Isa: le cause di esclusione
di Federica FurlaniI contribuenti esclusi dall’applicazione degli Isa devono indicare l’apposito codice che individua la situazione specifica nella casella di cui al rigo RF1/RG1/RE1 del modello Redditi 2019:
L’articolo 9-bis, comma 6, D.L. 50/2017 e il D.M. 28.12.2018 hanno individuato le seguenti cause di esclusione, che esonerano dall’obbligo di compilare il modello dati Isa:
- Codice 1 – inizio dell’attività nel corso del periodo d’imposta;
Coloro che hanno iniziato l’attività nel corso del 2018, anche in caso di mera prosecuzione della stessa (operazioni straordinarie di scissione, fusione, liquidazione, trasformazione, …), sono pertanto esclusi dall’applicazione degli Isa.
- Codice 2 – cessazione dell’attività nel corso del periodo d’imposta;
- Codice 3 – ammontare di ricavi dichiarati di cui all’articolo 85, comma 1, Tuir esclusi quelli di cui alla lettera c), d) ed e) o compensi di cui all’articolo 54, comma 1, Tuir, superiore a 5.164.569 euro;
Ai fini del riscontro di tale condizione per l’esclusione dall’applicazione degli indici, si evidenza che i relativi decreti di approvazione degli Isa possono prevedere che ai ricavi o ai compensi vadano sommati o sottratti ulteriori componenti di reddito.
Ad esempio per i seguenti Isa:
- AG40U, applicabile ai soggetti che svolgono le seguenti attività:
- “Sviluppo di progetti immobiliari senza costruzione” – 41.10.00;
- “Lottizzazione dei terreni connessa con l’urbanizzazione” – 42.99.01;
- “Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri” – 68.10.00;
- “Locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto)” – 68.20.01;
- “Affitto di aziende” – 68.20.02;
- AG50U, applicabile ai soggetti che svolgono le seguenti attività:
- “Intonacatura e stuccatura” – 43.31.00;
- “Rivestimento di pavimenti e di muri” – 43.33.00;
- “Tinteggiatura e posa in opera di vetri” – 43.34.00;
- “Attività non specializzate di lavori edili (muratori)” – 43.39.01;
- “Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici nca” – 43.39.09;
- “Pulizia a vapore, sabbiatura e attività simili per pareti esterne di edifici” – 43.99.01.
- AG69U, applicabile ai soggetti che svolgono le seguenti attività:
- “Attività di rimozione di strutture ed elementi in amianto specializzata per l’edilizia” – 39.00.01;
- “Costruzione di edifici residenziali e non residenziali” – 41.20.00;
- “Costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali” – 42.11.00;
- “Costruzione di linee ferroviarie e metropolitane” – 42.12.00;
- “Costruzione di ponti e gallerie” – 42.13.00;
- “Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi” – 42.21.00;
- “Costruzione di opere di pubblica utilità per l’energia elettrica e le telecomunicazioni” – 42.22.00;
- “Costruzione di opere idrauliche” – 42.91.00;
- “Altre attività di costruzione di altre opere di ingegneria civile nca” – 42.99.09;
- “Demolizione” – 43.11.00;
- “Preparazione del cantiere edile e sistemazione del terreno” – 43.12.00;
- “Trivellazioni e perforazioni” – 43.13.00;
- “Realizzazione di coperture” – 43.91.00;
- “Altre attività di lavori specializzati di costruzione nca” – 43.99.09;
- AK23U, applicabile ai soggetti che svolgono l’attività “Servizi di progettazione di ingegneria integrata” – 71.12.20;
i ricavi devono essere aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali ex articoli 92 e 93 Tuir.
- Codice 4 – periodo di non normale svolgimento dell’attività
Nelle Istruzioni Isa, parte generale, è indicato, a titolo esemplificativo, come non normale svolgimento dell’attività:
a. il periodo in cui l’impresa è in liquidazione ordinaria, oppure in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare;
b. il periodo in cui l’impresa non ha ancora iniziato l’attività produttiva prevista dall’oggetto sociale, ad esempio perché:
- la costruzione dell’impianto da utilizzare per lo svolgimento dell’attività si è protratta oltre il primo periodo d’imposta, per cause indipendenti dalla volontà dell’imprenditore;
- non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell’attività;
- è svolta esclusivamente un’attività di ricerca propedeutica allo svolgimento dell’attività produttiva di beni e servizi, sempreché l’attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;
c. il periodo in cui si è verificata l’interruzione dell’attività per tutto il periodo d’imposta a causa della ristrutturazione di tutti i locali in cui viene esercitata l’attività;
d. il periodo in cui l’imprenditore individuale o la società hanno ceduto in affitto l’unica azienda;
e. il periodo in cui il contribuente ha sospeso l’attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
f. la modifica in corso d’anno dell’attività esercitata, ad eccezione del caso in cui le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici attività compresi nello stesso Isa;
g. per i professionisti, il periodo in cui si è verificata l’interruzione dell’attività per la maggior parte dell’anno a causa di provvedimenti disciplinari;
h. nel caso di eventi sismici:
– se vi sono danni ai locali destinati all’attività d’impresa o di lavoro autonomo, tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili (attestati dalle relative perizie tecniche o dall’esito dei controlli della protezione civile) e non più idonei all’uso;
– se vi sono danni rilevanti alle scorte di magazzino (certificabile a seguito di apposita perizia tecnica) tali da causare la sospensione prolungata del ciclo produttivo;
– per i contribuenti che, successivamente all’evento sismico, indipendentemente dai danni subiti, non hanno potuto accedere ai locali di esercizio dell’attività in quanto ricadenti in aree di divieto assoluto d’accesso per la maggior parte del periodo d’imposta successivo al terremoto;
– per i contribuenti che hanno subito una riduzione significativa, se non la sospensione dell’attività, in quanto aventi come unico o principale cliente un soggetto ubicato nell’area del sisma il quale, a sua volta, a causa degli eventi sismici ha interrotto l’attività per la maggior parte del periodo d’imposta successivo al terremoto.
- Codice 5 – determinazione del reddito con criteri “forfetari”;
- Codice 6 – classificazione in una categoria reddituale diversa da quella prevista dal quadro degli elementi contabili contenuto nel Modello Isa approvato per l’attività esercitata;
- Codice 7 – esercizio di due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’indice sintetico di affidabilità fiscale relativo all’attività prevalente superi il 30% dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati (in tale caso deve, comunque, essere compilato il Modello Isa);
- Codice 8 – enti del Terzo settore non commerciali che optano per la determinazione forfetaria del reddito di impresa ai sensi dell’articolo 80 D.Lgs. 117/2017;
- Codice 9 – organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario ai sensi dell’articolo 86 D.Lgs. 117/2017;
- Codice 10 – imprese sociali di cui al Lgs. 112/2017;
- Codice 11 – società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi;
- Codice 12 – soggetti che esercitano, in ogni forma di società cooperativa le attività di “Trasporto con taxi” (49.32.10) e di “Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente” (49.32.20);
- Codice 13 – corporazioni dei piloti di porto esercenti le attività di cui all’Isa AG77U.