Formato elettronico obbligatorio per le fatture “tax free shopping”
di Marco PeiroloLe note di variazione relative alle cessioni “tax free shopping” devono essere emesse in formato elettronico, senza più la possibilità di effettuare variazioni cumulative.
È quanto chiarisce l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 58/E/2019, alla luce dell’obbligo di emissione in modalità elettronica delle fatture per le cessioni in esame a partire dall’1 settembre 2018.
L’articolo 38-quater D.P.R. 633/1972 disciplina le cessioni di beni – per un importo complessivo, comprensivo dell’Iva, superiore a 154,94 euro – a favore di soggetti che non siano residenti o domiciliati nell’Unione europea, per proprio uso personale o familiare e trasportati nei bagagli personali al di fuori del territorio doganale della UE.
Le cessioni in oggetto possono essere effettuate senza applicazione dell’Iva o con diritto al rimborso dell’imposta applicata in fattura, a condizione che l’uscita dei beni dal territorio UE avvenga entro il terzo mese successivo a quello di emissione della fattura e sia comprovata dal visto doganale.
La fattura vistata dalla dogana deve rientrare nella disponibilità del cedente entro il quarto mese successivo all’effettuazione dell’operazione.
In assenza dell’apposizione del visto, il cedente, nel caso in cui la cessione sia stata effettuata:
- senza applicazione dell’Iva, deve procedere alla regolarizzazione dell’operazione mediante emissione di una nota di variazione di sola imposta ai sensi dell’articolo 26, comma 1, D.P.R. n. 633/1972;
- con applicazione dell’Iva, matura il diritto al recupero dell’imposta tramite annotazione della corrispondente variazione nel registro degli acquisti, di cui all’articolo 25 D.P.R. 633/1972.
Con la risoluzione 58/E/2019, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle modalità di emissione delle note di variazione dopo l’entrata in vigore, dall’1 settembre 2018, dell’obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di cui al citato articolo 38-quater D.P.R. 633/1972, introdotto dall’articolo 4-bis D.L. 193/2016.
A tal fine è stato creato il sistema Otello 2.0, mediante il quale:
- il cedente trasmette al sistema il messaggio contenente i dati della fattura per il “tax free shopping” al momento dell’emissione e mette a disposizione del cessionario il documento, in forma analogica o elettronica, contenente il codice ricevuto in risposta che ne certifica l’avvenuta acquisizione da parte del sistema. Il messaggio contenente i dati dell’eventuale variazione effettuata ai sensi dell’articolo 26 D.P.R. n. 633/1972 è trasmesso dal cedente al momento dell’effettuazione della variazione;
- il cessionario, per avere diritto allo sgravio o al rimborso ex post dell’Iva, dimostra l’avvenuta uscita dei beni dal territorio doganale della UE non più mediante il “visto uscire” apposto dalla dogana sulla fattura, ma attraverso il “visto digitale” rappresentato da un codice univoco generato da Otello 2.0. e, in caso di uscita dal territorio UE attraverso un altro Stato membro, la prova di uscita dei beni è fornita dalla Dogana estera secondo le modalità vigenti in tale Stato membro.
L’Agenzia delle Entrate ha confermato che le note di variazione, sia ove riguardino l’imponibile e l’imposta di una operazione di “tax free shopping”, sia qualora si riferiscano alla sola imposta, devono essere emesse attraverso il sistema Otello 2.0.
Dopodiché, in relazione alla prassi, seguita dagli intermediati “tax free” di inviare al cedente un documento cartaceo con valore di nota di variazione riepilogativa, contenente l’ammontare cumulativo dell’imposta e le singole transazioni per le quali non è stato apposto il visto doganale (si vedano la risoluzione 15 febbraio 1994, n. 1882 e la risoluzione 18 marzo 1992, n. 445849), l’Agenzia ha specificato che ogni singola operazione, documentata con fattura e con l’eventuale nota di variazione ad essa riferibile, risulta univocamente identificata da Otello 2.0 mediante la notifica del “codice richiesta” che deve essere indicato sulla copia che il cedente consegna al cessionario.
Ne consegue che, per operare la variazione, non sono consentiti riferimenti cumulativi e non è, altresì, possibile l’utilizzo di strumenti alternativi al sistema Otello 2.0, per cui – in definitiva – la prassi operativa sopra descritta non è più applicabile dall’1 settembre 2018.