9 Maggio 2019

Niente sanzioni in caso di giurisprudenza discordante

di Angelo Ginex
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In tema di sanzioni amministrative, la formazione di orientamenti giurisprudenziali discordanti rappresenta un fatto indice rivelatore di incertezza normativa oggettiva, come tale idoneo ad escludere l’irrogazione della sanzione ex articolo 10, comma 3, L. 212/2000, concretandosi in una situazione giuridica caratterizzata dalla impossibilità di individuare con sicurezza ed univocamente, al termine di un procedimento interpretativo metodicamente corretto, la norma giuridica sotto la quale effettuare la sussunzione del caso di specie. È questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 11084 del 19.04.2019.

La vicenda trae origine da una prima controversia concernente una rendita catastale, la quale veniva definita con sentenza della Corte di Cassazione.

Nelle more del suddetto giudizio, con il passaggio di proprietà di tale immobile ad una nuova società venivano eseguite delle modifiche strutturali e mutata la rendita catastale, che veniva, successivamente, rettificata dall’Amministrazione finanziaria.

Sulla base di detta ultima rettifica, l’Ente territoriale impositore provvedeva a notificare alla società un avviso di accertamento, nel quale veniva accertato un maggiore imponibile ai fini Ici, accompagnato dall’irrogazione della correlativa sanzione.

Il contribuente si induceva, pertanto, ad impugnare l’avviso di rettifica e l’atto di contestazione della sanzione, dando così vita a due processi.

Relativamente al secondo procedimento giudiziario, in particolare, i giudici di prime cure rigettavano le doglianze di parte ricorrente, decisione poi confermata anche dai giudici del gravame.

Seguiva, dunque, ricorso per cassazione da parte della società la quale deduceva la violazione di legge ex articolo 360, comma 1 n. 3 c.p.c., per erronea applicazione degli articoli 8 D.Lgs. 546/1992 e 6, comma 2, D.Lgs. 472/1997, nonché degli articoli 10, comma 3, L. 212/2000 e 5, comma 2, D.Lgs. 504/1992.

In particolare, richiamando l’intervenuta decisione sull’altro ricorso inerente alla determinazione della rendita catastale e rilevando delle condizioni di obiettiva incertezza sulla portata applicativa dell’articolo 5, comma 2, D.Lgs. 504/1992, il ricorrente si doleva della mancata esclusione dell’irrogazione delle sanzioni da parte dei giudici di seconde cure, in spregio all’articolo 10, comma 3, L. 212/2000.

Resistendo con controricorso, invece, l’Ente locale impositore sosteneva l’insussistenza di qualsivoglia incertezza sulla base imponibile in quanto la rendita catastale era reputata definitiva alla data di liquidazione dell’imposta.

I Supremi giudici, ritenendo fondata la censura del ricorrente, hanno prospettato un inedito scenario a tutto vantaggio del contribuente.

È, infatti, concetto ormai pacifico quello dell’esclusione dell’irrogazione delle sanzioni in caso di incertezza normativa oggettiva, situazione ricorrente allorquando risulti impossibile individuare con certezza e in maniera univoca la norma giuridica sussuntiva della fattispecie concreta.

In particolare, come sottolineato dalla Suprema Corte, classici indici sintomatici che darebbero vita a detta situazione di irresolutezza sarebbero: la difficoltà di individuazione o di interpretazione di disposizioni normative, l’assenza o la contraddittorietà delle informazioni o di documenti di prassi amministrativa, il contrasto tra prassi e approdi giurisprudenziali ovvero tra più orientamenti dottrinali, l’adozione di norme di interpretazione autentica e, da ultimo, la formazione di orientamenti giurisprudenziali difformi (Cfr. Cass., sent. 17250/2014).

In ogni caso, preme sottolineare come a detta conclusione debba pervenirsi dopo un attento e metodico procedimento ermeneutico da parte del giudice istruttore.

Tuttavia, nella vicenda in rassegna, un nuovo fatto indice di incertezza normativa è stato rilevato dai giudici di legittimità nella discordanza tra pronunce intervenute anche in sede di legittimità.

Più nel dettaglio, nel caso in esame, anche se in assenza di un vero e proprio contrasto giurisprudenziale affermato, l’ondivaga giurisprudenza ha causato nel contribuente un clima di profonda incertezza, tanto da esigere l’emanazione di una norma di interpretazione autentica dell’articolo 4 R.D.L. 652/1939, quale l’articolo 1-quinquies D.L. 44/2005, che si concentrasse sulla computabilità o meno di varie componenti utilizzate nella produzione di energia elettrica nel calcolo per la determinazione della rendita catastale a fini Ici e ponesse dunque fine ai dubbi registrati in materia.

Detta norma, occorsa soltanto nell’annualità cui si riferiva l’atto impugnato, ha impedito al contribuente di conformarsi ad essa.

Per tali ragioni, il ricorso della società sanzionata è stato accolto e l’atto di contestazione della sanzione è stato annullato.

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