Sport bonus: prima tranche di domande entro il 4 luglio
di Clara PolletSimone DimitriL’articolo 1, commi da 621 a 626, L. 145/2018 ha istituito il credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche, enti non commerciali e soggetti titolari di reddito d’impresa, per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, anche se destinate ai soggetti concessionari o affidatari (c.d. Sport Bonus). Con il D.P.C.M. 30.04.2019, pubblicato in GU n. 124 del 29 maggio 2019, sono state in seguito stabilite le disposizioni attuative.
Il credito d’imposta, riconosciuto nella misura del 65% delle erogazioni liberali in denaro effettuate nel corso dell’anno solare 2019, spetta:
- alle persone fisiche e agli enti non commerciali nel limite del 20% del reddito imponibile;
- ai soggetti titolari di reddito d’impresa nel limite del 10 per mille dei ricavi annui;
- è ripartito in tre quote annuali di pari importo.
Ai fini del riconoscimento del beneficio, le erogazioni liberali devono essere effettuate avvalendosi esclusivamente dei seguenti sistemi di pagamento: bonifico bancario; bollettino postale; carte di debito, carte di credito e prepagate; assegni bancari circolari.
Per le persone fisiche e gli enti che non esercitano attività commerciali il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2019 ed è utilizzabile esclusivamente in diminuzione delle imposte dovute in base a tale dichiarazione; tale credito non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali a fronte delle medesime erogazioni.
I soggetti titolari di reddito di impresa, invece, possono utilizzare il credito d’imposta in tre quote annuali di pari importo in ciascuno degli esercizi 2019, 2020 e 2021, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 D.Lgs. 241/1997, presentando il modello F24 obbligatoriamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
Il credito è utilizzabile a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo a quello di pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari sul sito istituzionale dell’Ufficio per lo sport; lo stesso andrà esposto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso alla data di riconoscimento e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi, fino a quello nel corso del quale se ne conclude l’utilizzo.
Dal 4 giugno e fino al 4 luglio 2019 è possibile accedere alla prima finestra (delle due previste nell’anno), per fruire del credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, restauro o realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche.
Questi, in sintesi, gli step da seguire per fruire dell’agevolazione:
- la domanda va inviata esclusivamente tramite Pec all’indirizzo ufficiosport@pec.governo.it entro il 4 luglio 2019, indicando nell’oggetto della mail “Sport Bonus 1° finestra 2019”;
- la modulistica da presentare varia a seconda del beneficiario (privato, azienda o ente non commerciale);
- l’Ufficio per lo sport invierà alla Pec del richiedente un numero di codice seriale identificativo ed univoco;
- entro il 19 luglio verrà pubblicato sul sito www.sport.governo.it l’elenco delle persone fisiche, degli enti non commerciali e delle imprese che potranno effettuare l’erogazione liberale in denaro;
- nei dieci giorni successivi alla pubblicazione i soggetti di cui al punto precedente potranno effettuare l’erogazione in denaro secondo le modalità di pagamento indicate nel modulo della domanda;
- i soggetti destinatari delle erogazioni liberali, invece, entro dieci giorni dal ricevimento dell’erogazione (e comunque non oltre il 9 agosto) dichiarano con apposito modulo, di aver ricevuto l’erogazione in denaro;
- l’Ufficio per lo sport pubblica successivamente l’elenco dei beneficiari del credito di imposta.
Ai fini del controllo degli utilizzi delle tre quote annuali spettanti l’Ufficio per lo sport, prima della pubblicazione sul proprio sito internet dell’elenco dei soggetti cui è riconosciuto il credito, trasmette detto elenco all’Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d’intesa, indicando i codici fiscali di tali soggetti e l’importo del credito riconosciuto a ciascuno di essi, nonché le eventuali variazioni e revoche.
Si segnala, infine, che tale credito d’imposta non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive. L’agevolazione non è cumulabile con altri benefici fiscali previsti da altre disposizioni di legge a fronte delle medesime erogazioni.
Lo sport bonus è revocato nel caso in cui venga accertata l’insussistenza di uno dei requisiti previsti; fatte salve le eventuali conseguenze di legge civile, penale e amministrativa, si provvede al recupero del beneficio indebitamente fruito, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.