17 Maggio 2019

Inerenza delle spese di rappresentanza alla luce della recente giurisprudenza

di Marco Bargagli
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Come noto, le norme generali sui componenti del reddito di impresa, contenute nell’articolo 109 Tuir, prevedono che i ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi concorrono a formare il reddito nell’esercizio di competenza; tuttavia i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui nell’esercizio di competenza non sia ancora certa l’esistenza o determinabile in modo obiettivo l’ammontare, concorrono a formarlo nell’esercizio in cui si verificano tali condizioni.

Inoltre, il testo unico delle imposte sui redditi prevede che, ai fini dell’inerenza dei costi sostenuti, le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi – specificatamente disciplinati dall’articolo 96 Tuir – tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi.

Con specifico riferimento alle spese di rappresentanza, disciplinate dall’articolo 102 Tuir, le stesse sono deducibili nel periodo di imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse.

Inoltre, le stesse spese sono commisurate all’ammontare dei ricavi e proventi della gestione caratteristica dell’impresa risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa allo stesso periodo in misura pari:

  • all’1,5 per cento dei ricavi e altri proventi fino a euro 10 milioni;
  • allo 0,6 per cento dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 10 milioni e fino a 50 milioni;
  • allo 0,4 per cento dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 50 milioni.

Tuttavia, giova ricordare che sono comunque deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a euro 50.

La definizione di “spesa di rappresentanza” è rinvenibile anche nei documenti di prassi e, in particolare, nella circolare 1/2008 del Comando Generale della Guardia di Finanza linee guida per il riscontro analitico – normativo di singole componenti e di specifici aspetti del reddito d’impresa” (volume IV pag. 54), ove viene precisato che le spese di rappresentanza sono quelle sostenute dall’impresa per offrire al pubblico un’immagine positiva di sé e della propria attività in termini di floridezza ed efficienza.

In buona sostanza:

  • trattasi di oneri diretti a promuovere l’acquisizione o il consolidamento del prestigio dell’impresa;
  • la loro fondamentale caratteristica è la mancanza di un rapporto sinallagmatico tra il soggetto che sostiene tali spese ed il soggetto che ne beneficia.

Già in passato, sulla base del prevalente orientamento consolidatosi in sede di legittimità, la suprema Corte di cassazione ha sancito che l’onere di provare l’inerenza del costo grava sul contribuente, cui spetta anche provare la coerenza economica della spesa, qualora questa sia contestata da parte dell’Amministrazione finanziaria (cfr. ex multis, sentenza n. 1544 del 20.01.2017).

Più di recente, proprio con riferimento alla corretta qualificazione delle spese di rappresentanza e alla loro inerenza dal reddito d’impresa, è nuovamente intervenuta la suprema Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 2912 del 31.01.2019.

In particolare, nella controversia risolta in apicibus, emergeva che il Giudice di merito aveva ritenuto totalmente deducibili le spese sostenute dal contribuente ispezionato a titolo di “omaggi a clienti di punzonatrici” che, invece, l’Ufficio aveva qualificato come spese di rappresentanza.

In merito gli Ermellini, accogliendo la tesi prospettata da parte dell’Agenzia delle entrate, hanno rilevato che un costo è deducibile solo se “inerente” con l’attività dell’impresa, dovendo necessariamente essere correlato ai ricavi.

Di conseguenza, tenuto conto che la società verificata produceva e commercializzava profilati e non punzonatrici è ovvio, a parere dei Supremi Giudici di legittimità, che le spese sostenute per l’acquisto delle punzonatrici, poi offerte in omaggio alla propria clientela, dovevano essere qualificate come “spese di rappresentanza”, in quanto finalizzate a migliorare l’immagine della società e a consolidare la sua quota di mercato, in riferimento ai prodotti dell’impresa.

In definitiva, i Giudici di piazza Cavour hanno concluso sottolineando che:

  • sulla base del consolidato orientamento espresso dalla Suprema Corte in tema di deducibilità dei costi, l’inerenza deve essere riferita all’oggetto sociale dell’impresa, in quanto integra una correlazione tra il costo e l’attività di impresa, anche solo potenzialmente capace di produrre reddito imponibile (cfr. Corte di cassazione, sentenza n. 13588 del 30.05.2018);
  • il giudice del gravame non ha fatto corretta applicazione di tale principio di diritto, “laddove ha qualificato come “inerenti” e, perciò, come totalmente deducibili … i costi per l’acquisto di punzonatrici, iscritti in contabilità sotto la voce “omaggi a clienti di punzonatrici” che, evidentemente, erano funzionali a promuovere l’immagine della società e a consolidarne la quota di mercato, rispetto ai prodotti dell’impresa che, preme rimarcarlo, produceva e commercializzava profilati e non punzonatrici”.

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