Ace soggetti Ires: ultima chiamata con coefficiente all’1,5%
di Alessandro BonuzziIl 2018 rappresenta l’ultimo periodo d’imposta di vigenza dell’Ace, poiché la Legge di Stabilità 2019 ha abrogato il beneficio con decorrenza dal 2019.
Si ricorda che rientrano nel campo applicativo dell’Ace i seguenti soggetti Ires:
- le società e gli enti di cui all’articolo 73, lett. a) e b) Tuir, ossia le società di capitali (Spa, Srl, Sapa, società cooperative, di mutua assicurazione) ed enti commerciali residenti in Italia (ivi compresi trust e consorzi);
- le società e gli enti commerciali non residenti, di cui all’articolo 73, lett. d), Tuir, limitatamente alle stabili organizzazioni situate nel territorio dello Stato.
Sono, invece, escluse dal beneficio (articolo 9, comma 1, D.M. 03.08.2017) le imprese assoggettate alle procedure di:
- fallimento, dall’inizio dell’esercizio in cui interviene la dichiarazione di fallimento;
- liquidazione coatta, dall’inizio dell’esercizio in cui interviene il provvedimento che ordina la liquidazione;
- amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, dall’inizio dell’esercizio in cui interviene il decreto motivato che dichiara l’apertura della procedura sulla base del programma di cessione dei complessi aziendali di cui all’articolo 54 D.Lgs. 270/1999.
Le regole da seguire per la determinazione dell’agevolazione non sono mutate rispetto allo scorso anno se non per la misura del coefficiente da applicare al rendimento nozionale.
In particolare, per il calcolo dell’Ace dei soggetti Ires, occorre seguire i seguenti passaggi:
- individuare la variazione in aumento del capitale proprio al 31.12.2018 rispetto al capitale proprio esistente al 31.12.2010, assunto al netto dell’utile 2010. In pratica, si devono sommare algebricamente gli incrementi e i decrementi intervenuti e l’eventuale eccedenza positiva, diminuita – per le imprese non finanziarie o assicurative – dell’incremento delle consistenze dei titoli diversi dalle partecipazioni rispetto a quelli risultanti dal bilancio al 31.12.2010, costituisce la cosiddetta base Ace;
Incrementi capitale proprio rilevanti | |
Tipologia | Momento di rilevanza |
Conferimento in denaro | Data di versamento |
Rinuncia ai crediti | Data atto di rinuncia |
Compensazione dei crediti all’atto della sottoscrizione dell’aumento del capitale sociale | Data in cui assume effetto la compensazione |
Diritti di opzione (warrant) e di obbligazioni convertibili | Dall’esercizio in cui viene esercitata l’opzione |
Accantonamento dell’utile | Dall’inizio dell’esercizio in cui è deliberata la destinazione dell’utile a riserva |
Decrementi capitale proprio rilevanti | |
Tipologia | Momento di rilevanza |
Distribuzione di riserve di utili/capitale ai soci | Dall’inizio dell’esercizio in cui si è verificata la riduzione del patrimonio |
- individuare il plafond Ace, ossia il patrimonio netto risultante dal bilancio al 31.12.2018. A tal fine non vanno considerate le riserve per acquisto di azioni proprie, mentre rileva il risultato economico (utile/perdita) del 2018 assunto al netto dell’Ires teorica, da calcolarsi senza tener conto dell’agevolazione;
- applicare al rendimento nozionale, pari al minor importo tra la base Ace e il patrimonio netto al 31.12.2018, il coefficiente dell’1,5% (si ricorda che per l’anno d’imposta 2017 la percentuale era fissata all’1,6%).
Malgrado dal 2019 l’agevolazione sia stata eliminata, è fatta salva la possibilità per le imprese di riportare ai periodi d’imposta successivi, senza alcun limite temporale, l’eventuale eccedenza maturata fino al periodo d’imposta 2018. Si ricorda che, in alternativa, l’eccedenza Ace può essere trasformata in un credito d’imposta utilizzabile ai fini dell’Irap.
Il mancato utilizzo dell’Ace in presenza di reddito capiente comporta la perdita definitiva del beneficio; infatti, l’agevolazione va obbligatoriamente utilizzata fino a concorrenza del reddito complessivo netto.