Trasmissione telematica dei corrispettivi: gli esoneri
di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18.05.2019 il D.M. 10.05.2019 che individua le fattispecie al ricorrere delle quali scattano gli esoneri dall’obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei corrispettivi.
In una prima fase di applicazione (ovvero fino a quando non sarà emanato un successivo e apposito decreto del Mef), possono considerarsi escluse dall’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi le seguenti fattispecie:
- operazioni che sono già ritenute non soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi ai sensi dell’articolo 2 D.P.R. 696/1996, del D.M. 13.02.2015 e del D.M. 27.10.2015;
- prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato, per le quali i biglietti di trasporto assolvono la funzione di certificazione fiscale;
- operazioni effettuate a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso di un trasporto internazionale;
- le operazioni collegate e connesse a quelle appena richiamate, nonché le operazioni effettuate in via marginale rispetto a quelle sopra esposte o rispetto a quelle soggette agli obblighi di fatturazione. Con riferimento a quest’ultimo punto si impongono però due precisazioni: in primo luogo il decreto espressamente chiarisce che questa esclusione trova applicazione soltanto fino al 31.12.2019; in secondo luogo viene precisato che si considerano “effettuate in via marginale le operazioni i cui ricavi o compensi non sono superiori all’uno per cento del volume d’affari dell’anno 2018”.
Come chiarisce il decreto, nei casi appena richiamati i contribuenti sono comunque obbligati ad annotare le operazioni nel registro dei corrispettivi, e, con riferimento alle ultime due fattispecie richiamate, permane l’obbligo di emissione della ricevuta fiscale o dello scontrino fiscale, in ossequio alla prevista normativa.
Con il successivo articolo 2, il decreto si sofferma inoltre sugli esercenti impianti di distribuzione di carburante, prevedendo, fino al 31 dicembre 2019, l’esonero dall’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri per le operazioni diverse dalle cessioni di benzina o di gasolio i cui ricavi o compensi non sono superiori all’1% del volume d’affari dell’anno 2018; queste ultime operazioni continuano, quindi, ad essere documentate mediante il rilascio della ricevuta fiscale ovvero dello scontrino fiscale.
Nulla vieta, tuttavia, ai contribuenti che ricadono in uno dei richiamati casi di esonero, di poter comunque optare, volontariamente, per la memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri.
Si ricorda, da ultimo che, come sottolineato con la risposta all’istanza di interpello n. 149/2019, pubblicata nella giornata di ieri, 21 maggio, l’articolo 2, comma 5, D.Lgs. 127/2015 dispone che “La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica di cui ai commi 1 e 2 sostituiscono la modalità di assolvimento dell’obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi di cui all’articolo 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696. Resta comunque fermo l’obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente”.
Ne consegue che l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica non ricorre laddove il contribuente decida di continuare a certificare i corrispettivi mediante fattura, che, come noto, a partire dal 1° gennaio 2019, deve essere elettronica (tranne i previsti casi di esonero).