21 Maggio 2019

Il premio per la riconversione e la ristrutturazione dei vigneti

di Luigi Scappini
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Agea, con circolare n. 39883 del 2 maggio 2019, ha emanato le istruzioni per l’attuazione, a livello nazionale, della misura di riconversione e di ristrutturazione dei vigneti per la campagna 2019/2020, prevista con Regolamento UE 1308/2013 e regolamentata dal D.M. n. 1411 del 03.03.2017, come modificato con D.M. n. 3843 del 03.04.2019.

Soggetti beneficiari della misura sono le persone fisiche o giuridiche che conducono vigneti con varietà di uve da vino, nonché coloro che posseggono autorizzazioni al reimpianto dei vigneti valide, con l’esclusione delle autorizzazioni relative a nuovi impianti.

Sono inoltre escluse le autorizzazioni rilasciate in base alla conversione di diritti di reimpianto acquistati da altri produttori.

Schematizzando, rientrano nella misura:

  • gli imprenditori singoli e associati;
  • le OP di produttori vitivinicoli;
  • le società di persone e di capitali; e
  • i consorzi di tutela.

Resta inteso che, nell’ipotesi della OP, l’aiuto viene erogato a quest’ultima, la quale provvederà a “girarlo” ai singoli beneficiari a condizione che gli stessi siano in regola con la normativa nazionale e comunitaria in materia di potenziale viticolo; infatti, sono esclusi dalla misura i produttori che conducono vigneti illegali e superfici prive di autorizzazione.

La riconversione e/o ristrutturazione deve avere a oggetto una superficie minima pari a mezzo ettaro, ridotto a 300 metri quadri nell’ipotesi di soggetti che partecipano a un progetto collettivo o che hanno una superficie vitata complessiva non superiore a 1 ettaro.

Oggetto di aiuto sono le operazioni previste dai richiedenti che si sostanziano in un progetto strutturato in una o più delle attività ammesse dall’articolo 5 D.M. 03.03.2017, come modificato da ultimo con D.M. 03.04.2019.

Le attività si distinguono nelle seguenti tipologie:

1.  riconversione varietale, consistente:

  • nel reimpianto sul medesimo terreno o su altro, con o senza modifica nel sistema di allevamento, di una diversa varietà di vite ritenuta di maggior pregio enologico o commerciale;
  • sovrainnesto su impianti già razionali e in buono stato vegetativo;

a) ristrutturazione, che consiste:

  • diverso collocamento del vigneto a mezzo di reimpianto in una posizione più vantaggiosa da un punto di vista sia agronomico sia per ragioni economiche e climatiche;
  • reimpianti nella stessa particella ma con modificazione della forma di allevamento o del sesto di impianto;

b) miglioramento nelle tecniche di gestione.

I progetti di cui ai punti a) e b) debbono essere effettuati alternativamente:

  • utilizzando un’autorizzazione;
  • impegnandosi a estirpare un proprio vigneto di ugual dimensione;
  • estirpando un vigneto e acquisendo, successivamente, l’autorizzazione.

Si ricorda, inoltre, che, per nuovo impianto deve intendersi la realizzazione di un impianto di vigneto in cui siano presenti, oltre alle barbatelle, i pali di testata, quelli di tessitura e quelli di sostegno, nonché almeno il primo palco di fili.

L’aiuto può essere erogato in due forme differenti.

Una prima consiste nella compensazione per le perdite derivanti in termini reddituali. In questo caso la compensazione può coprire anche il 100% della perdita subita, nel limite massimo comunque di 3.000 euro per ettaro vitato. Ai fini dell’effettivo calcolo si fa riferimento a quanto previsto con decreto direttoriale n. 2862/2010.

Alternativamente può essere richiesto un contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione, nel qual caso lo stesso è erogato nel limite del 50% delle spese sostenute, elevato al 75% nelle Regioni classificate come meno sviluppate, in una delle seguenti forme:

  1. nel limite massimo di 16.000 euro per ettaro, in ragione dei costi effettivamente sostenuti e del prezzario regionale;
  2. in base alle tabelle standard dei costi unitari e, comunque, con un costo medio pari a 13.500 euro per ettaro, elevato a 15.000 nelle Regioni meno sviluppate. Questi valori possono essere ulteriormente incrementati quando l’obiettivo è quello di sostenere le zone ad alta valenza paesaggistica, nel qual caso il valore medio sale rispettivamente a 22.000 e 24.500 euro. Si considerano tali le zone che rispondono ad almeno uno dei seguenti requisiti:
  • pendenza del terreno superiore al 30%;
  • altitudine superiore a 500 metri s.l.m. con esclusione dei vigneti ubicati su altipiani;
  • impianti su terrazze e gradoni e
  • viticoltura delle piccole isole.

I soggetti interessati devono presentare la domanda all’organismo pagatore entro il 15 novembre di ogni anno come previsto dal D.M. 03.03.2017, come modificato dal D.M. 03.04.2019, mentre nel caso di soggetto aderente a una OP, il termine di presentazione per quest’ultima è individuato nel 31 maggio di ogni anno.

Il termine concesso per la definizione della graduatoria di ammissibilità delle domande di aiuto è fissato nel 15 febbraio di ogni anno, mentre quello per la definizione della finanziabilità è individuato al 28 febbraio.

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