Perdite Irpef con obbligo di utilizzo
di Fabio GarriniLa Legge di bilancio 2019 ha modificato la disciplina delle perdite tanto delle imprese quanto delle società di persone, sia per coloro che hanno scelto il regime di contabilità semplificata, quanto per quelli che hanno preferito (o sono stati obbligati ad applicare) il regime di contabilità ordinaria.
Secondo l’Agenzia non vi sarebbe possibilità di scegliere in quale periodo d’imposta utilizzare le perdite disponibili, ma, al contrario, queste vanno computate integralmente nel primo periodo nel quale si presentano redditi per i quali dette perdite possono essere utilizzate ad abbattimento dell’imponibile.
Perdite e obbligo di utilizzo
Il nuovo articolo 8, comma 3, Tuir, modificato dalla L. 145/2018, consente alle imprese Irpef il riporto delle perdite senza limiti di tempo, ma con possibilità di utilizzo in misura non superiore all’80% del reddito imponibile dichiarato nei successivi periodi d’imposta (con eccezione delle perdite maturate nei primi 3 periodi d’imposta per le quali non esistono limiti di utilizzo), per l’intero importo che trova capienza in tale ammontare.
Questa regola sostituisce il precedente regime che prevedeva regole differenziate per i contribuenti in ordinaria (riporto quinquennale con utilizzo integrale) e in semplificata (utilizzo in abbattimento di tutti i redditi conseguiti nell’anno, senza possibilità di riporto delle eccedenze).
Per i soggetti in contabilità semplificata è previsto un regime transitorio di utilizzo delle perdite riportate, fino a concorrenza del 40% e 60% dei medesimi redditi maturati per i primi due periodi d’imposta, in relazione alle perdite 2018 e 2019.
Analoga previsione vale anche per le perdite 2017, “riesumate” dall’articolo 1, comma 26, L. 145/2018; anche per queste è prevista una disciplina transitoria che ne diluisce l’utilizzo.
In relazione alle perdite maturate nel 2017 e non utilizzate in compensazione di altri redditi nello stesso periodo (secondo le regole dettate dal precedente regime), la possibilità di recupero è effettuata, per i primi tre anni, nei limiti di determinate percentuali dei redditi maturati nei periodi d’imposta 2018, 2019 e 2020 (rispettivamente 40%, 40% e 60%). Dal 2021 queste saranno utilizzabili secondo l’ordinaria misura dell’80%.
A questo punto viene da chiedersi se tali perdite debbano o meno essere utilizzate nel momento in cui il contribuente si trova a dover dichiarare un reddito d’impresa.
Il problema non si poneva per i soggetti Ires, ma nei soggetti Irpef compensare la perdita in un anno piuttosto che nell’altro potrebbe comportare differenze significative: siccome l’imposta sulle persone fisiche è proporzionale, potrebbe capitare che in un anno il reddito (e quindi l’aliquota del prelievo) sia bassa mentre l’anno dopo il reddito potrebbe essere ben più elevato (perché, ad esempio, è previsto il realizzo di una plusvalenza).
Analogamente, in un anno potrei non riuscire a beneficiare di oneri deducibili o detraibili per incapienza del reddito e quindi l’utilizzo della perdita risulterebbe inutile.
In queste situazioni, se la scelta dell’anno di utilizzo della perdita fosse nella disponibilità del contribuente, potrebbero verificare arbitraggi circa il momento in cui questo decide di compensare le perdite riportate.
Sul punto si è espressa l’Amministrazione Finanziaria nel paragrafo 2.13 della circolare 8/E/2019, a commento dei commi da 23 a 26 dell’articolo 1 L. 145/2018, che, come detto, hanno modificato l’articolo 8 Tuir: “Per espressa previsione del comma 3 dell’articolo 8, le perdite riportabili devono essere utilizzate nei periodi d’imposta successivi fino a compensare la misura dell’80 per cento del reddito d’impresa conseguito e per l’intero importo che trova capienza in esso. Non è, perciò, possibile utilizzare in compensazione perdite d’impresa in misura superiore all’80 per cento del reddito d’impresa del/i periodo/i d’imposta successivo/i e, allo stesso tempo, non è possibile eseguire una parziale riduzione del reddito di impresa/reddito di partecipazione, rinviando ai periodi d’imposta successivi la parte di perdite utilizzabile e non utilizzata.”
In definitiva, qualora vi siano redditi d’impresa da dichiarare, il contribuente è tenuto ad utilizzare, fino a concorrenza dei limiti previsti (compresa la disciplina transitoria applicabile sino al 2020), le perdite disponibili; in caso contrario, le perdite rinviate in violazione a tale indicazione saranno disconosciute in sede di verifica.