2 Luglio 2019

La relazione tecnica dei progetti ammissibili al credito R&S

di Debora Reverberi
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Tra le incisive modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2019 alla disciplina del credito d’imposta R&S rientra l’onere, a carico delle imprese, di un nuovo adempimento formale.

L’articolo 1, comma 70, lett. g), L. 145/2018 (c.d. Legge di Bilancio 2019) ha infatti introdotto il nuovo comma 11-bis dell’articolo 3 D.L. 145/2013, disponendo che, ai fini dei controlli successivi, le imprese beneficiarie del credito sono tenute a predisporre una relazione tecnica.

Il documento deve essere redatto:

  • in caso di ricerca intra-muros, organizzata e svolta internamente all’impresa, a cura del responsabile aziendale delle attività o dal responsabile di singolo progetto o sotto-progetto e controfirmata dal rappresentante legale dell’impresa, ai sensi del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al P.R. 445/2000;
  • in caso di ricerca extra-muros, commissionata a soggetti terzi, da parte del soggetto commissionario che esegue le attività di R&S, con la precisazione che anche nel caso di attività commissionate all’interno del gruppo all’adempimento deve comunque provvedere il soggetto commissionario.

La disposizione è entrata in vigore, in deroga all’articolo 3 L. 212/2000 (c.d. “Statuto del contribuente”), già a partire dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2018.

Tale previsione normativa è ragionevolmente finalizzata a consentire all’Amministrazione finanziaria, in sede di eventuale controllo, l’inquadramento dei progetti o sotto-progetti all’interno del perimetro applicativo del credito R&S.

L’attività di controllo del credito d’imposta si fonda infatti:

  • sulla preventiva analisi dei contenuti delle attività di R&S svolte, ai fini della loro ammissibilità al beneficio;
  • sulla verifica dell’effettività e dell’ammissibilità delle spese indicate dall’impresa, nonché della loro pertinenza e congruità.

L’Agenzia delle entrate, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, D.M. 27.05.2015, può avvalersi del supporto del Mise per ricevere pareri tecnici in ordine sia alla qualificazione delle attività svolte dall’impresa, sia alla pertinenza e alla congruità delle spese sostenute.

Nell’identificazione delle attività di R&S deve aversi riguardo alle definizioni contenute nell’articolo 3, commi 4 e 5, D.L. 145/2013 convertito, con modificazioni, dalla L. 9/2014 e integralmente sostituito dall’articolo 1, comma 35, L. 190/2014, (c.d. Legge di Stabilità 2015):

  • ricerca teorica o di base
  • ricerca applicata o industriale
  • sviluppo sperimentale.

Si rammenta che tali definizioni ricalcano quelle contenute al paragrafo 1.3, punto 15, della Comunicazione della Commissione Europea (2014/C 198/01) del 27.06.2014, recante la “Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione”, a loro volta mutuate nella sostanza da quelle adottate a livello internazionale per le rilevazioni statistiche nazionali in materia di spese in R&S, secondo i criteri di classificazione definiti in ambito Ocse e, più in particolare, nel c.d. Manuale di Frascati (edizione 8.10.2015), concernente le “Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development”.

I seguenti 5 criteri di qualificazione e classificazione contenuti nel suddetto Manuale di Frascati costituiscono pertanto in linea di principio fonte interpretativa di riferimento della disciplina agevolativa:

  • criterio di novità;
  • criterio di creatività;
  • criterio di incertezza (tecnologica e finanziaria);
  • criterio di sistematicità;
  • criterio di trasferibilità e/o riproducibilità.

Per quanto riguarda il contenuto della relazione tecnica, essa deve illustrare:

  • finalità
  • contenuti
  • risultati

delle attività di R&S svolte in ciascun periodo d’imposta, in relazione ai progetti o ai sotto-progetti in corso di realizzazione.

Sul punto la circolare AdE 8/E/2019 precisa che dalla relazione tecnica devono risultare, a titolo esemplificativo:

  • la descrizione del progetto o del sotto-progetto intrapreso,
  • l’individuazione delle incertezze scientifiche o tecnologiche non superabili in base alle conoscenze e alla capacità che formano lo stato dell’arte del settore e per il cui superamento si è reso appunto necessario lo svolgimento dei lavori di R&S,
  • in caso di innovazione di prodotto o processo, gli elementi rilevanti per la valutazione della novità,
  • in caso di miglioramento significativo di prodotti e processi esistenti, gli elementi utili per la valutazione del grado di significatività dei miglioramenti apportati, ai fini della distinzione rispetto alle modifiche di routine o di normale sviluppo prodotto e ai fini della distinzione dei lavori R&S dalle ordinarie attività dell’impresa.

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