La detrazione del 26% per le erogazioni liberali a favore delle Onlus
di Gennaro NapolitanoL’articolo 15, comma 1, Tuir prevede che dall’imposta lorda è possibile detrarre un importo pari al 26% in relazione alle erogazioni liberali in denaro effettuate a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei Paesi non appartenenti all’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse).
L’Amministrazione finanziaria ha avuto modo di precisare che la detrazione è ammessa anche nell’ipotesi in cui il datore di lavoro, con il consenso del dipendente, promuova un’iniziativa di raccolta fondi da destinare a una Onlus.
In tal caso, il datore di lavoro assume l’onere di trattenere direttamente dallo stipendio le somme destinate dal dipendente a erogazione liberale, portando a termine l’intera fase del versamento della somma trattenuta e della successiva detrazione, in sede di conguaglio, in veste di sostituto d’imposta, con le modalità descritte nella risoluzione AdE 441/E/2008 e nella risoluzione AdE 160/E/2009.
La detrazione compete anche in relazione alle somme erogate a favore di una Onlus per adozioni a distanza; in tal caso, però, è necessario che l’erogazione in denaro sia utilizzata nell’ambito dell’attività istituzionale della Onlus a favore di persone che versano in condizione di bisogno e che sia indicata nelle scritture contabili dell’organizzazione. A tal fine, la stessa Onlus che percepisce l’erogazione deve certificare la spettanza o meno della detrazione d’imposta (cfr. circolare AdE 55/E/2001, risposta 1.6.2).
La detrazione, ammessa nella misura del 26%, deve essere calcolata su un ammontare massimo pari a 30.000 euro annui. Per il calcolo del limite di spesa si devono considerare anche le erogazioni a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari.
Ai fini dell’agevolazione, il versamento dell’erogazione deve essere effettuato tramite banca o ufficio postale ovvero con altri sistemi di pagamento “tracciabili”, e cioè carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. La previsione di queste modalità di versamento ha lo scopo di consentire all’Amministrazione finanziaria di poter operare efficaci controlli e di prevenire eventuali abusi.
L’avvenuto sostenimento dell’onere detraibile deve essere documentato dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, dall’estratto conto della società che gestisce le carte.
Nell’ipotesi di pagamento con assegno bancario o circolare, ovvero quando dalla ricevuta del versamento bancario o postale, o dall’estratto conto della società che gestisce la carta con cui è stato effettuato il versamento, non sia possibile individuare il beneficiario dell’erogazione liberale, il contribuente deve essere in possesso della ricevuta rilasciata dal beneficiario dalla quale risulti la modalità di pagamento utilizzata. Inoltre, dalla documentazione deve essere possibile individuare la natura liberale pagamento.
In alternativa alla fruizione della detrazione in esame, le erogazioni liberali destinate alle Onlus sono:
- deducibili dal reddito complessivo ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lett. g), Tuir riferito alle erogazioni liberali in favore delle Organizzazioni non governative (Ong) che hanno mantenuto la qualifica di Onlus e sono iscritte all’Anagrafe delle Onlus (cfr. risoluzione AdE 22/E/2015);
- detraibili in base all’articolo 83, comma 1, Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore) riferito alle erogazioni liberali a favore degli enti del Terzo settore;
- deducibili ai sensi dello stesso articolo 83, comma 2, del Codice del Terzo settore riferito alle erogazioni liberali a favore degli enti del Terzo settore.
Il comma 4 dell’articolo 83 in parola, peraltro, stabilisce che, ferma restando la non cumulabilità delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 (detrazione e deduzione), coloro che fruiscono della agevolazioni ivi previste non possono cumulare la detraibilità e la deducibilità con altra agevolazione fiscale prevista a titolo di detrazione o di deduzione di imposta da altre disposizioni di legge a fronte delle medesime erogazioni.
Ne consegue che, il contribuente che fruisce della detrazione del 26% prevista dal Tuir non può fruire, sia per le medesime erogazioni sia per le erogazioni analoghe effettuate anche a diversi beneficiari, sempreché ricompresi nell’ambito di applicazione dell’articolo 15, comma 1.1., delle agevolazioni previste per:
- le erogazioni liberali a favore delle Onlus e delle associazioni di promozione sociale
- le erogazioni liberali a favore delle organizzazioni del volontariato
- le erogazioni liberali in denaro o natura in favore delle Onlus, delle organizzazioni del volontariato e delle associazioni di promozione sociale
- le erogazioni liberali di cui all’articolo 10, comma 1, lett. g, Tuir in favore delle Organizzazioni non governative (Ong) che hanno mantenuto la qualifica di Onlus e siano iscritte all’Anagrafe delle Onlus.