Ecotassa per chi acquista veicoli ad elevato impatto ambientale
di Clara PolletSimone DimitriL’articolo 1, commi da 1031 a 1047, L. 145/2018 (Legge di bilancio 2019) ha introdotto, da un lato, misure incentivanti l’acquisto di autovetture nuove a basse emissioni di biossido di carbonio (CO2) e, dall’altro, misure volte a disincentivare l’acquisto di autovetture nuove con emissioni di CO2 superiori a determinati standard.
Con riferimento alle previsioni disincentivanti, i commi da 1042 a 1045 prevedono l’applicazione di un’imposta – c.d. ecotassa – per l’acquisto di autovetture nuove con emissioni di CO2 superiori ad una certa soglia: più precisamente, viene introdotta a decorrere dal 1° marzo 2019 e fino al 31 dicembre 2021, un’imposta parametrata alla quantità dei grammi di CO2 emessi per chilometro, a carico di chi acquisti, anche in locazione finanziaria, e immatricoli in Italia un veicolo nuovo di categoria M1 (ivi compreso chi immatricoli in Italia un veicolo di categoria M1 già immatricolato in un altro Stato) con emissioni di biossido di carbonio superiori a 160 CO2 g/km.
Ai fini dell’applicazione dell’imposta, l’acquisto (anche in locazione finanziaria) e l’immatricolazione del veicolo debbono avvenire entrambi nell’arco temporale individuato dal comma 1042 (tra il 1° marzo 2019 e il 31 dicembre 2021): così, ad esempio, non è assoggettato al pagamento dell’imposta il soggetto che abbia concluso il contratto di acquisto in data 28 febbraio 2019 di un veicolo la cui immatricolazione sia avvenuta in data successiva al 1° marzo 2019.
L’importo dovuto dell’imposta è parametrato sulla base dei seguenti 4 scaglioni di emissioni di CO2:
- Emissioni comprese tra 161-175 CO2 g/km – Imposta dovuta pari a 1.100 euro;
- Emissioni comprese tra 176-200 CO2 g/km – Imposta dovuta pari a 1.600 euro;
- Emissioni comprese tra 201-250 CO2 g/km – Imposta dovuta pari a 2.000 euro;
- Emissioni da 251 CO2 g/km – Imposta dovuta pari a 2.500 euro.
Fino al 31 dicembre 2020 il numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro del veicolo per la determinazione dell’imposta dovuta, di cui al comma 1042, è relativo al ciclo di prova NEDC (New European Driving Cycle) come riportato nel secondo riquadro al punto V.7 della carta di circolazione.
L’imposta non è applicata ai veicoli per uso speciale di cui all’allegato II, parte A, punto 5 della Direttiva 2007/46/CE (ad esempio camper, veicoli blindati, ambulanze, veicoli con accesso per sedia a rotelle, ecc.).
La risoluzione 32/E/2019 ha chiarito che il soggetto passivo dell’ecotassa va individuato esclusivamente nell’acquirente del veicolo le cui emissioni rientrano nei parametri sopra esposti. Per quanto riguarda, invece, le modalità di versamento dell’ecotassa, la circolare n. 8/E/2019 ricorda che il versamento dell’imposta in questione può essere effettuato, oltre che dal soggetto passivo (l’acquirente del veicolo), anche da chi richiede l’immatricolazione in nome e per conto dell’acquirente (come, ad esempio, il concessionario).
Pertanto, la responsabilità sulla corretta e tempestiva effettuazione del versamento dell’imposta va ricondotta unicamente in capo all’acquirente quale soggetto passivo dell’imposta.
Da ciò deriva che è onere di quest’ultimo acquisire dal soggetto che ha provveduto al versamento in suo nome e per suo conto la documentazione che attesta l’assolvimento dell’imposta ai fini dei futuri controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria.
In merito al trattamento ai fini Iva della somma erogata dall’acquirente dell’autovettura al concessionario per il pagamento dell’ecotassa, la circolare 8/E/2019 precisa che l’articolo 15, comma 1, n. 3, D.P.R. 633/1972 stabilisce che non concorrono a formare la base imponibile “le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate”.
Trattasi delle operazioni inquadrabili nella figura giuridica del “mandato con rappresentanza”, previsto dall’articolo 1704 cod. civ., in cui un soggetto (mandante) conferisce ad un altro soggetto passivo (mandatario) l’incarico di acquistare o vendere beni e/o servizi in nome (e per conto) dello stesso mandante: gli effetti dell’atto, pertanto, si riproducono direttamente nella sfera giuridica del mandante ed in capo allo stesso.
Nel caso specifico, qualora al versamento provveda direttamente il concessionario in nome e per conto dell’acquirente (soggetto obbligato al pagamento dell’imposta), l’importo in questione deve quindi considerarsi escluso dalla base imponibile ai sensi dell’articolo 15 D.P.R. 633/1972, quale anticipazione effettuata in nome e per conto della controparte.
Per quanto riguarda, invece, l’individuazione della documentazione che l’acquirente è chiamato a conservare per attestare che l’acquisto del veicolo sia avvenuto in data precedente al 1° marzo 2019, in caso di futuri controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate ai fini del regolare assolvimento dell’ecotassa, può essere utile qualunque contratto e/o documento che contenga gli elementi costitutivi del negozio traslativo della proprietà del veicolo; ai fini dell’individuazione della data di acquisto sarà necessario tener conto di tutte le clausole e delle eventuali condizioni ivi indicate.
La circolare 8/E/2019 ricorda, infine, che per le vetture intestate ai costruttori stessi – c.d. company car utilizzate dalla medesima impresa costruttrice – non configurandosi alcun atto di acquisto da parte degli stessi, l’ecotassa non è dovuta, non realizzandosi uno dei due presupposti (l’acquisto) previsti dalla legge.