Imposta sostitutiva da affrancamento prorogata al 30 settembre
di Alessandro BonuzziNell’ambito di un’operazione di conferimento d’azienda, il comma 2-ter dell’articolo 176 Tuir dà la possibilità alla società conferitaria di affrancare il maggior valore d’iscrizione in bilancio, rispetto all’ultimo valore fiscalmente riconosciuto presso il soggetto conferente, dei beni ricevuti e classificati tra le immobilizzazioni materiali e immateriali.
Il riconoscimento fiscale dei maggiori valori civilistici è condizionato al pagamento di un’imposta sostitutiva dell’Ires, dell’Irpef e dell’Irap, che deve essere richiesta per categorie omogenee di immobilizzazioni ed è stabilita in misura pari al:
- 12% sulla parte dei maggiori valori ricompresi nel limite di 5 milioni di euro;
- 14% sulla parte dei maggiori valori che eccede 5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
- 16% sulla parte dei maggiori valori che eccede 10 milioni di euro.
Il versamento dell’imposta deve avvenire obbligatoriamente in tre rate:
- la prima rata deve essere pari al 30% dell’importo complessivamente dovuto;
- la seconda rata deve essere pari al 40% dell’importo complessivamente dovuto;
- la terza e ultima rata deve essere pari al 30% dell’importo complessivamente dovuto.
Il termine per il pagamento delle rate è ancorato al periodo d’imposta in cui la società conferitaria esercita l’opzione per l’affrancamento.
Al riguardo, va tenuto conto che la scelta per il regime sostitutivo può essere effettuata, a discrezione del contribuente, nel primo o nel secondo periodo d’imposta successivo a quello dell’operazione di conferimento.
Nel primo caso, la prima rata deve essere versata entro il termine per il versamento del saldo dell’Ires, dell’Irpef e dell’Irap relative al periodo d’imposta del conferimento, mentre la seconda e la terza rata vanno versate entro il termine per il versamento del saldo dell’Ires, dell’Irpef e dell’Irap relative, rispettivamente, al primo e al secondo periodo d’imposta successivo a quello dell’operazione.
Ad esempio, quindi, se il conferimento è avvenuto nel 2018, la prima rata dell’imposta sostitutiva deve essere versata entro il termine per il versamento delle imposte relative al 2018.
Siccome il termine di pagamento della sostitutiva è agganciato alla scadenza del saldo dell’Ires, dell’Irpef e dell’Irap, si deve ritenere che esso possa beneficiare della proroga al 30 settembre 2019 prevista dal Decreto crescita per i soggetti:
- nei confronti dei quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e
- che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 5.164.569 euro.
Si noti che il tempestivo pagamento della prima rata entro il prossimo 30 settembre, per i conferimenti avvenuti nel 2018, è fondamentale poiché perfeziona l’affrancamento.
In alternativa, l’opzione per il riconoscimento dei maggiori valori civilistici rispetto a quelli fiscali può essere esercitata con un anno di ritardo e, quindi, nel secondo anno successivo a quello in cui è avvenuto il conferimento (nell’esempio, nel 2020).
Va da sé che in tal caso la seconda e la terza rata dell’imposta sostitutiva dovranno essere versate entro il termine per il versamento del saldo delle imposte relative, rispettivamente, al secondo e al terzo periodo d’imposta successivo a quello dell’operazione.
Ad ogni modo l’affrancamento deve risultare dalla dichiarazione dei redditi e dell’Irap del periodo d’imposta nel corso del quale è stato posto in essere il conferimento oppure, in caso di opzione ritardata, dalla dichiarazione dei redditi e dell’Irap del periodo d’imposta successivo.
L’anno di opzione influenza il periodo d’imposta a decorrere dal quale i maggiori valori civilistici si considerano riconosciuti fiscalmente. Infatti, ai fini del calcolo degli ammortamenti, il riconoscimento fiscale decorre dal periodo d’imposta in cui è versata la prima rata dell’imposta sostitutiva.
Infine, è appena il caso di ricordare che la disciplina dell’affrancamento di cui al comma 2-ter dell’articolo 176 Tuir trova applicazione anche in occasione di operazioni di fusione e di scissione.