8 Luglio 2019

Ecobonus e sismabonus si trasformano in uno sconto sui lavori

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
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Il contribuente che beneficia delle detrazioni per il risparmio energetico e per il sisma bonus può chiedere, in alternativa alla fruizione ordinaria della detrazione, uno sconto al fornitore pari all’importo della detrazione stessa.

È questa l’importante novità introdotta dall’articolo 10, commi 1 e 2, D.L. 34/2019, che prevede la possibilità, quale alternativa all’utilizzo diretto della detrazione da parte del contribuente, di ottenere uno sconto dal fornitore pari all’importo della detrazione stessa.

È bene da subito evidenziare che la novità normativa in questione è già vigente dallo scorso 1° maggio 2019, anche se per la concreta applicazione sarà opportuno attendere l’apposito provvedimento direttoriale che deve essere emanato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 34/2019 (e quindi entro il prossimo 30 luglio 2019).

In merito alla fruizione di tale sconto, la norma richiede l’esercizio di un'”opzione” facendo in tal modo capire che il fornitore, alla richiesta del contribuente, non è obbligato a concedere lo sconto stesso.

Si tratta, in altre, parole, di un accordo consensuale tra le parti, con il quale il fornitore si dichiara disponibile a concedere lo sconto al proprio cliente.

In merito all’ambito oggettivo, la possibilità di ottenere lo sconto in luogo della fruizione tradizionale della detrazione è prevista per i seguenti interventi:

– di riqualificazione energetica (di cui all’articolo 1, commi 344347, L. 296/2006, ed all’articolo 14 D.L. 63/2013), compresi quelli relativi alle parti comuni degli edifici o che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il condominio;

antisismici (di cui all’articolo 16 D.L. 63/2013).

Operativamente, laddove il fornitore intenda concedere lo sconto al contribuente beneficiario della detrazione, dovrà ridurre il corrispettivo in misura pari all’intera detrazione, non ravvisandosi in tal senso possibilità di negoziazione dello sconto (una volta definito ovviamente il prezzo).

Ad esempio, a fronte di un intervento di riqualificazione energetica per il quale è stato pattuito un corrispettivo pari a 10.000 euro, lo sconto è pari al 65%, quindi il beneficiario paga al fornitore la somma di euro 3.500 e recupera immediatamente la detrazione.

Dal canto suo, è previsto che il fornitore possa recuperare lo sconto concesso sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 in cinque quote annuali di pari importo.

In tal caso, non si rendono applicabili i limiti previsti per le compensazioni (né quello di euro 700.000 per le compensazioni annuali, né quello di euro 250.000 per i crediti d’imposta da indicare nel quadro RU).

In sede di conversione in legge del D.L. 34/2019 è stata aggiunta una norma che consente al fornitore, in luogo del recupero del credito d’imposta con le modalità indicate, di cedere il credito stesso ai propri fornitori di beni e servizi, i quali tuttavia non possono a loro volta cedere il credito.

Resta esclusa in ogni caso la possibilità di cedere il credito a favore di istituti di credito o altri intermediari finanziari.

In attesa di conoscere il contenuto del provvedimento attuativo, resta da capire quale potrà essere l’effetto della novità in esame, poiché se da un lato si favorisce l’accesso alla detrazione anche per i soggetti con disponibilità finanziarie limitate, dall’altro si penalizzano le imprese che eseguono i lavori, per le quali il mancato incasso del corrispettivo potrebbe creare non pochi problemi di liquidità.

La previsione di recupero in cinque anni del relativo credito pare infatti una misura non sufficiente per “compensare” il vantaggio fruito dal contribuente.