17 Giugno 2019

I nuovi Isa e l’adeguamento a un maggior livello di affidabilità

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
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Il rilascio del nuovo software “Il tuo Isa” permette di svolgere le prime considerazioni in merito al funzionamento dello stesso ed alle possibilità previste per il contribuente di migliorare il proprio livello di affidabilità.

In tale contesto è necessario osservare che, operativamente, le software house stanno implementando in questi giorni i programmi gestionali utilizzati dagli studi professionali, ragion per cui si dovrà attendere ancora per esprimere delle valutazioni più approfondite sulla vera utilità del nuovo sistema introdotto a partire dal periodo d’imposta 2018.

A differenza degli studi di settore, che costituivano uno strumento di accertamento dei ricavo o dei compensi del contribuente, i nuovi indicatori sintetici di affidabilità fiscale introdotti dall’articolo 9-bis D.L. 50/2017 attribuiscono al contribuente un livello di affidabilità fiscale, variabile da un minimo di 1 ad un massimo di 10, tenendo conto sia dei dati comunicati dal contribuente con l’invio del modello (molto simile a quello già utilizzato in passato per gli studi di settore) sia di quelli “precalcolati” prelevati dal cassetto fiscale del contribuente (per il dettaglio di tali dati si rimanda al contenuto del provvedimento direttoriale del 10.05.2019).

L’attribuzione del livello di affidabilità fiscale (quale sorta di “voto” in pagella) è il risultato che deriva dalla media aritmetica di due tipologie di indicatori: quelli elementari di affidabilità e quelli elementari di anomalia.

I primi, che esprimo una grandezza da 1 a 10, valutano l’attendibilità di relazione e rapporti tra dati contabili (ricavi per addetto, valore aggiunto per addetto, reddito per addetto e durata e decumulo delle scorte applicabile laddove vi siano delle giacenze), mentre i secondi (la cui operatività è solo eventuale) intercettano grandezze contabili e gestionali atipiche rispetto al settore ed al modello organizzativo del contribuente, riconducibili ad ingiustificati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei modelli Isa (per citarne alcuni: il reddito operativo negativo, il reddito negativo per più di un triennio, l’incidenza degli oneri finanziari netti, il margine operativo lordo negativo, ecc.).

Questi ultimi indicatori, a differenza di quelli di affidabilità, laddove si attivino, esprimono normalmente una valutazione pari a 1 (solo quello dell’incidenza degli oneri finanziari può esprimere un voto fino a 5).

Il risultato finale degli Isa è quindi, come detto, una media aritmetica tra i due gruppi di indicatori, con evidente penalizzazione per coloro ai quali si applicano quelli elementari di anomalia.

Tali ultimi indicatori, infatti, come anticipato, attribuiscono sempre (salvo un’eccezione) un volto pari a 1 con conseguente penalizzazione della media aritmetica finale.

A questo punto il software consente al contribuente di “eliminare” l’impatto degli indicatori di anomalia incrementando i ricavi (in misura variabile a seconda della tipologia di indicatore che si intende disattivare) con conseguente ricalcolo della media aritmetica, che porta, ovviamente, ad un risultato maggiore.

Il contribuente, con l’assistenza del suo professionista, potrà quindi valutare l’opportunità di migliorare il proprio livello di affidabilità fiscale, tenendo conto che un risultato pari o inferiore a 6 espone il contribuente al rischio di essere inserito di liste selettive di controllo, mentre il voto da 8 in su consente allo stesso di beneficiare dei “premi” previsti dal provvedimento direttoriale del 10.05.2019 (compensazione del credito Iva ed imposte dirette senza visto di conformità rispettivamente fino ad euro 50.000 ed euro 20.000, esclusione dalla disciplina delle società di comodo, esclusione dagli accertamento analitico-presuntivi, riduzione di un anno dei termini di accertamento e maggior protezione dagli accertamenti sintetici).

Si ricorda, infine, che per il beneficio relativo all’esclusione dagli accertamenti analitico-presuntivi è richiesto un voto almeno pari a 8,5, mentre per altri è richiesto un voto minimo pari a 9.

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