27 Giugno 2019

Gare di rally: l’inerenza e la prova della sponsorizzazione

di Marco Bargagli
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A livello domestico, le norme generali sui componenti del reddito di impresa sono contenute nell’articolo 109 Tuir, il quale prevede che i ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi concorrono a formare il reddito nell’esercizio di competenza; tuttavia i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui nell’esercizio di competenza non sia ancora certa l’esistenza o determinabile in modo obiettivo l’ammontare, concorrono a formarlo nell’esercizio in cui si verificano tali condizioni.

Inoltre, la normativa fiscale di riferimento prevede che ai fini dell’inerenza dei costi sostenuti, le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi – specificatamente disciplinati dall’articolo 96 Tuir – tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi.

L’articolo 108 Tuir disciplina invece le spese di rappresentanza, le quali sono deducibili nel periodo di imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse.

Inoltre, le stesse spese sono commisurate all’ammontare dei ricavi e proventi della gestione caratteristica dell’impresa risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa allo stesso periodo in misura pari:

  • all’1,5% dei ricavi e altri proventi fino a euro 10 milioni;
  • allo 0,6% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 10 milioni e fino a 50 milioni;
  • allo 0,4% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 50 milioni.

Con riguardo, invece, alla pubblicità l’Agenzia delle entrate, con la circolare 34/E/2009 ha chiarito che costituiscono spese di pubblicità volte alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante le spese sostenute a favore di determinati enti, associazioni e fondazioni che operano nel settore dell’attività sportiva dilettantistica.

Inoltre, con riferimento ai criteri distintivi delle spese di pubblicità rispetto a quelle di rappresentanza, aveva già enunciato un principio di carattere generale in base al quale caratteristica delle spese di rappresentanza è la “gratuità” dell’erogazione di un bene o un servizio nei confronti di clienti o potenziali clienti.

Di contro, le spese di pubblicità sono caratterizzate dalla circostanza che il loro sostenimento è frutto di un contratto a prestazioni corrispettive, la cui causa va ricercata nell’obbligo della controparte di pubblicizzare/propagandare – a fronte della percezione di un corrispettivoil marchio e/o il prodotto dell’impresa al fine di stimolarne la domanda.

In merito, corre l’obbligo di evidenziare che l’articolo 13-bis D.L. 244/2016 (c.d. “Mille proroghe”), ha novellato l’articolo 108 Tuir.

Attualmente, le spese di pubblicità sono regolate in base ai criteri generali previsti per le spese riferite a più esercizi le quali, per espressa disposizione normativa, sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio.

Infine, per quanto riguarda le spese di sponsorizzazione:

  • la M. n. 1016 del 05.11.1974 ha chiarito che le somme corrisposte a società sportive possono essere considerate di natura pubblicitaria e come tali inerenti alla produzione del reddito – solo se abbiano come scopo unico quello di reclamizzare il prodotto commerciale per incrementare i ricavi e sempre che ai contributi faccia riscontro in tal senso una somma di obblighi contrattuali, anche in fatto osservati, a carico delle società percipienti. Qualora non ricorressero le suindicate condizioni, le somme erogate – pur se nominalmente a titolo di pubblicità – non potrebbero essere considerate diversamente dalle mere elargizioni a titolo di liberalità e, in quanto tali, come oneri non deducibili dal reddito di impresa;
  • la M. n. 9/204 del 17.06.1992 ha sancito che le spese di sponsorizzazione possono accomunarsi a quelle di pubblicità se sono connesse a un contratto la cui caratterizzazione è costituita, di regola, da un rapporto sinallagmatico tra lo sponsor e il soggetto sponsorizzato, in base al quale le parti interessate fissano le clausole contrattuali in relazione agli scopi che esse intendono raggiungere.

Nelle spese di sponsorizzazione, previa redazione di uno specifico contratto, lo sponsor si obbliga a fornire una prestazione in denaro o in natura nei confronti del soggetto sponsorizzato che, a sua volta, si impegna a pubblicizzare e/o a propagandare il prodotto, il marchio, i servizi, o comunque, l’attività produttiva dello sponsor. Di conseguenza, le spese sostenute dallo sponsor hanno una stretta correlazione con l’intento di conseguire maggiori ricavi.

In merito, si ricorda che la normativa sostanziale di riferimento (articolo 90, comma 8, L. 289/2002) prevede una sorta di presunzione assoluta di deducibilità delle spese sostenute, tenuto conto che: “il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario”.

In relazione alla deducibilità delle spese di sponsorizzazione, si cita la sentenza CTR Emilia Romagna n. 627/1/19 del 28.03.2019 la quale ha confermato l’inerenza dei costi sostenuti corroborati da una serie di elementi che attestavano l’esistenza della sponsorizzazione.

In particolare, nel corso del giudizio di merito, il contribuente aveva esibito copia:

  • dei contratti di sponsorizzazione;
  • delle fatture emesse, in ottemperanza agli impegni contrattuali;
  • dei pagamenti eseguiti mediante bonifici bancari;
  • del materiale fotografico e giornalistico attestante l’apposizione del marchio della società ricorrente sulla autovettura di rally.

Quindi, a parere del giudice del gravame, i servizi di sponsorizzazione usufruiti dal contribuente sono stati effettivamente resi, con la conseguenza che i costi sostenuti risultano deducibili dal reddito d’impresa e, simmetricamente, l’Iva assolta sugli acquisti è detraibile ai sensi dell’articolo 19 e ss. D.P.R. 633/1972.

La gestione delle liti con il fisco