Il trattamento Iva delle quadrangolazioni unionali
di Marco PeiroloNel corso del 113° meeting del Comitato Iva, tenutosi il 3 giugno 2019, la Commissione europea ha approvato il Working Paper n. 968 del 15 maggio 2019, con il quale il Comitato Iva ha esaminato alcune questioni collegate alle “quick fixes”, cioè alle “misure rapide” contenute nel pacchetto legislativo approvato dal Consiglio europeo il 4 dicembre 2018, applicabili dal 1° gennaio 2020.
Tra le questioni affrontate dal Comitato Iva è di interesse quella relativa all’applicazione, nell’ambito di una vendita “a catena”, della semplificazione prevista dall’articolo 141 Direttiva n. 2006/112/CE per le triangolazioni unionali.
Il caso è quello in cui B (identificato in SM2) vende i beni a C (identificato in SM3) che, a sua volta, li rivende a D (identificato in SM4), con successiva rivendita a E (identificato in SM5).
L’operazione è una quadrangolazione, rispetto alla quale la circolare 145/E/1998 (§ 8) ha precisato che, “allo stato attuale, tale tipologia di operazioni non può godere delle semplificazioni previste per l’operazione triangolare, ma è necessaria un’interruzione dei rapporti mediante la nomina di un rappresentante fiscale nello Stato membro di partenza o in quello di arrivo dei beni. Pertanto, qualsiasi interpretazione diversa da quella indicata è da considerare non legittima”.
Nel caso considerato, si ipotizza che C comunichi a B il proprio codice identificativo posseduto in SM3, cosicché il trasporto è imputabile alla cessione effettuata da B nei confronti di C.
In linea di principio, nella situazione descritta, C effettua un acquisto intra-unionale imponibile in SM5, cioè nello Stato membro di destinazione finale dei beni.
È dato ritenere, alla luce dell’articolo 36-bis Direttiva 2006/112/CE, in vigore dall’1 gennaio 2020, che la stessa conclusione valga nell’ipotesi in cui il trasporto sia curato da C, a condizione che comunichi a B il proprio codice identificativo attribuito da SM3 (e non quello eventualmente posseduto in SM2).
A questo punto, occorre verificare se all’operazione in esame sia applicabile l’articolo 141 Direttiva 2006/112/CE, che prevede una semplificazione per le triangolazioni unionali, consentendo al soggetto intermedio di non applicare l’Iva sull’acquisto intra-unionale se ricorrono determinate condizioni.
In particolare, è richiesto che:
- l’acquisto intra-unionale sia posto in essere da un soggetto passivo (C) non stabilito nello Stato membro in cui si considera effettuato il predetto acquisto (SM5), ma identificato in altro Stato membro (SM3);
- l’acquisto intra-unionale sia effettuato ai fini della successiva cessione ad altro soggetto passivo (D) nello Stato membro di arrivo dei beni (SM5);
- D sia un soggetto passivo identificato ai fini Iva nello Stato membro di arrivo dei beni (SM5);
- D sia stato designato come debitore dell’imposta dovuta in SM5 per la cessione effettuata da C;
- i beni siano direttamente trasportati da SM2, che è uno Stato membro diverso da quello in cui C è identificato ai fini Iva (SM3);
- i beni siano direttamente inviati da SM2 a E e non al soggetto passivo per conto del quale la successiva cessione è effettuata (D).
Dal momento che l’esenzione è applicabile se i beni sono inviati al soggetto per conto del quale C effettua la successiva cessione, cioè D, si potrebbe teorizzare che la semplificazione non operi e che, di conseguenza, l’acquisto intra-unionale di C sia imponibile.
Nello specifico, siccome i beni non sono trasportati al soggetto per conto del quale C pone in essere la propria cessione, cioè D, ma ad altro soggetto (E), sembrerebbe lecito concludere che C debba identificarsi ai fini Iva in SM5 per rendere imponibile l’acquisto intra-unionale ivi effettuato.
Come, tuttavia, osservato dal Comitato Iva, la semplificazione opera anche nella fattispecie descritta, in quanto, nei confronti di C, è irrilevante l’utilizzo/destinazione dei beni da parte di D, nel senso che C adempie ai propri obblighi inviando i beni nel luogo concordato con D.
La circostanza che ci sia una cessione da D ad E, di cui C ne sia o meno a conoscenza, non influisce sulle condizioni di applicazione dell’esenzione in capo a C, che pertanto non è tenuto ad identificarsi in SM5.
L’identificazione in SM5 è, invece, richiesta in capo a D, che diventa debitore dell’imposta dovuta in SM5 per la l’operazione effettuata, nei suoi confronti, da C.
Il Comitato IVA rammenta che anche l’articolo 42, lett. b), Direttiva 2006/112/CE deve essere tenuto in considerazione per il corretto trattamento impositivo dell’operazione, cosicché C deve riportare nell’elenco riepilogativo la cessione nei confronti di D e il suo codice identificativo.
In difetto, l’acquisto intra-unionale effettuato da C si considera imponibile in SM3, ex articolo 41 della stessa Direttiva.
Infine, la cessione da D ad E è una cessione interna, imponibile in SM5.
In conclusione, le regole delle vendite a catena si applicano indipendentemente dal numero di soggetti coinvolti.
In ogni caso, la semplificazione prevista per le triangolazioni unionali si applica solo quando, per le transazioni che coinvolgono tre soggetti nella catena, siano rispettate le condizioni sopra descritte. In sostanza, solo il soggetto che effettua l’acquisto intra-unionale può potenzialmente beneficiare della semplificazione, che nell’esempio prospettato è C e non D.