluso l’operatività, in quanto più specifica rispetto alla precedente e dunque bisognevole di un più adeguato sostrato probatorio, peraltro non addotto, e per il quale non è stato possibile deliberare con certezza.
Per questo ordine di ragioni, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, salvo comunque assolvere il ricorrente dalla rifusione delle spese processuali, attesa la peculiarità e novità delle questioni poste al vaglio dei giudici di legittimità.