7 Giugno 2019

Esoneri (temporanei) dall’obbligo di invio dei corrispettivi telematici

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
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In vista dell’approssimarsi del 1° luglio 2019, data a partire dalla quale scatta l’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi (articolo 2, comma 1, D.Lgs. 127/2015), è opportuno fare il punto della situazione sulle diverse fattispecie che consentono, almeno fino al prossimo 31 dicembre 2019, di evitare il nuovo adempimento e di continuare ad applicare l’attuale certificazione con modalità cartacea.

In primo luogo, va ricordato che l’obbligo di memorizzazione ed invio telematico già a partire dal prossimo 1° luglio riguarda “solamente” i soggetti passivi Iva che nel 2018 hanno realizzato un volume d’affari ai fini Iva superiore ad euro 400.000.

In merito alle modalità di determinazione di tale soglia, la risoluzione 47/E/2019 ha precisato che si deve aver riguardo al volume d’affari complessivo del soggetto, e non solo alle operazioni certificate con scontrino o ricevuta fiscale.

Ciò significa che rientrano nell’obbligo di memorizzazione ed invio telematico già a partire dal prossimo 1° luglio anche quelle imprese “miste”, ossia che effettuano sia operazioni certificate da fattura (ad esempio perché richiesta dal cliente o perché riguardanti attività di commercio all’ingrosso) sia operazioni certificate da corrispettivi (scontrino o ricevuta), anche laddove queste ultime non abbiano superato nel 2018 la soglia di euro 400.000.

L’articolo 2, comma 1, D.Lgs. 127/2015 demanda a specifici decreti attuativi l’individuazione dei soggetti che, in ragione della tipologia di attività esercitata, possono beneficiare di un esonero (solo temporaneo) dall’obbligo di memorizzazione ed invio dei corrispettivi telematici.

Il D.M. 10.05.2019 contiene l’elenco delle fattispecie temporaneamente esonerate dall’obbligo in esame, stabilendo, in primo luogo, che sono esonerate tutte le operazioni di cui all’articolo 2 D.P.R. 696/1996 (nel cui ambito rientrano ad esempio le cessioni di tabacchi, di giornali e quotidiani periodici, di alcun prodotti agricoli, ecc.), nonché quelle rientranti nel D.M. 13.02.2015 e nel successivo D.M. 27.10.2015 (in tali decreti sono incluse rispettivamente i servizi di stampa e recapito dei duplicati di patente, di gestione e rendicontazione del relativo pagamento, ed i servizi elettronici, di telecomunicazione e teleradiodiffusione effettuati nei confronti di privati).

Le operazioni comprese nelle disposizioni normative citate fruivano già dell’esonero dalla certificazione dei corrispettivi, ragion per cui è stato ritenuto opportuno, in una prima fase, mantenere l’esonero già presente.

Il citato D.M. 10.05.2019 ha poi individuato un’altra ipotesi di esonero, fino al 31.12.2019, riguardante le operazioni collegate e connesse a quelle elencate, nonché per quelle di commercio al dettaglio che sono effettuate in via marginale rispetto a quelle soggette all’obbligo di fatturazione.

È evidente l’intento (condivisibile) di voler esonerare dall’obbligo in esame, almeno in un primo momento, le operazioni al dettaglio “marginali” rispetto a quelle oggetto di fatturazione.

Tuttavia, al fine di poter beneficiare dell’esonero, è necessario che le operazioni al dettaglio non siano superiori all’1% del volume d’affari realizzato nel periodo d’imposta 2018.

Gli esoneri in questione, di carattere temporaneo, comportano l’assolvimento degli obblighi tradizionali previsti per i corrispettivi: documentazione mediante emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale (con riferimento alle operazioni marginali) ed annotazione dei corrispettivi nel relativo registro.

Si segnala, infine, che rientrano nell’esclusione dalla memorizzazione ed invio telematico le operazioni effettuate a bordo di navi, aerei o treni nell’ambito di un trasporto internazionale (ad esempio in occasione di una crociera), trattandosi generalmente di operazioni carenti del requisito di territorialità.

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