Servizio di consultazione delle e-fatture: tutto rinviato al 1° luglio
di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365Era atteso per ieri, 31 maggio, l’avvio del nuovo servizio di consultazione delle e-fatture; e invece, proprio nella stessa giornata, è stato pubblicato sul sito dell’Agenzia delle entrate il provvedimento con il quale è stato disposto un ulteriore rinvio dei termini (provvedimento prot. n. 164664/2019 del 30.05.2019).
Sarà quindi possibile aderire al servizio per la consultazione delle e-fatture dal 1° luglio al 31 ottobre 2019.
In caso di mancata adesione, l’Agenzia provvederà a cancellare i file xml.
Una breve sintesi di quanto avvenuto negli ultimi mesi
Giova a tal proposito ricordare che originariamente, con il provvedimento prot. n. 89757/2018 del 30.04.2018, fu previsto che tutti i soggetti chiamati a trasmettere telematicamente le fatture potevano consultare i documenti sul portale dell’Agenzia delle entrate.
La consultazione delle fatture doveva essere considerata (e continua a dover esser considerata) un servizio ulteriore e distinto rispetto a quello della conservazione delle fatture elettroniche.
Tuttavia, proprio con specifico riferimento al servizio di consultazione, il Garante privacy, con il provvedimento n. 511 del 20.12.2018 sottolineò la manifesta sproporzione di un trattamento dei dati riguardante miliardi di fatture emesse e ricevute, soprattutto in considerazione del fatto che le fatture spesso contengono dati molto dettagliati, ai fini di garanzia o assicurativi, in ossequio a specifiche normative di settore, o, più semplicemente, per prassi commerciale.
Il direttore dell’Agenzia delle entrate, con provvedimento prot. n. 524526/2018 del 21.12.2018, riservò conseguentemente l’integrale consultazione e acquisizione dei dati delle fatture elettroniche solo ai contribuenti che avessero prestato adesione ad apposito servizio, da effettuarsi mediante specifica funzionalità resa disponibile nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate.
La data di messa a disposizione di tale funzionalità fu inizialmente prevista per il 3 maggio 2019.
Fino a tale data, però, l’Agenzia delle entrate avrebbe memorizzato temporaneamente i dati completi delle fatture, al fine di poterli rendere disponibili ai soggetti interessati, diversi dai privati (per il primo semestre 2019, infatti, il servizio online di consultazione delle fatture elettroniche per i consumatori finali persone fisiche non è attivo).
L’indicato termine del 3 maggio fu però rinviato con il provvedimento del 29.04.2019, grazie al quale il direttore dell’Agenzia delle entrate dispose un primo differimento dei termini, dal 3 maggio al 31 maggio.
Con il provvedimento di ieri, 31.05.2019, viene quindi previsto un ulteriore slittamento, dal 31 maggio al 1° luglio.
Tale differimento è stato giustificato dalla volontà di accogliere le richieste pervenute dagli ordini professionali e dalle associazioni di categoria, i quali avevano richiesto un ulteriore ampliamento dei termini per effettuare l’adesione al servizio, anche in considerazione degli altri adempimenti previsti per lo stesso periodo dell’anno.
Le conseguenze dell’adesione e della mancata adesione
Quale scenario si apre dunque a seguito del nuovo provvedimento?
In considerazione delle richiamate novità, i contribuenti potranno aderire al servizio di consultazione dei dati dal 1° luglio al 31 ottobre 2019, essendo stato altresì previsto uno slittamento del termine finale, originariamente fissato al 2 settembre.
Tale adesione consentirà di consultare i file xml fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quella di ricezione della fattura elettronica da parte dello Sdi, essendo prevista la cancellazione entro i 60 giorni successivi al termine del periodo di consultazione.
L’adesione potrà avvenire anche per mezzo di intermediari delegati.
Sul punto si rende tuttavia necessario precisare che potranno assumere rilievo esclusivamente le deleghe acquisite dopo l’emanazione del provvedimento del 21.12.2018, il quale, come anticipato, ha introdotto le novità in materia di consultazione e download delle fatture elettroniche, recependo le indicazioni del Garante della privacy.
Come infatti chiarito dall’Agenzia delle entrate con la Faq n. 61 del 18.04.2019, “le deleghe conferite agli intermediari in un momento antecedente alla data del 21 dicembre 2018 non consentiranno agli intermediari di effettuare – per conto dei propri clienti – l’adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici.
Pertanto, per poter effettuare le operazioni di adesione (o recesso) dal servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche per conto dei propri clienti è necessario che gli intermediari – delegati al servizio di consultazione delle fatture elettroniche prima del 21 dicembre 2018 – acquisiscano nuovamente la delega al servizio di consultazione”.
Cosa accadrà, invece, dopo il 31 ottobre?
Dopo il 31 ottobre i contribuenti potranno comunque aderire al servizio, ma la tardiva adesione comporterà la possibilità di consultare i dati completi delle sole fatture transitate tramite lo Sdi dopo la data di adesione al servizio stesso.
I dati memorizzati nel periodo transitorio, infatti, saranno cancellati, e saranno memorizzati esclusivamente i dati ritenuti fiscalmente rilevanti, ovvero quelli richiamati dall’articolo 21 D.P.R. 633/1972 (eccezion fatta per i dati indicati nel comma 2, lett. g, relativi alla “natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione”).
Con riferimento alle fatture emesse nei confronti dei privati, invece, sarà disposta la totale cancellazione dei dati.
Se inizialmente la cancellazione era prevista entro 30 giorni, il nuovo provvedimento dispone, anche in questo caso, uno slittamento, stabilendo che la cancellazione dei dati temporaneamente memorizzati dovrà avvenire entro 60 giorni, ovvero entro il 31.12.2019.