Tremonti “ambiente”: è possibile far valere l’agevolazione in giudizio
di Andrea CaboniGianluca CristoforiI dubbi relativi alla cumulabilità dell’agevolazione “Tremonti ambiente” (di cui all’articolo 6, commi da 13 a 19, L. 388/2000) con gli incentivi del “conto energia” hanno, inizialmente, spinto gli operatori del settore ad astenersi prudenzialmente dall’utilizzo della misura fiscale della detassazione, onde non esporsi al rischio di subire la revoca dei più vantaggiosi incentivi di settore.
Successivamente, l’articolo 19 del Decreto 5 luglio 2012 ha stabilito espressamente la possibilità di cumulare i benefici di cui al “secondo conto energia” con la detassazione ambientale, entro il limite del 20% del costo dell’investimento.
Quindi, con specifico riguardo alla possibilità di beneficiare dell’agevolazione in un periodo d’imposta successivo a quello di effettuazione dell’investimento ambientale, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 58/E/2016, ha chiarito che, “conformemente a quanto chiarito con la risoluzione n. 132/E del 20 dicembre 2010 in relazione alla già citata agevolazione “Tremonti-ter”, si è ritenuto che la mancata indicazione della deduzione per fruire della detassazione ambientale entro il termine di presentazione della dichiarazione originaria non sia di ostacolo alla possibilità di avvalersi di tale deduzione in sede di dichiarazione dei redditi integrativa ai sensi dell’articolo 2, comma 8-bis, del D.P.R. n. 322 del 1998. Decorsi i termini per la presentazione della dichiarazione a favore di cui all’articolo 2, comma 8-bis, del D.P.R. n. 322 del 1998, è altresì possibile recuperare l’agevolazione presentando un’istanza di rimborso, ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602”.
Alla luce di tali chiarimenti, molti contribuenti hanno, pertanto, provveduto a presentare una dichiarazione integrativa a favore o un’istanza di rimborso al fine di poter usufruire dell’agevolazione “Tremonti ambiente”.
Tale condotta dei contribuenti – nonostante sia stata attuata in conformità alle “istruzioni operative” fornite dalla stessa Agenzia delle Entrate – ha, tuttavia, determinato l’instaurazione di numerose controversie tributarie, originatesi a seguito della presentazione di ricorsi avverso il diniego – espresso o tacito – all’istanza di rimborso, ovvero mediante l’impugnazione di atti impositivi o con natura liquidatoria notificati dall’Amministrazione finanziaria (tra i quali, in particolare, le cartelle di pagamento emesse a seguito di controlli automatizzati ai sensi dell’articolo 36-bis D.P.R. 600/1973), con i quali venivano disconosciuti gli effetti di detassazione del reddito derivanti dall’applicazione dell’agevolazione in esame.
Peraltro, le modifiche intervenute nella normativa che regola i termini di presentazione delle dichiarazioni integrative (apportate dall’articolo 5 D.L. 193/2016 all’articolo 2 D.P.R. 322/1998), nonché i frequenti mutamenti nella sua interpretazione da parte della giurisprudenza e dell’Amministrazione finanziaria, hanno contribuito ad alimentare un clima di incertezza, favorendo un contenzioso dall’esito talvolta imprevedibile, incentrato su questioni controverse riguardanti non tanto l’effettiva spettanza dell’agevolazione invocata, quanto, piuttosto, le modalità della sua fruizione.
In tale contesto, si è espressa di recente anche la CTR Bolzano che, con la sentenza n. 21/1/2019 del 08.04.2019, ha affermato che “vige il principio generale della emendabilità delle dichiarazioni fiscali in quanto dichiarazioni di scienza e di giudizio, che trova eccezione soltanto nel caso in cui “il legislatore subordina la concessione del beneficio fiscale ad una precisa manifestazione di volontà del contribuente, da compiersi direttamente nella dichiarazione attraverso la compilazione di un modulo predisposto dall’erario” con previsione di un termine di decadenza, nel qual caso “la dichiarazione assume per questa parte il valore di un atto negoziale, come tale irretrattabile” (così Cass. 15.12.2017 n. 30172). Nel caso che ci occupa non è previsto né un termine entro il quale il contribuente deve manifestare l’intenzione di valersi della “detassazione” connessa all’investimento ambientale, né è previsto un modulo di dichiarazione predisposto dall’amministrazione finanziaria”.
È stato, altresì, ritenuto “risolutivo” “il principio affermato dalla Corte di cassazione a sezioni unite nella decisione 30.6.2016 n. 13378 […] la quale intervenendo sui termini di emendazione delle dichiarazioni fiscali, ha stabilito che in ogni caso il contribuente può opporsi in sede contenziosa alla maggiore pretesa tributaria (conformi Cass. n. 11507 del 11/05/2018, n. 27583 del 30/10/2018, e n. 30796 del 28/11/2018)”.
In proposito, si rileva che lo stesso legislatore, con l’articolo 5 D.L. 193/2016, ha modificato l’articolo 2, comma 8-bis, D.P.R. 322/1998, che regola i termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali, prevedendo espressamente che “Resta ferma in ogni caso per il contribuente la possibilità di far valere, anche in sede di accertamento o di giudizio, eventuali errori, di fatto o di diritto, che abbiano inciso sull’obbligazione tributaria, determinando l’indicazione di un maggiore imponibile, di un maggiore debito d’imposta o, comunque, di un minore credito”.
Infine, si rileva che la CTR Bolzano, nella summenzionata sentenza, ha, altresì, evidenziato che, “ove l’amministrazione avesse effettivamente voluto contestare l’ammontare della “detassazione” come operata dalla contribuente e risultante dalla perizia allo scopo eseguita, non avrebbe certo potuto avvalersi del controllo automatizzato ex art. 36 bis del DPR n. 600/1973”.