Il recesso dell’associato dallo studio professionale
di Alessandro BonuzziUno degli eventi che può comportare non poche difficoltà applicative, vuoi perché non è di carattere ricorrente, vuoi perché presuppone una conoscenza delle previsioni normative non solo tributarie a 360 gradi, è il recesso dell’associato dallo studio professionale.
Preliminarmente, occorre tener presente che nelle società di persone, e quindi anche negli studi professionali (essendo questi assimilati a società semplici), il diritto all’utile matura in capo ai soci esistenti al 31 dicembre.
Pertanto, l’associato che recede non avrà diritto all’utile maturato nell’anno, né quindi al reddito prodotto dallo studio associato nel periodo d’imposta in cui ha effetto la fuoriuscita dalla compagine associativa; egli, semmai, avrà diritto a ricevere una somma a titolo di liquidazione della quota, dovendo però restituire allo studio eventuali prelievi effettuati fino alla data di efficacia del recesso.
Al riguardo, ai fini delle imposte sul reddito, le disposizioni cui si deve far riferimento sono le seguenti:
- articolo 17, comma 1, lett. l), Tuir, secondo cui trova applicazione la tassazione separata sui “redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci delle società indicate nell’articolo 5 nei casi di recesso … se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso … è superiore a cinque anni”;
- articolo 20-bis Tuir, a mente del quale “Ai fini della determinazione dei redditi di partecipazione compresi nelle somme attribuite o nei beni assegnati ai soci o agli eredi, di cui all’articolo 17, comma 1, lettera l),si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 47, comma 7, indipendentemente dall’applicabilità della tassazione separata”;
- articolo 47, comma 7, Tuir, secondo cui “Le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso … costituiscono utile per la parte che eccede il prezzo pagato per l’acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate”.
Dal combinato disposto da tali norme deriva che:
- l’eventuale reddito imponibile che può emergere in capo all’associato recedente (cd. “somma da recesso”) è dato dalla differenza tra la somma percepita a titolo di liquidazione della quota e il prezzo pagato per l’acquisto della stessa o comunque quanto inizialmente conferito dal professionista uscente. Qualora egli abbia conferito la propria clientela, costituisce base fiscale di calcolo, risultando detassato, un importo corrispondente a quello percepito e tassato all’epoca dell’ingresso nello studio (risoluzione 177/E/2009);
- la somma da recesso mantiene la natura di reddito di lavoro autonomo, non essendo contemplata nell’articolo 6 Tuir la categoria dei redditi di partecipazione. Di conseguenza, soggiace al principio di cassa e sconta la ritenuta a titolo d’acconto nella misura del 20%;
- allorquando lo studio associato, alla data della comunicazione del recesso, sia costituito da più di 5 anni, il professionista uscente può beneficiare della tassazione separata, fermo restando la possibilità di optare per la tassazione ordinaria, la quale rappresenta l’unica strada impositiva quando non è rispettata la condizione dei 5 anni.
A livello dichiarativo, in base alle istruzioni del modello Redditi 2019, il professionista uscente deve indicare la somma da recesso:
- nel rigo RM3, in presenza delle condizioni per fruire della tassazione separata;
- nel rigo RH1, indicando in colonna 2 il codice 7, in caso di opzione per la tassazione ordinaria o, comunque, qualora lo studio associato, alla data della comunicazione del recesso, era costituito da non più di 5 anni. Alternativamente, sempreché l’associato uscente svolga un’attività professionale in forma individuale, non si vedono impedimenti nell’inserire il reddito nel rigo RE3.
Da parte sua lo studio associato può dedursi la somma da recesso versata all’associato recedente, sia ai fini dell’Irpef che ai fini Irap (circolare 98/2000).
L’importo pagato a titolo di liquidazione della quota non è soggetto ad Iva.