Salvo l’accertamento ante tempus in caso di documenti consegnati successivamente
di Angelo GinexIn tema di accertamento tributario, non sussiste l’obbligo di attendere il decorso del termine di 60 giorni di cui all’articolo 12, comma 7, L. 212/2000, qualora il contribuente consegni i documenti richiestigli in sede di accesso soltanto in epoca successiva presso gli uffici dell’Amministrazione, poiché la fase del contraddittorio non si estende a ciò che avviene in seguito al di fuori dei locali d’impresa.
È questo il principio richiamato dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 15154 del 03.06.2019.
La vicenda trae origine dall’impugnazione di un avviso di accertamento, afferente a Ires, Iva e Irap, il quale veniva annullato dalla competente commissione tributaria provinciale per difetto di contraddittorio endoprocedimentale di cui all’articolo 12, comma 7, L. 212/2000.
In particolare, nella sentenza di annullamento si dava atto del mancato rispetto del termine di 60 giorni, il cui obbligo sussisterebbe anche nell’ipotesi in cui l’accesso fosse finalizzato all’acquisizione di documenti utili all’attività accertativa.
Ciò, sulla base di quanto espresso in precedenti giurisprudenziali secondo cui la garanzia di cui all’articolo 12, comma 7 citato si applicherebbe a qualsiasi atto di accertamento o controllo con accesso o ispezione, ivi compresi gli atti di accesso istantanei finalizzati all’acquisizione di documentazione (Cfr. Cass., nn. 18110/2016 e 15624/2014).
Detto provvedimento decisorio era successivamente confermato anche in sede di impugnazione dai giudici di seconde cure.
L’Agenzia fiscale, pertanto, si induceva a proporre ricorso per cassazione deducendo la violazione di legge ex articolo 360, comma 1 n. 3 c.p.c. per erronea applicazione dell’articolo 12, comma 7, L. 212/2000.
Nella specie, essa deduceva che il giudice del gravame avesse errato nel non considerare che all’atto dell’accesso presso i locali del contribuente non era stato né acquisito né consegnato alcuno dei documenti richiesti dai verbalizzanti, avendo il contribuente, in epoca successiva, provveduto a consegnarli presso gli uffici dell’Amministrazione.
Tanto escludeva, pertanto, la necessità di applicare il termine dilatorio di 60 giorni di cui all’articolo 12, comma 7, L. 212/2000.
La Suprema Corte, ritenendo fondato il ricorso dell’Amministrazione finanziaria, ha ribadito l’ambito di applicazione del contraddittorio endoprocedimentale, da instaurarsi prima dell’emanazione dell’avviso di accertamento.
In particolare, i Giudici di vertice hanno evidenziato che non occorre redigere un verbale di chiusura delle operazioni e attendere il decorso dei 60 giorni per l’emanazione dell’accertamento, se il contribuente cui viene richiesto di esibire dei documenti, in sede di verifica presso i propri locali d’impresa, li consegna successivamente e autonomamente presso gli uffici dell’Amministrazione finanziaria.
Ciò, in quanto la fase che giustifica l’instaurazione del contraddittorio presuppone l’accesso, ma non si estende a ciò che avviene dopo di esso, al di fuori dei locali d’impresa del soggetto accertato (Cfr. Cass., n. 18103/2018).
La vicenda de qua, infatti, diverge totalmente rispetto a quella che si verifica quando vi sia stato un accesso dei verbalizzanti nei locali del contribuente conclusosi senza la redazione di un processo verbale di constatazione, o di un processo verbale di chiusura delle operazioni che è, per converso, ritenuto obbligatorio dalla giurisprudenza di legittimità (Cfr. ex multis Cass., nn. 29155/2017, 1007/2017, 11471/2017, 15624/2014).
Detto in altre parole, la naturale vis espansiva dell’istituto del contraddittorio endoprocedimentale nei rapporti tra l’Amministrazione finanziaria e il contribuente non giunge fino al punto da imporre il rispetto di termini dilatori per l’accertamento che derivi da controlli fatti dall’Agenzia fiscale presso la propria sede, in base ai dati forniti dallo stesso contribuente.
Orbene, nel caso di specie, i giudici di seconde cure hanno erroneamente considerato violato il termine di cui all’articolo 12, comma 7, L. 212/2000, senza avvedersi che in sede di accesso alcuna documentazione era stata acquisita dall’Amministrazione, invece consegnata in autonomia dal contribuente successivamente presso i locali dei verificatori.
In virtù di quanto sopra, pertanto, il ricorso dell’Amministrazione finanziaria è stato accolto e la sentenza cassata con rinvio al giudice di seconde cure, in differente composizione.