Inversione contabile e fattura elettronica
di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi TributariL’autofattura va emessa in formato elettronico ed inviata allo Sdi, così come l’integrazione avviene in formato elettronico inviando allo Sdi un documento contenente i dati per l’integrazione e gli estremi della fattura ricevuta dal cedente o prestatore.
È quanto emerge dalle lettura della recente circolare 14/E/2019 dell’Agenzia delle entrate, contenente ulteriori chiarimenti in materia di fatturazione elettronica, con cui è stata allargata la possibilità di utilizzo dello Sdi anche per le integrazioni per operazioni con soggetti Ue.
Il paragrafo 6 del citato documento si occupa della gestione di quelle operazioni per le quali il debitore dell’imposta non è il cedente o prestatore, bensì il cessionario o committente.
L’Agenzia distingue in funzione dell’adempimento che il cessionario o committente deve porre in essere, poiché la normativa Iva prevede alternativamente l’emissione di un’autofattura o l’integrazione della fattura emessa dal cedente o prestatore.
Nel primo caso, l’Agenzia precisa che l’autofattura è quel documento che contiene i medesimi elementi della fattura, ma che si differenzia dalla stessa poiché l’emittente è il cessionario o committente, ovvero le due parti dell’operazione coincidono.
Rientrano nell’obbligo di autofattura:
- alcune operazioni “interne”, quali ad esempio gli acquisti da produttori agricoli (articolo 34, comma 6, D.P.R. 633/1972) e la regolarizzazione dell’omessa o irregolare fatturazione (articolo 6, comma 8, D.Lgs. 471/1997);
- gli acquisti di beni e servizi da soggetti residenti in uno Stato extraUe e territorialmente rilevanti ai fini Iva in Italia, per i quali l’articolo 17, comma 2, richiede l’applicazione dell’imposta in capo al cessionario o committente soggetto passivo d’imposta in Italia;
- l’autoconsumo, la destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa (tipiche operazioni dell’impresa individuale che intende attribuire i beni alla sfera personale), ovvero gli omaggi di beni oggetto dell’attività propria dell’impresa o di quelli estranei ma di valore unitario superiore ad euro 50 e per i quali è stata detratta l’Iva all’atto dell’acquisto (operazioni di cui all’articolo 2, comma 2, D.P.R. 633/1972).
In tutti i casi descritti, la circolare 14/E/2019 conferma l’obbligo di emissione dell’autofattura in formato elettronico ed invio allo Sdi, ad eccezione di quelle relative alle operazioni intercorse con soggetti extraUe (di cui all’articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972), le quali possono essere gestite nei modi ordinari e comunicate con l’esterometro, ovvero facoltativamente con autofattura elettronica al fine di evitare l’invio allo Sdi.
In tale ultimo caso (acquisti da soggetti extraUe), la circolare 14/E precisa che deve essere compilato il campo della sezione “Dati del cedente/prestatore” con l’identificativo Paese estero e l’identificativo del soggetto non residente, mentre nel campo “Dati del cessionario/committente” vanno inseriti i dati del soggetto italiano che emette e trasmette via Sdi il documento.
Per quanto riguarda le operazioni per le quali vige l’obbligo di integrazione, si può trattare, anche in questo caso, di operazioni interne (l’acquisto di rottami, ovvero le operazioni nel settore edile di cui all’articolo 17, comma 6, D.P.R. 633/1972), oppure di acquisti di beni e servizi da soggetti residenti in altri Stati Ue territorialmente rilevanti ai fini Iva in Italia (di cui all’articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972, ovvero gli acquisti intracomunitari di beni di cui all’articolo 46 D.L. 331/1993).
In tal caso, per quanto riguarda le integrazioni per operazioni interne (si pensi al reverse charge in edilizia), il documento di prassi consente al cessionario/committente di predisporre un documento (da allegare al file della fattura ricevuta) contenente sia i dati necessari per l’integrazione, sia gli estremi della fattura stessa, con successivo invio del documento stesso tramite Sdi, nel quale i dati del cessionario/committente vanno inseriti sia nella sezione “Dati del cedente/prestatore“, sia nella sezione “Dati del cessionario/committente” (si tratta di una sorta di autofattura per integrazione).
Per quanto riguarda, invece, gli acquisti di beni e servizi da soggetti in altro Stato Ue, resta fermo l’obbligo di indicazione delle stesse nell’esterometro, salva la possibilità anche per queste operazioni di seguire il procedimento indicato per le integrazioni “interne“, evitando in tal modo la predetta comunicazione.
19 Giugno 2019 a 15:28
Se “materializzo” la fattura elettronica soggetta a reverse interno e la integro poi potrò conservarla analogicamente. La circolare, a pagina 36 parla di “può” e non “deve”. Corretto?
Grazie
Alessandro Zoppellari
4 Luglio 2019 a 9:00
La cosa interessa molto anche a me. E sono giunta alla stessa conclusione, per l’autorità che il mio pensiero possa avere.