26 Giugno 2019

Bollo virtuale: modalità di assolvimento e termini di regolarizzazione

di Clara PolletSimone Dimitri
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Con la circolare AdE 14/E/2019 l’Agenzia delle entrate torna a trattare l’imposta di bollo virtuale su fatture elettroniche, di cui all’articolo 6 D.M. 17.06.2014.

In primo luogo, viene ricordato che, a seguito delle modifiche introdotte dal D.M. 28.12.2018, il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare è effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo al trimestre.

A tal fine, l’Agenzia delle entrate rende noto l’ammontare dell’imposta dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio, riportando l’informazione all’interno dell’area riservata “Fatture e corrispettivi”, previo accesso tramite credenziali.

Nel quadro risultante a seguito delle modifiche apportate dal citato decreto, per le fatture ed i documenti da sottoporre ad imposta, con decorrenza dal 1° gennaio 2019, si avranno le seguenti alternative:

  1. fatture e documenti analogici, con imposta da assolvere tramite apposito contrassegno, ovvero in maniera virtuale (ai sensi degli articoli 3 e 15 D.P.R. 642/1972);
  2. fatture elettroniche ed altri documenti informatici, con imposta da assolvere esclusivamente ex articolo 6 D.M. 17.06.2014. In tal caso è opportuno ricordare che, come già segnalato con la circolare 16/E/2015, la modalità virtuale citata al punto precedente non può trovare applicazione per i documenti informatici.

In particolare quest’ultima modalità è caratterizzata da:

  • l’assenza di qualsiasi preventiva comunicazione all’Amministrazione finanziaria;
  • il pagamento telematico, ossia tramite modello F24 o addebito su conto corrente.

Cambia, tuttavia, il termine di adempimento, da identificarsi:

  • nel centoventesimo giorno successivo alla chiusura dell’esercizio, ossia entro il 30 aprile di ciascun anno in riferimento all’anno solare precedente per tutti i documenti diversi dalle fatture (risoluzione 43/E/2015);
  • nel giorno 20 del primo mese successivo per le fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare (ossia, per l’anno 2019, il 20 aprile, 20 luglio e 20 ottobre, nonché il 20 gennaio 2020).

Le fatture elettroniche emesse attraverso SdI concorreranno al calcolo dell’imposta di bollo da versare trimestralmente: trattasi delle fatture correttamente elaborate e non scartate dallo SdI, cioè quelle per le quali il Sistema ha consegnato o messo a disposizione il file della fattura nel trimestre di riferimento.

Si segnala infatti che, per la peculiarità del processo di fatturazione elettronica via SdI, la fattura elettronica scartata da SdI si considera non emessa e, conseguentemente, in tali casi non sorgerà neppure il presupposto del tributo.

Questa regola di conteggio è anche quella adottata dall’Agenzia delle entrate nell’ambito del servizio che, come previsto dalla norma, rende preventivamente noto l’ammontare dell’imposta dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture inviate tramite SdI, riportando l’informazione all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi” e consentendo il pagamento non solo tramite modelli F24, ma anche con addebito su conto corrente bancario o postale, sfruttando il servizio disponibile nella stessa area (risoluzione 42/E/2019).

Tale servizio rappresenta un’agevolazione legata alle sole fatture elettroniche emesse via SdI, senza presunzione o vincolo di esaustività, risultando i contribuenti coinvolti tenuti alla verifica degli importi proposti, nonché alle integrazioni che si rendessero necessarie. Tale indicazione assume importanza in quanto, ai fini dell’assolvimento dell’imposta di bollo, vige una responsabilità solidale tra le parti coinvolte nell’operazione.

Infatti, l’articolo 22 D.P.R. 642/1972 prevede che siano “obbligati in solido per il pagamento dell’imposta e delle eventuali sanzioni amministrative:

1) tutte le parti che sottoscrivono, ricevono, accettano o negoziano atti, documenti o registri non in regola con le disposizioni del presente decreto ovvero li enunciano o li allegano ad altri atti o documenti;

2) tutti coloro che fanno uso, ai sensi dell’articolo 2, di un atto, documento o registro non soggetto al bollo fin dall’origine senza prima farlo munire del bollo prescritto. La parte a cui viene rimesso un atto, un documento o un registro, non in regola con le disposizioni del presente decreto, alla formazione del quale non abbia partecipato, è esente da qualsiasi responsabilità derivante dalle violazioni commesse ove, entro quindici giorni dalla data del ricevimento, lo presenti all’Ufficio del registro e provveda alla sua regolarizzazione col pagamento della sola imposta. In tal caso la violazione è accertata soltanto nei confronti del trasgressore”.

La norma richiamata va letta, a detta dell’Agenzia delle entrate, nel nuovo contesto tecnico-normativo. Per le fatture elettroniche emesse tramite SdI:

  • definita la solidarietà tra i soggetti coinvolti, ossia chi emette il documento e colui che lo riceve o ne fa uso, l’assolvimento dell’imposta di bollo prescinde dalla soggettività Iva. Ne deriva che sono obbligati principali al pagamento anche coloro che non hanno tale soggettività in quanto la stessa, per specifica previsione di legge, è traslata su altri (si pensi, ad esempi, ai singoli membri del gruppo Iva);
  • la regolarizzazione delle fatture imporrebbe, al fine di evitare sanzioni, la presentazione delle stesse agli uffici dell’Amministrazione finanziaria entro 15 giorni dalla ricezione, con contestuale pagamento dell’imposta. Non può dimenticarsi, tuttavia, che l’emissione di tali documenti tramite SdI costituisce già presentazione degli stessi all’Amministrazione: pertanto, non risulta necessaria alcuna successiva ripresentazione, fermo restando il versamento dell’imposta (tramite modello F24) entro il quindicesimo giorno successivo alla ricezione.

In conclusione, la regolarizzazione si renderà necessaria quando la fattura è sprovvista dell’indicazione voluta dall’articolo 6 del D.M. 17.06.2014 e dei “DatiBollo”.

La fiscalità internazionale in pratica