20 Giugno 2019

Il ricalcolo degli acconti Irpef 2019

di Luca Mambrin
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In attesa dell’ufficialità della proroga dei versamenti per i soggetti interessati ai nuovi Isa, i contribuenti, entro il prossimo 1° luglio, sono tenuti a versare, oltre il saldo Irpef relativo al 2018, un anticipo sull’imposta che sarà dovuta per il 2019, sempre che nel periodo di imposta 2018 risulti un debito di importo superiore ad euro 51,65.

Come noto l’acconto può essere determinato:

  • con il metodo storico;
  • con il metodo previsionale.

Con il primo metodo, la misura dell’acconto è pari al 100% dell’imposta a saldo relativa all’anno precedente (cd. metodo storico) e deve essere versato:

  • in un’unica soluzione entro il 2 dicembre 2019 se l’importo dovuto è inferiore a euro 257,52;
  • in due rate se l’importo dovuto (rigo RN34) è pari o superiore a euro 257,52, di cui:
  1. la prima, nella misura del 40%, entro il 1° luglio 2019 ovvero entro il 31 luglio 2019 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo;
  2. la seconda, nella misura del 60%, entro il 2 dicembre 2019.

Il contribuente può anche utilizzare il metodo previsionale per la determinazione dell’acconto dovuto: se prevede (ad esempio per effetto di oneri sostenuti e che dovrà sostenere nel 2019 o di minori redditi percepiti nel 2019) di dover versare una minore imposta, può determinare gli acconti da versare sulla base della minor imposta da versare, utilizzando l’aliquota in vigore per il 2019.

In alcuni casi particolari l’acconto “storico” deve essere ricalcolato, o meglio deve essere rideterminata l’imposta storica di riferimento.

In particolare, nella determinazione degli acconti Irpef 2019:

  • in presenza di redditi d’impresa l’acconto va calcolato tenendo conto dell’articolo 34, comma 2, L. 183/2011 (deduzione forfetaria in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburante): la base di commisurazione dell’acconto medesimo va assunta senza considerare la deduzione forfetaria prevista sul reddito d’impresa degli esercenti impianti di distribuzione di carburante (determinata sul volume d’affari conseguito, applicando specifiche percentuali distinte per scaglioni);
  • in presenza di redditi derivanti dall’attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto assoggettati ad imposta sostitutiva del 20% (quadro RM), l’acconto Irpef per l’anno 2019 deve essere calcolato tenendo conto anche di tali redditi (articolo 59-ter, comma 5, D.L. 1/2012);
  • in presenza di sopravvenienze attive derivanti da contributi ricevuti dalle imprese sottoposte a procedure di crisi, l’articolo 14, comma 2, D.L. 18/2016 ha previsto per i contributi ricevuti nel periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto una deduzione dal reddito ripartita in cinque quote costanti da effettuarsi nelle dichiarazioni dei redditi relative ai cinque periodi d’imposta successivi. Il successivo comma 3 ha previsto che la determinazione dell’acconto dovuto per i periodi d’imposta per i quali è stata operata tale deduzione deve essere effettuata considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni del citato articolo 14.

Al fine del corretto calcolo dell’acconto, da riportare nel rigo RN62 del modello Redditi PF, nei casi sopra descritti si deve, pertanto, preventivamente procedere alla rideterminazione del reddito complessivo e dell’importo corrispondente al rigo RN34, introducendo, per ciascun caso, i correttivi previsti dalle norme vigenti; deve inoltre essere compilato il rigo RN61 dove indicare:

  • nella colonna 1, se si rientra in uno dei casi particolari sopra indicati (barrando la relativa casella);
  • nella colonna 2, il reddito complessivo ricalcolato;
  • nella colonna 3, l’importo dell’imposta netta ricalcolata;
  • nella colonna 4, il nuovo ammontare del rigo “differenza“.

Nel successivo rigo RN62, andrà poi indicato nella colonna 1 l’importo della prima rata di acconto dovuta, mentre nella colonna 2 l’importo della seconda o unica rata di acconto dovuta 2019, calcolata secondo le modalità sopra descritte.

Il ravvedimento operoso e la correzione dei principali errori dichiarativi